Estinzione del Giudizio: Quando il Silenzio Costa Caro in Cassazione
L’inerzia processuale può avere conseguenze definitive e costose, soprattutto nel giudizio di Cassazione. Una recente decisione della Suprema Corte evidenzia come la mancata risposta a una proposta di definizione anticipata porti inevitabilmente all’estinzione del giudizio. Questo provvedimento offre uno spunto fondamentale per comprendere i meccanismi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile e l’importanza di una gestione attenta delle scadenze processuali.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso per cassazione. Durante il procedimento, è stata formulata una proposta sintetica per una definizione anticipata della controversia, come previsto dall’art. 380-bis c.p.c. Questa proposta è stata regolarmente comunicata ai difensori di entrambe le parti.
La normativa concede alla parte ricorrente un termine di 40 giorni dalla comunicazione per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. Tuttavia, nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che la parte ricorrente manifestasse tale volontà. Il silenzio della parte ha quindi attivato le conseguenze procedurali previste dalla legge.
La Decisione della Corte sull’estinzione del giudizio
Di fronte all’inattività della parte ricorrente, il Consigliere delegato ha agito in conformità con la legge. La Corte ha preso atto del decorso del termine di 40 giorni e ha interpretato il silenzio del ricorrente come una rinuncia implicita al ricorso stesso.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. In applicazione del principio di causalità, ha inoltre condannato la parte ricorrente, che con la sua inazione ha dato causa alla chiusura del procedimento, alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente. Le spese sono state liquidate in complessivi 2.800,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del decreto è squisitamente procedurale e si fonda su una presunzione legale. L’art. 380-bis c.p.c. è stato introdotto per deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione, offrendo una via rapida per la definizione dei ricorsi palesemente inammissibili, improcedibili o infondati. La norma pone un onere specifico sulla parte ricorrente: una volta ricevuta la proposta, deve attivarsi se intende insistere per una decisione nel merito.
La mancata richiesta di una decisione entro il termine perentorio di 40 giorni non è un’omissione senza conseguenze, ma viene equiparata dalla legge a una vera e propria rinuncia. Il ricorso, in sostanza, si intende abbandonato. La Corte, pertanto, non entra nel merito della questione, ma si limita a prendere atto di questa rinuncia presunta e a dichiarare l’estinzione del processo. La successiva condanna alle spese, come stabilito dall’art. 391 c.p.c., è la logica conseguenza di tale esito, ponendo i costi del procedimento a carico di chi vi ha dato causa per poi abbandonarlo.
Le Conclusioni
Questa decisione ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: nel processo civile, e in particolare dinanzi alla Corte di Cassazione, l’inattività è raramente una strategia vincente. Le scadenze procedurali sono perentorie e il loro mancato rispetto può comportare la perdita definitiva del diritto di ottenere una pronuncia sul merito della controversia. Il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c., in particolare, richiede una vigilanza costante da parte dei difensori. Ignorare o sottovalutare la proposta di definizione anticipata equivale a rinunciare al ricorso, con l’ulteriore aggravio di dover sostenere le spese legali della controparte. La gestione proattiva del fascicolo e il rispetto rigoroso dei termini si confermano, quindi, elementi imprescindibili per la tutela dei diritti del proprio assistito.
Cosa accade se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione anticipata del giudizio entro 40 giorni?
Se la parte ricorrente non chiede espressamente una decisione sul ricorso entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata risposta alla proposta?
Le spese di lite vengono poste a carico della parte che ha dato causa all’estinzione del procedimento, ovvero la parte ricorrente, la quale dovrà rimborsare le spese sostenute dalla controricorrente.
Qual è il fondamento normativo per questa decisione di estinzione?
La decisione si basa sull’applicazione combinata degli articoli 380-bis e 391 del Codice di Procedura Civile, che disciplinano rispettivamente il procedimento di definizione anticipata e le conseguenze della rinuncia al ricorso.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19386 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19386 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 14/07/2025
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 27072/2024;
vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti;
rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
ritenuto , per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;
atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;
P. Q. M.
visti gli artt. 380bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere delegato NOME COGNOME
Numero registro generale 27072/2024
Numero sezionale 753/2025
Numero di raccolta generale 19386/2025
Data pubblicazione 14/07/2025