Estinzione del Giudizio in Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel complesso iter della giustizia, i termini procedurali non sono meri dettagli formali, ma pilastri che garantiscono certezza e celerità. Un decreto recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia possa portare all’estinzione del giudizio, trasformando il silenzio in una vera e propria rinuncia al ricorso. Questo caso, che ruota attorno all’applicazione dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile, evidenzia l’importanza di una gestione attenta e tempestiva del contenzioso nel massimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore turistico, a seguito di una sentenza sfavorevole emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La controparte, una nota compagnia di assicurazioni, si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. Una terza parte, invece, pur essendo stata regolarmente chiamata in causa, sceglieva di non partecipare attivamente al procedimento.
In conformità con la procedura, la Suprema Corte formulava una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicandola a tutte le parti coinvolte. Tale proposta, tipicamente avanzata quando il ricorso appare di facile soluzione o palesemente infondato, mira a velocizzare i tempi della giustizia.
La Decisione della Corte di Cassazione
Il punto cruciale della vicenda è che, dalla data di comunicazione della proposta, è trascorso il termine perentorio di quaranta giorni senza che la società ricorrente facesse pervenire alcuna istanza di decisione del ricorso. Di fronte a questa inerzia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la legge e dichiarare l’estinzione del giudizio.
Contestualmente, la Corte ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della compagnia di assicurazioni che si era difesa attivamente. Le spese sono state liquidate in oltre 2.000 Euro, più accessori di legge.
Le Motivazioni: L’Inerzia e le Conseguenze dell’Estinzione del Giudizio
La motivazione del decreto si fonda su una precisa disposizione normativa. L’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile stabilisce che se, dopo la comunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente non chiede che la Corte decida sul ricorso entro il termine stabilito, il ricorso si intende rinunciato. Questa presunzione di rinuncia non ammette prova contraria: il silenzio della parte viene interpretato dalla legge come una volontà di abbandonare la causa.
Di conseguenza, l’estinzione del giudizio, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile, diventa un atto dovuto. La Corte non entra nel merito della controversia, ma si limita a prendere atto della chiusura anticipata del processo. La condanna alle spese, a sua volta, segue il principio della soccombenza virtuale: la parte che, con il suo comportamento (in questo caso, l’inerzia dopo aver avviato il giudizio), ha causato la fine del processo, è tenuta a rimborsare i costi sostenuti dalla controparte che si è dovuta difendere.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto rappresenta un monito fondamentale per chiunque intraprenda un percorso giudiziario, specialmente in Cassazione. Le comunicazioni della Corte, e in particolare le proposte di definizione ex art. 380-bis c.p.c., non possono essere ignorate. La mancata risposta entro i termini perentori stabiliti dalla legge non equivale a una pausa di riflessione, ma a una decisione irreversibile con conseguenze economiche significative. È essenziale, quindi, che le parti e i loro difensori monitorino costantemente le comunicazioni e rispondano tempestivamente per non vedere vanificati i propri sforzi e subire una condanna per un’omissione procedurale. La giustizia, in questi casi, non attende.
Cosa succede se non si risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione (art. 380-bis c.p.c.)?
Se il ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera per legge rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia del ricorrente?
La parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese processuali in favore della parte controricorrente che si è costituita per difendersi.
L’estinzione del giudizio in Cassazione comporta una decisione sul merito della causa?
No, l’estinzione è una pronuncia di carattere puramente processuale. La Corte non esamina il fondamento del ricorso, ma si limita a dichiarare la chiusura del processo a causa dell’inattività della parte ricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19879 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 19879 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 24791/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME E COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME unitamente all’Avv. COGNOME con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME
-intimata-
avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1095/2024 depositata il 15/04/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
r itenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
r itenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della sola parte controricorrente, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.153,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16/07/2025