Estinzione del giudizio: un’alternativa alla sentenza
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui una causa può concludersi. A differenza della sentenza, che decide nel merito la controversia, l’estinzione pone fine al processo per ragioni prevalentemente procedurali. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione (n. 447/2024) ci offre uno spunto per analizzare proprio questa eventualità, mostrando come anche un procedimento giunto al suo grado più alto possa terminare senza una pronuncia finale sui diritti contesi.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da due privati cittadini avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma nel 2017. Le parti, denominate ‘ricorrenti’, contestavano la decisione di secondo grado, portando il caso davanti alla Suprema Corte per ottenere una revisione della pronuncia. La controparte si è costituita in giudizio come ‘controricorrente’ per difendere la validità della sentenza impugnata.
Durante l’udienza pubblica del 5 dicembre 2023, dopo l’esposizione dei fatti da parte del consigliere relatore e le argomentazioni degli avvocati di entrambe le parti, è intervenuto il Sostituto Procuratore Generale. In questa sede, è stato avanzato un elemento decisivo: la richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio.
L’istanza di estinzione del giudizio in Cassazione
La richiesta del Procuratore Generale di dichiarare l’estinzione del giudizio è un momento cruciale. Sebbene il documento in esame non specifichi le ragioni alla base di tale richiesta, essa solitamente deriva da eventi come la rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti (magari a seguito di un accordo transattivo raggiunto con la controparte) o l’inattività processuale.
Questo istituto processuale ha una funzione deflattiva: evita che i procedimenti si protraggano inutilmente quando è venuto meno l’interesse delle parti a una decisione nel merito. La richiesta del P.M. non è vincolante, ma rappresenta un parere autorevole che la Corte prende in seria considerazione prima di deliberare.
Le Motivazioni
L’ordinanza analizzata è di natura interlocutoria e si limita a dare atto dello svolgimento dell’udienza e delle richieste formulate. Pertanto, il testo non contiene le motivazioni della decisione finale della Corte. Per dichiarare l’estinzione, la Corte avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti legali. Ad esempio, in caso di rinuncia, i giudici avrebbero accertato che l’atto fosse stato formalizzato correttamente e, se richiesto dalla legge, accettato dalla controparte. La decisione finale sarebbe stata presa in camera di consiglio dopo aver valutato le posizioni espresse da tutte le parti e dal Procuratore Generale.
Conclusioni
Questo caso, pur nella sua sinteticità, illustra un aspetto fondamentale della procedura civile: non tutte le cause si concludono con una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. L’estinzione del giudizio è uno strumento che permette di chiudere una controversia in modo efficiente quando le parti non hanno più interesse alla sua prosecuzione. Per i cittadini e le imprese, ciò sottolinea l’importanza di considerare soluzioni alternative al contenzioso, come la transazione, che possono portare a una rinuncia agli atti e, di conseguenza, all’estinzione del processo, con notevole risparmio di tempo e risorse.
Chi sono le parti in un ricorso per Cassazione?
Le parti sono i ‘ricorrenti’, coloro che impugnano la sentenza di grado inferiore, e il ‘controricorrente’, colui che si difende resistendo al ricorso.
Cosa significa ‘estinzione del giudizio’?
Significa la chiusura anticipata del processo per cause previste dalla legge (es. rinuncia agli atti, inattività delle parti) che avvengono prima che il giudice possa emettere una sentenza sul merito della controversia.
Qual è il ruolo del Procuratore Generale in un processo civile di Cassazione?
Il Procuratore Generale interviene nell’interesse della legge e non di una delle parti. Fornisce alla Corte un parere autorevole sulla corretta applicazione delle norme di diritto e procedurali, come in questo caso, dove ha richiesto l’estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 447 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 447 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
Apruzzi NOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso il loro studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
Ricorrenti
contro
COGNOME Gaetano COGNOME rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
Controricorrente
avverso la sentenza n. 8113/2017 della Corte di appello di Roma, depositata il 21. 12. 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5. 12. 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME
Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Udite le difese svolte dall’Avvocato NOME COGNOME per i ricorrenti e dall’Avvocato NOME COGNOME per il controricorrente.
La Corte, letto il ricorso proposto da COGNOME COGNOME e NOME COGNOME per la cassazione della sentenza n. 8113 del 2017 del la Corte d’appello di Roma, che, in riforma