Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3819/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede in Cividate Camuno (BS), alla INDIRIZZO, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ Avvocato NOME COGNOME COGNOME presso il cui studio elettivamente domicilia in Brescia, al INDIRIZZO
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Ferrara, al INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore ing. NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’ Avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mirandola (MO), al INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2921/2020 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata il giorno 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
18/12/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 22 ottobre/11 novembre 2020, n. 2921, affidandosi a sei motivi.
1.1. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE
1.2. Con ordinanza interlocutoria del 6/10 giugno 2024, n. 16120, la causa, su istanza congiunta delle parti, è stata rinviata a nuovo ruolo « al fine di consentire il perfezionamento di un più ampio accordo transattivo nel quale sono coinvolte anche le persone fisiche dei soci di entrambe le società ».
CONSIDERATO CHE
Successivamente alla fissazione dell’odierna adunanza camerale, RAGIONE_SOCIALE ha depositato la rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta, cui ha fatto seguito la rituale sua accettazione ad opera della controricorrente.
1.1. Entrambe le parti hanno espressamente chiesto compensarsi le spese di lite.
RITENUTO CHE
Sussistendo i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti si rivelano idonei a determinare l’estinzione di questo giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.
È inapplicabile, infine, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr . Cass. nn. 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile