Estinzione del giudizio: quando il silenzio in Cassazione equivale a una rinuncia
Il procedimento davanti alla Corte di Cassazione è caratterizzato da regole rigide e termini perentori. Una recente decisione ha ribadito un principio fondamentale: l’inerzia della parte ricorrente di fronte a una proposta di definizione del giudizio comporta l’estinzione del giudizio stesso. Questo meccanismo, previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, trasforma il silenzio in una vera e propria rinuncia al ricorso, con importanti conseguenze sulle spese legali.
Il caso in esame: un ricorso non coltivato
Una società a responsabilità limitata semplificata aveva presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa dal Tribunale di Treviso. Durante l’iter processuale, conformemente a quanto previsto dalla procedura, è stata formulata una proposta per la definizione del giudizio e comunicata formalmente a entrambe le parti. Tale proposta offre una visione preliminare sull’esito probabile del ricorso, consentendo alle parti di valutare se insistere per una decisione nel merito.
La proposta di definizione e il termine perentorio
L’articolo 380-bis c.p.c. stabilisce che, una volta ricevuta la proposta, la parte ricorrente ha un termine di quaranta giorni per chiedere alla Corte di procedere comunque con la decisione del ricorso. Si tratta di un termine perentorio, il cui decorso senza alcuna iniziativa da parte del ricorrente produce effetti giuridici definitivi. Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato trascorrere inutilmente questo termine, senza manifestare la volontà di proseguire nel giudizio.
Le conseguenze del silenzio: l’estinzione del giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso dei quaranta giorni, ha applicato la presunzione di legge: il silenzio della parte ricorrente equivale a una rinuncia al ricorso. Di conseguenza, il Collegio non è entrato nel merito della controversia, ma si è limitato a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
La condanna alle spese
L’estinzione del processo per rinuncia non è priva di conseguenze economiche. Ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., la Corte deve comunque provvedere alla liquidazione delle spese processuali. In questo caso, la società ricorrente è stata condannata a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, oltre a spese forfettarie del 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge. Il silenzio si è quindi tradotto in un costo concreto.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su una precisa interpretazione delle norme procedurali. La Corte ha ritenuto che, essendo trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione senza che la parte ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso, il ricorso stesso dovesse intendersi rinunciato. Questo automatismo procedurale è finalizzato a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, evitando la trattazione di ricorsi che la stessa parte ricorrente, di fronte a un esito probabile, non ritiene più opportuno coltivare. La decisione sull’estinzione, come conseguenza diretta della rinuncia presunta, è quindi una diretta applicazione degli articoli 380-bis e 391 del codice di procedura civile.
Conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questo provvedimento offre un importante monito per chiunque intraprenda un giudizio in Cassazione. La gestione dei termini procedurali è cruciale e l’inattività può avere effetti drastici e irreversibili. Il silenzio di fronte alla proposta di definizione non è una scelta neutra, ma un atto con un preciso significato giuridico: la rinuncia al ricorso. Per gli avvocati e le parti, ciò significa che è indispensabile monitorare attentamente le comunicazioni della cancelleria e prendere una posizione esplicita entro i termini stabiliti, al fine di evitare una declaratoria di estinzione del giudizio e la conseguente condanna alle spese.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio entro il termine stabilito?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
La decisione si basa sull’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che equipara il silenzio del ricorrente a una rinuncia, e sull’articolo 391 c.p.c., che disciplina le conseguenze della rinuncia, inclusa l’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19652 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19652 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 3611/2025 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in MONTEREALE VALCELLINA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MONFALCONE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE TREVISO n.2197/2024 depositata il 29/12/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10/07/2025