Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25475 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25475 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6834/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domiciliati digitalmente per legge
– ricorrenti –
contro
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA RAGIONE_SOCIALE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge in Roma alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domiciliato digitalmente per legge
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI n. 305/2022 depositata il 5/10/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/06/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano con atto affidato a tre motivi di ricorso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, n. 305/2022 depositata il 05/10/2022, resa nel giudizio di rinvio tra i medesimi e la Gestione regionale sanitaria liquidatoria RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
La Gestione liquidatoria ATS Sardegna ha risposto con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 6/06/2025, alla quale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso corredato della relativa accettazione.
Da tale atto risulta che la rinuncia, e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente e dal difensore della controricorrente, sono rituali.
A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge.
Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità ne può essere disposta la compensazione, non essendovi più alcuna ragione di contrasto tra le parti.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di
misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Compensa le sepse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 6/06/2025.
Il Presidente NOME COGNOME