Estinzione del Giudizio di Cassazione: Cosa Succede Dopo la Rinuncia al Ricorso?
L’estinzione del giudizio di cassazione rappresenta uno degli esiti possibili di un ricorso presentato davanti alla Suprema Corte. Sebbene si pensi spesso al processo come a un percorso che si conclude necessariamente con una sentenza di accoglimento o rigetto, esistono meccanismi procedurali che possono portare a una sua chiusura anticipata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come ciò avvenga attraverso la rinuncia al ricorso, un atto che pone fine alla controversia in questa ultima sede.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da due privati cittadini contro una sentenza della Corte d’Appello di una città del nord Italia. La controversia vedeva contrapposti i ricorrenti a un noto istituto bancario e a un altro soggetto privato. I ricorrenti, assistiti dai loro legali, avevano impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Corte di Cassazione.
Tuttavia, prima che la Corte potesse pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al proprio ricorso. Questa rinuncia è stata comunicata con un atto ufficiale depositato in data 7 giugno 2023. Contestualmente, la banca, costituitasi come controricorrente, ha accettato tale rinuncia, concordando inoltre sulla compensazione delle spese legali.
Le Motivazioni della Decisione sull’Estinzione del Giudizio di Cassazione
Di fronte a questa situazione, il Collegio della Corte di Cassazione non ha dovuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti. La base giuridica per questa decisione si trova nell’articolo 390 del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che la parte che ha proposto ricorso può rinunciarvi fino a quando non sia iniziata la relazione all’udienza pubblica o la discussione in camera di consiglio.
Nel caso specifico, i ricorrenti hanno esercitato questo loro diritto presentando un atto di rinuncia. L’accettazione della controparte, la banca, ha completato il quadro procedurale. L’accordo tra le parti prevedeva anche la compensazione delle spese, ovvero ogni parte si sarebbe fatta carico dei costi legali sostenuti, senza alcun addebito reciproco. Rilevata la presenza di tutti i presupposti di legge, la Corte ha quindi applicato la norma e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame, pur nella sua brevità, mette in luce un aspetto fondamentale della procedura civile: la disponibilità del processo da parte dei contendenti. Le parti, anche in sede di legittimità, mantengono la facoltà di porre fine alla lite attraverso un accordo o una rinuncia unilaterale (se accettata). Questa decisione conferma che l’obiettivo del processo non è solo la pronuncia di una sentenza, ma anche la composizione del conflitto. L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata è uno strumento efficiente che evita alla Corte di doversi pronunciare su questioni che le parti stesse non hanno più interesse a veder decise, contribuendo così all’economia processuale e alla definizione dei rapporti giuridici.
Cos’è l’estinzione del giudizio di cassazione?
È la chiusura anticipata del processo davanti alla Corte di Cassazione, che avviene senza una decisione sul merito della causa, in seguito a specifici eventi previsti dalla legge, come la rinuncia al ricorso.
Cosa ha causato l’estinzione del giudizio nel caso specifico?
L’estinzione è stata causata dalla rinuncia al ricorso presentata dai ricorrenti, seguita dall’accettazione di tale rinuncia da parte della banca controricorrente, il tutto basato sull’articolo 390 del codice di procedura civile.
Cosa significa ‘spese compensate’?
Significa che, in seguito a un accordo tra le parti o a una decisione del giudice, ogni parte si fa carico delle proprie spese legali sostenute durante il processo, senza che una debba rimborsare l’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30512 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30512 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5251/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 760/2018 depositata il 15/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Collegio,
rilevato che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c. con atto del 7 giugno 2023, con contestuale accettazione della Banca controricorrente, il tutto a spese compensate.
P.Q.M.
Visto l’art. 390 c.p.c., dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Cos deciso in Roma, il 14.6.2023