Estinzione del Giudizio di Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per ragioni specifiche previste dalla legge, il procedimento si chiude senza una pronuncia sul merito della controversia. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte processuale possa portare a questa conseguenza. Analizziamo il caso e le norme che lo regolano per comprendere le importanti implicazioni pratiche di una mancata azione.
I Fatti alla Base della Decisione
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Seguendo l’iter previsto dalla legge, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Tale proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Tuttavia, dalla data di comunicazione, è trascorso il termine perentorio di quaranta giorni senza che la parte ricorrente manifestasse la volontà di proseguire, ovvero senza che chiedesse formalmente una decisione sul ricorso. Questo silenzio ha innescato il meccanismo legale che ha portato alla chiusura del caso.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte all’inattività della parte ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la normativa vigente. Il decreto ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio di cassazione. Di conseguenza, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte nel giudizio di legittimità. Le spese sono state liquidate in Euro 1.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente.
Le Motivazioni della Pronuncia
La decisione della Corte si fonda su una precisa disposizione del codice di procedura civile: l’articolo 380-bis, secondo comma. Questa norma stabilisce una sorta di “silenzio-assenso” al contrario, ovvero un “silenzio-rinuncia”. Se, dopo aver ricevuto la proposta di definizione, la parte che ha presentato il ricorso non insiste per ottenere una decisione entro quaranta giorni, il suo ricorso si intende rinunciato.
Questa presunzione di rinuncia non è un mero formalismo, ma un meccanismo finalizzato a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, permettendo una rapida chiusura dei casi in cui la stessa parte ricorrente, messa di fronte a una probabile soccombenza delineata nella proposta, non dimostra più interesse alla prosecuzione del giudizio. L’effetto di questa rinuncia presunta è la declaratoria di estinzione del processo, come previsto dall’articolo 391 c.p.c., che regola appunto le conseguenze della rinuncia nel giudizio di cassazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questo decreto sottolinea una lezione fondamentale nel diritto processuale: i termini sono perentori e l’inerzia ha conseguenze gravi. La mancata risposta a una comunicazione formale come la proposta di definizione non è un’azione neutra, ma viene interpretata dalla legge come una manifestazione di volontà, nello specifico, la volontà di abbandonare il ricorso. Per gli avvocati e le parti, ciò significa che è essenziale monitorare attentamente le scadenze e compiere le azioni necessarie per mantenere vivo il processo, qualora si intenda portarlo a compimento. In caso contrario, non solo si perde la possibilità di ottenere una decisione nel merito, ma si va incontro alla certa condanna al pagamento delle spese legali della controparte, trasformando un’opportunità di giustizia in un costo economico netto.
Per quale motivo il giudizio di Cassazione è stato dichiarato estinto?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio, non ha richiesto una decisione sul ricorso entro il termine di 40 giorni, comportamento che la legge interpreta come una rinuncia all’impugnazione.
Quali sono le norme di riferimento per questa decisione?
La decisione si basa sull’applicazione combinata dell’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che presume la rinuncia in caso di silenzio della parte ricorrente, e dell’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia.
Chi deve sostenere i costi del processo in caso di estinzione per rinuncia?
In questo caso, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione del giudizio, è stata condannata a pagare tutte le spese processuali sostenute dalla controparte (il controricorrente) nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19331 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19331 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2565/2025 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
Contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3010/2024 emessa da Corte d’appello Napoli il 02/07/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c .p.c.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025