Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17809 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 17809 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 01/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 9605/2024 R.G. proposto da:
ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE LA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè
contro
AVV_NOTAIO
NOME
NOME,
MORTELLARO COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n.1707/2023 depositata il 06/10/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti DI COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Roma, il 30/6/2025