Estinzione del Giudizio di Cassazione: Quando il Silenzio Diventa una Rinuncia
L’estinzione del giudizio di cassazione è un meccanismo processuale che pone fine al procedimento davanti alla Suprema Corte prima di una decisione nel merito. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce come il semplice silenzio della parte ricorrente, a seguito di una proposta di definizione del giudizio, possa essere interpretato come una vera e propria rinuncia, con importanti conseguenze sulle spese legali. Analizziamo insieme questo caso.
I Fatti del Caso
La vicenda vedeva contrapposti un ente di formazione professionale, in qualità di ricorrente, e un gruppo di cittadini come controricorrenti. L’ente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione per ottenere una revisione della decisione precedente.
La Proposta di Definizione e la Mancata Risposta
Durante il procedimento in Cassazione, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questo strumento permette di accelerare i tempi della giustizia proponendo una soluzione rapida quando il ricorso appare manifestamente infondato o inammissibile. La proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte.
La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione, entro il quale la parte ricorrente può chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. Nel caso di specie, l’ente di formazione ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza.
L’estinzione del giudizio di cassazione: Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha interpretato il silenzio del ricorrente come una rinuncia tacita al ricorso. Secondo il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c., la mancata richiesta di una decisione entro il termine stabilito equivale a una rinuncia. Di conseguenza, il processo non può proseguire e deve essere dichiarato estinto, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile.
La Corte ha inoltre applicato il principio della soccombenza per la liquidazione delle spese legali. Poiché l’estinzione del giudizio di cassazione è riconducibile al comportamento omissivo del ricorrente, quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese sostenute dai controricorrenti che si erano attivamente difesi nel giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 1.600,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Per gli altri intimati, che non avevano svolto attività difensiva, la Corte non ha emesso alcuna pronuncia sulle spese.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: i termini processuali sono perentori e il silenzio può avere effetti giuridici determinanti. Per la parte ricorrente, la decisione comporta non solo la chiusura definitiva del giudizio di cassazione, rendendo inappellabile la sentenza di secondo grado, ma anche un onere economico significativo rappresentato dalla condanna alle spese. Per gli avvocati e le parti, è un monito sull’importanza di monitorare attentamente le comunicazioni della cancelleria e di rispondere tempestivamente per non incorrere in una declaratoria di estinzione che vanifica l’intera impugnazione.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio di cassazione?
Se il ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia tacita?
Le spese legali seguono il principio della soccombenza. La parte ricorrente, il cui silenzio ha causato l’estinzione, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalle controparti che si sono costituite e difese nel giudizio.
L’estinzione del giudizio di cassazione comporta l’annullamento della sentenza precedente?
No, al contrario. L’estinzione del giudizio di cassazione non incide sulla sentenza impugnata, che diventa definitiva e non più modificabile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17809 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 17809 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 01/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 9605/2024 R.G. proposto da:
ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in COMISO INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
DI DIO NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in NISCEMI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè
contro
ARCERITO
NOME
NOME
MORTELLARO COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n.1707/2023 depositata il 06/10/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti DI DIO NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOMECOGNOME seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Roma, il 30/6/2025