Estinzione del Giudizio di Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
Nel complesso iter della giustizia, i termini processuali non sono meri dettagli burocratici, ma elementi cardine che determinano le sorti di un procedimento. Una recente decisione della Corte di Cassazione illustra perfettamente le gravi conseguenze che possono derivare dalla mancata osservanza di una scadenza, portando alla cosiddetta estinzione del giudizio di cassazione. Questo meccanismo, disciplinato dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, è pensato per snellire i processi, ma può trasformarsi in una trappola per la parte distratta.
Il Contesto Processuale
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da una cittadina contro un’Azienda Sanitaria Locale. Giunta la causa dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, il consigliere delegato, in conformità con la procedura prevista dall’art. 380-bis c.p.c., ha formulato una proposta di definizione del giudizio, comunicandola a entrambe le parti. Tale proposta mira a una risoluzione rapida della controversia quando l’esito del ricorso appare scontato.
La Procedura di Estinzione del Giudizio di Cassazione
La legge stabilisce un passaggio cruciale dopo la comunicazione della proposta: la parte ricorrente ha a disposizione un termine perentorio di quaranta giorni per manifestare il proprio dissenso, chiedendo che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. Se questo termine trascorre invano, senza alcuna richiesta da parte del ricorrente, scatta una presunzione legale di rinuncia al ricorso.
Nel caso di specie, la parte ricorrente è rimasta inerte. Non avendo presentato alcuna istanza per la decisione del ricorso entro i quaranta giorni, il suo silenzio è stato interpretato dalla legge come una rinuncia implicita a proseguire il giudizio.
Le Motivazioni della Corte
Il decreto della Corte di Cassazione si fonda su una piana applicazione delle norme procedurali. I giudici hanno constatato il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire. Di conseguenza, hanno applicato l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, il quale stabilisce che in tale circostanza “il ricorso si intende rinunciato”.
La rinuncia presunta produce, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’effetto di estinguere il processo. La Corte ha quindi dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio di cassazione. A questa declaratoria è seguita, come logica conseguenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente. Le spese sono state liquidate in modo dettagliato, includendo compensi professionali, rimborso forfettario, esborsi e accessori di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la vigilanza e il rispetto delle scadenze sono cruciali, specialmente nel giudizio di legittimità. Il meccanismo introdotto dall’art. 380-bis c.p.c., se da un lato favorisce l’efficienza e la rapidità della giustizia, dall’altro richiede massima attenzione da parte dei difensori. Il silenzio, che in altri contesti può essere ininfluente, qui assume il valore legale di una rinuncia, con conseguenze definitive e onerose, come l’estinzione del giudizio e l’addebito delle spese. Per i cittadini e le imprese, ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti diligenti che monitorino costantemente ogni fase del processo.
Cosa accade se chi ricorre in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza per la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera per legge rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per questo motivo?
In base al principio della soccombenza virtuale, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata a rimborsare le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente.
Qual è la base normativa che regola l’estinzione del giudizio in questo specifico caso?
La procedura è disciplinata dall’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che introduce la presunzione di rinuncia, e dall’articolo 391 dello stesso codice, che regola le conseguenze della rinuncia, ovvero l’estinzione del giudizio di cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20113 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 20113 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
(artt. 380bis e 391 c.p.c.)
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Visti gli atti del procedimento n. 27360/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME difesa come in atti contro
ASL DI MODENA – DIP. SANITÀ PUBBLICA – SERVIZIO VETERINARIO, difesa come in atti;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380bis , secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 (milleduecentocinque//00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.
Roma, 08.07.2025
IL CONSIGLIERE DELEGATO
NOME COGNOME