Estinzione del Giudizio di Cassazione: Cosa Succede se non si Chiede la Decisione?
L’estinzione del giudizio di Cassazione è un esito processuale che, pur non decidendo nel merito la controversia, ne sancisce la fine definitiva. Questo meccanismo, regolato da precise norme procedurali, interviene quando le parti manifestano, anche attraverso un comportamento omissivo, la volontà di non proseguire il contenzioso. Un recente decreto della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come l’inerzia delle parti possa portare a questa conclusione, sottolineando l’importanza di una gestione attenta e proattiva del processo.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda trae origine da un ricorso principale e un ricorso incidentale presentati alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello de L’Aquila. Le parti, un privato cittadino e una società, avevano deciso di portare la loro disputa al terzo e ultimo grado di giudizio, contestando la decisione dei giudici di secondo grado.
La Proposta di Definizione e la sua Importanza nell’Estinzione del Giudizio di Cassazione
Una volta incardinato il ricorso, la Corte di Cassazione ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questo strumento permette alla Corte di proporre una soluzione rapida quando il ricorso appare manifestamente inammissibile, improcedibile, infondato o, al contrario, fondato. La proposta viene comunicata agli avvocati delle parti, i quali hanno un termine di quaranta giorni per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso con una decisione. Questo passaggio è cruciale: il silenzio delle parti viene interpretato dalla legge come un’accettazione di fatto della proposta e una perdita di interesse nella prosecuzione del giudizio.
Le Motivazioni alla base del Decreto
Nel caso specifico, la Corte ha constatato che, una volta decorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione, nessuna delle parti aveva depositato un’istanza per richiedere la decisione. Questo silenzio ha attivato il meccanismo previsto dall’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. La norma stabilisce chiaramente che, in assenza di tale richiesta, il ricorso si intende rinunciato. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della controversia, ma si è limitata a prendere atto di questa rinuncia presunta.
Sulla base di questa premessa, il Collegio ha applicato l’art. 391 del codice di procedura civile, che impone al giudice di dichiarare l’estinzione del processo in caso di rinuncia. La decisione della Corte è stata quindi una diretta e inevitabile conseguenza procedurale dell’inazione dei ricorrenti. Per quanto riguarda le spese processuali, la Corte ha deciso per la loro completa compensazione. Ciò significa che ogni parte ha dovuto sostenere i propri costi legali, una scelta spesso adottata quando il processo si conclude non per la vittoria di una parte sull’altra, ma per un evento processuale come l’estinzione.
Conclusioni: Cosa Imparare da Questo Decreto
Questo decreto evidenzia una lezione fondamentale per chiunque affronti un contenzioso in Cassazione. La procedura delineata dall’art. 380-bis c.p.c. non è una mera formalità, ma un bivio decisivo. L’inerzia non è mai una strategia neutrale; al contrario, viene interpretata dalla legge come una precisa manifestazione di volontà, ovvero la rinuncia a proseguire il giudizio. Per avvocati e assistiti, è essenziale monitorare attentamente le comunicazioni della Corte e rispettare scrupolosamente le scadenze per evitare un’estinzione del giudizio di Cassazione non voluta, che vanificherebbe gli sforzi e i costi sostenuti fino a quel momento. La compensazione delle spese, inoltre, non è un esito scontato e la sua applicazione dipende dalla valutazione discrezionale della Corte.
Cosa succede se le parti non chiedono la decisione del ricorso dopo la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Risposta: Il ricorso si intende rinunciato e la Corte di Cassazione, di conseguenza, dichiara l’estinzione del giudizio.
Qual è la base normativa per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso specifico?
Risposta: La base normativa si trova nell’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, il quale stabilisce che il ricorso si intende rinunciato, e nell’articolo 391 dello stesso codice, che prevede la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Come ha deciso la Corte riguardo alle spese processuali?
Risposta: La Corte ha disposto la compensazione delle spese del procedimento tra le parti, il che significa che ogni parte sostiene i propri costi legali senza dover rimborsare quelli della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19460 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 2 Num. 19460 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 12799/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in LUCERA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n.1653/2021 depositata il 04/11/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;
Così deciso in Roma, il 01/07/2025