Estinzione del Giudizio di Cassazione per Inerzia: Cosa Significa?
Il procedimento davanti alla Corte di Cassazione è regolato da norme stringenti e termini perentori, la cui violazione può avere conseguenze definitive. Un esempio lampante è rappresentato dal meccanismo della proposta di definizione semplificata, disciplinato dall’art. 380-bis del codice di procedura civile. L’analisi di un recente decreto della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire le implicazioni di tale procedura e le conseguenze dell’inerzia della parte ricorrente, che può portare all’estinzione del giudizio di cassazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Una volta ricevuto il ricorso, la sezione competente della Cassazione ha formulato una proposta di definizione del giudizio, ritenendo evidentemente che il caso potesse essere risolto con una procedura accelerata. Tale proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel processo.
La Proposta di Definizione e le sue Conseguenze
L’articolo 380-bis c.p.c. stabilisce che, quando un ricorso appare inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato, il relatore può formulare una proposta per una rapida definizione. Le parti, ricevuta la comunicazione, hanno un termine di quaranta giorni per chiedere che il ricorso venga comunque discusso in udienza. Se nessuna delle parti fa tale richiesta, il ricorso si intende rinunciato.
L’Estinzione del Giudizio di Cassazione: La Decisione della Corte
Nel caso in esame, era trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente avesse manifestato la volontà di procedere con la discussione del ricorso. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha applicato la presunzione di legge, considerando il ricorso come rinunciato e, pertanto, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. A seguito di questa declaratoria, i giudici hanno provveduto a regolare le spese di lite, condannando i ricorrenti al pagamento delle stesse in favore dei controricorrenti che si erano costituiti e difesi attivamente nel giudizio. Nessuna statuizione sulle spese è stata invece emessa nei confronti di un’altra parte intimata, la quale non aveva svolto attività difensiva.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del decreto è puramente procedurale e si fonda sull’applicazione diretta dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. La norma crea una presunzione assoluta di rinuncia nel caso in cui la parte ricorrente, messa di fronte a una probabile valutazione negativa del proprio ricorso, scelga di non insistere per una decisione nel merito. Il silenzio, in questo contesto, viene interpretato dal legislatore come un’accettazione dell’esito proposto, finalizzata a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte. La condanna alle spese, a sua volta, discende dal principio di soccombenza, sebbene in questo caso si tratti di una ‘soccombenza virtuale’, legata alla rinuncia che ha causato la chiusura del procedimento.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce l’importanza fondamentale del rispetto dei termini processuali e delle procedure speciali previste nel giudizio di Cassazione. Per gli avvocati e le parti, essa rappresenta un monito: la ricezione di una proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. richiede una valutazione attenta e una decisione tempestiva. L’inerzia non è una strategia neutra, ma una scelta che la legge equipara a una vera e propria rinuncia, con conseguenze irreversibili sulla sorte del ricorso e sull’obbligo di rifondere le spese legali alla controparte. La decisione finale della Corte d’Appello diventa così definitiva, e il tentativo di impugnarla si conclude con un nulla di fatto e un ulteriore onere economico.
Cosa succede se un ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se il ricorrente non chiede una decisione sul ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera rinunciato per legge e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio di Cassazione in questo contesto?
Le spese legali seguono il principio della soccombenza ‘virtuale’. I ricorrenti, la cui inerzia ha causato l’estinzione, sono condannati a pagare le spese processuali sostenute dai controricorrenti che hanno partecipato attivamente al giudizio.
Perché una delle parti intimate non ha ottenuto il rimborso delle spese?
La Corte non ha emesso una pronuncia sulle spese a favore di una delle parti intimate perché questa non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21347 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 21347 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 25/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 11724/2024 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliati in ANCONA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE
IMMOBILIARE
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n.375/2024 depositata il 04/3/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti COGNOME COGNOME COGNOME seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti.
Roma, 23/7/2025