Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28104 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6937/2024 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE e PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-intimati-
avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE REGGIO CALABRIA n. 381/2024 depositata il 09/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Considerato che:
Il Giudice di Pace, con sentenza pubblicata il 7/2/2024, respingeva l’opposizione di NOME, cittadino marocchino, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale disposto e notificato allo straniero in data 27/12/2023 e del correlato decreto del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO Calabria.
In particolare, il giudice premetteva che il controllo dell’autorità giudiziaria al riguardo è limitato alla verifica dei requisiti di legge del provvedimento prefettizio al momento della sua emissione, senza margini di discrezionalità o considerazioni umanitarie, e affermava che nella specie si era verificato il presupposto di legge (art.13, comma b e c, TUI), in quanto, con provvedimento del 2/10/2020, notificato allo straniero il 31/5/2023, il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO Calabria aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, cosicché il ricorrente si era trattenuto nel territorio italiano senza giustificato motivo; concludeva che gli altri motivi di doglianza, « peraltro, infondati alla luce di quanto sin qui argomentato, restano assorbiti ».
L’amministrazione era comparsa in udienza con propri funzionari « senza patrocinio legale ».
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata l’8/2/2024 (comunicazione di cancelleria in atti), NOME ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26/3/2024, affidato a unico motivo, nei confronti della Prefettura di AVV_NOTAIO Calabria
(notifica eseguita presso l’Avvocatura Generale dello Stato), che dichiarava di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione.
Con ordinanza del 7.3.2025 questa Corte disponeva il rinnovo della notifica del ricorso alla Prefettura di AVV_NOTAIO Calabria nel termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Assolto l’incombente veniva fissata nuovamente l’udienza camerale per la data del 8.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con un unico motivo si deduce che il d.l. n. 20/2023 ha soppresso l’esplicitazione dei criteri di accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma non ha certamente abrogato l’art. 8 Cedu di guisa che, alla luce dei criteri di accertamento frutto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo dovrà comunque essere effettuato (almeno) il bilanciamento tra quei criteri e le esigenze dello Stato indicate nella norma convenzionale.
Si sostiene che il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia in maniera regolare, tredici anni fa, ed è ora perfettamente inserito nel territorio italiano tanto che è in grado di esibire anche l’ultimo contratto di locazione, mentre il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno è dovuto esclusivamente a ragioni burocratiche, in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato « con data inizio 15.02.2023 e data fine 15.03.2023 con la qualifica di operatore socio assistenziale, prorogata poi sino al 15.05.2023 », era stato ritenuto non sufficiente in considerazione del reddito percepito.
Va preliminarmente rilevato che il giudice di pace, adito con un ricorso in opposizione al decreto di espulsione è tenuto a rilevare la manifesta illegittimità del decreto espulsivo e pertanto anche la
eventuale condizione di non espellibilità del soggetto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 286/1998 (TUI) che è norma protettiva di carattere generale, e non può limitarsi a verificare il requisito formale della assenza del permesso di soggiorno. Questo principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15843 del 06/06/2023; Cass. n. 20075 del 22/07/2024; Cass. n. 22508 del 26/07/2023; Cass. n. 35684 del 21/12/2023) dando particolare rilievo all’accertamento della sussistenza di legami familiari sul territorio dello Stato la presenza di figli e la concreta condizione dello straniero, limitandosi a degli astratti riferimenti alla condanna penale e alla assenza di permesso di soggiorno.
L’attuale testo dell’art. 19 del TUI, pur non contenendo più un esplicito divieto di respingimento qualora l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, mantiene comunque il divieto di respingimento ove ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6 dello stesso TUI, vale a dire il necessario rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Tra questi obblighi rilevano senz’altro gli obblighi imposti dalla RAGIONE_SOCIALE europea dei diritti dell’Uomo, i cui contenuti sono intrepretati e precisati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo.
Con specifico riferimento alla condizione dei migranti, la Corte EDU ha più volte evidenziato che, secondo un principio consolidato di diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto, fatti salvi i loro obblighi convenzionali, di controllare l’ingresso e il soggiorno degli stranieri sul loro territorio, spiegando che la RAGIONE_SOCIALE non garantisce il diritto di uno straniero di entrare o risiedere in un determinato paese, e, nell’esercizio del loro compito di mantenere
l’ordine pubblico, gli Stati contraenti hanno il potere di espellere uno straniero che ha commesso un crimine. Tuttavia, le decisioni al riguardo, nella misura in cui incidono su un diritto protetto dall’articolo 8 CEDU, devono essere conformi alla legge e necessarie in una società democratica, vale a dire giustificate da un bisogno sociale imperativo e, in particolare, proporzionate allo scopo legittimo perseguito (v. Corte EDU, Uner c. Paesi Bassi, causa C-46410/1999, sentenza GC del 18 ottobre 2006; Corte EDU, Savran c. Danimarca, causa C-57467/2015, sentenza GC del 7 dicembre 2021; sentenza 27 settembre 2022, Otite contro Regno Unito)). Particolare rilevanza assume poi la sentenza Narjis c. Italia, causa C-57433/15, sentenza 14/01/2019, ove la Corte ha ritenuto che, a causa della lunghissima durata del soggiorno del ricorrente in Italia (venti anni), il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e la decisione di allontanarlo dal territorio italiano costituissero una ingerenza nel suo diritto al rispetto della “vita privata”.
La Corte EDU, con la citate sentenze, ha quindi individuato i criteri che consentono di valutare se la misura dell’allontanamento di uno straniero possa considerarsi “necessaria”, in una società democratica, e “proporzionata” allo scopo legittimo perseguito.
Tali criteri, richiamati e ricapitolati anche nella ordinanza di questa Corte n. 8363/2025 sono, in sintesi, i seguenti:
-la natura e la gravità del reato eventualmente commesso dal ricorrente;
-la durata del soggiorno dell’interessato nel Paese dal quale deve essere espulso;
-il lasso di tempo trascorso dalla perpetrazione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo;
la nazionalità delle diverse persone interessate;
-la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente, all’occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l’effettività di una vita familiare in seno alla coppia;
-la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all’epoca della creazione della relazione familiare;
-la circostanza che dal matrimonio siano nati dei figli e, se sì, la loro età;
-la gravità delle difficoltà che il coniuge rischia di incontrare nel paese verso il quale il ricorrente deve essere espulso;
-l’interesse e il benessere dei figli, in particolare la gravità delle difficoltà che i figli del ricorrente possono incontrare nel paese verso il quale l’interessato deve essere espulso;
-la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite e con il paese di destinazione.
Sulla base di questa giurisprudenza si delinea la condizione di non espellibilità dello straniero – da accertare nel caso concreto derivante dall’obbligo per lo Stato italiano di rispettare la CEDU a prescindere dalla circostanza che il legislatore nazionale faccia esplicito richiamo, nel testo di una norma nazionale, ad una o più norme della RAGIONE_SOCIALE; sicché pur applicando l’art. 19 del TUI come riformato del D.L. 30/2023, in sede di opposizione al decreto di espulsione il giudice di pace non può esimersi dal valutare la eventuale condizione di non espellibilità dello straniero, esaminando la sua situazione personale nel complesso e non in base ad una valutazione atomistica, con specifici riferimenti al caso concreto e non astrattamente, utilizzando i criteri sopra enunciati, indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU; criteri che, in quanto idonei ad orientare la
decisione, presuppongono la conoscenza e la valutazione ad ampio raggio della situazione individuale dello straniero.
Ciò posto il provvedimento del giudice di pace, qui impugnato, è pertanto erroneo perché non ha considerato la lunga permanenza sul territorio, il percorso lavorativo intrapreso e l’inserimento nel territorio italiano documentato anche dal contratto locativo.
Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al giudice di pace di AVV_NOTAIO Calabria in persona di diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di AVV_NOTAIO Calabria in persona di diverso magistrato anche per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma 8.10.2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)