Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 411 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 411 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5693-2021 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di BOLOGNA;
– intimata – avverso l’ordinanza n. 482/2020 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, depositata il 28/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- NOME COGNOME, cittadino marocchino, venne attinto da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna, perché sprovvisto di titolo di soggiorno sul territorio nazionale, essendo stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari conseg uito ai sensi dell’art.19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n.286/1998, quale convivente del fratello cittadino italiano, permesso scaduto il 28.08.2016.
Avverso il provvedimento espulsivo l’odierno ricorrente propose ricorso al Giudice di Pace di Bologna che, con l’ordinanza oggi impugnata, rigettò l’opposizione rilevando, al fine della valutazione dei motivi di ordine pubblico, la prevalenza delle ragioni di pubblica sicurezza, atteso che il ricorrente contava numerosi precedenti penali, analiticamente riportati nel provvedimento, e che gli accertamenti svolti dalla polizia nell’arco di otto mesi avevano portato ad escludere la convivenza con il fratello cittadino italiano, non presente nel luogo indicato quale residenza anagrafica.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione affidandosi a due motivi, seguito da memoria. La Prefettura è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
2.1- Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione e del l’art. 6 della CEDU, asserendo l’illegittimità del decreto di espulsione adottato dal Prefetto in quanto emesso contestualmente al rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, senza attendere la conclusione del giudizio di impugnazione avverso il provvedimento presupposto di diniego del rinnovo. Il ricorrente lamenta che la contestuale notifica del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno e del conseguente decreto
di espulsione costringerebbe la parte ad esperire contemporaneamente due mezzi di impugnazione diversi.
2.2.- Il primo motivo è inammissibile.
Nel rammentare che, come già affermato da questa Corte, l’espulsione dello straniero che tragga origine dalla presenza irregolare del medesimo nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), non può essere disposta in pendenza del procedimento di valutazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (Cass. 9967/2011; Cass. n.20930/2022) va, tuttavia, osservato che nel caso in esame non rico rrono i presupposti per l’applicazione di detto principio.
La doglianza, infatti non illustra, né chiarisce se vi era un procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno in corso, in quanto il ricorrente si limita a sollevare una questione generica ed a prospettare un potenziale pregiudizio al diritto di difesa in caso di contestuale notifica del provvedimento di espulsione e del rigetto del permesso di soggiorno, senza alcun riferimento alla propria concreta vicenda giudiziaria e personale ed al pregiudizio difensivo in concreto subito e senza nemmeno illustrare in che termini la questione sia stata sottoposta al giudice di merito, di guisa che la stessa appare come nuova.
Di contro, la decisione impugnata risulta avere preso in considerazione e motivatamente disatteso le ragioni prospettate in primo grado dall’impugnante di cui dà conto nel provvedimento: orbene, avverso la specifica ratio decidendi non risulta svolta una pertinente critica dal ricorrente.
3.1.- Con il secondo motivo, rubricato «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione», il ricorrente contesta la mancata presa in considerazione, da parte del Giudice di Pace, di elementi fattuali documentati e addotti dalla difesa in sede di ricorso. In particolare, viene
contestata al provvedimento del Giudice di Pace omessa valutazione della rilevanza della sentenza della Corte costituzionale concernente l’illegittimità della norma che stabiliva l’automatismo fra il diniego del permesso di soggiorno e l ‘e spulsione in caso di reato ostativo.
3.2.- Il motivo è inammissibile perché non è conforme al modello legale del vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. in quanto non indica alcun fatto storico specifico di cui sia stato omesso l’esame, limitandosi a rinviar e a non meglio precisata documentazione che sarebbe stata deposita in fase di merito, senza esplicitarne il contenuto e segnalarne la presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U. n. 8950/2022; Cass. n. 12481/2022).
Va aggiunto che la decisione in esame risulta aver compiuto «la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali.» (Cass. n. 23423/2022), avendo considerato sia la natura dei plurimi reati di cui lo straniero si era reso responsabile e per i quali era stato condannato in via definitiva, sia l’inattendibilità delle circostanze dedotte in merito alla convivenza in Italia con il fratello.
4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato. Dagli atti il procedimento risulta esente dal contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 25 novembre 2022.