Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7276 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10574/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PREFETTURA RAGIONE_SOCIALEA PROVINCIA DI MILANO
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE,
-intimato-
QUESTURA RAGIONE_SOCIALEA PROVINCIA DI MILANO,
-intimato- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE MILANO n. 14676/2022 depositata il 31/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
Con ricorso davanti a questa Corte di Cassazione il Sig. COGNOME NOME, nato a Chalatenango (El Salvador) il DATA_NASCITA impugna l’ordinanza di rigetto emessa dal Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, in data 31.10.2022 e depositata in pari data, a conclusione del giudizio di primo grado R.G. n. 14676/2022, con la quale è stato rigettato il ricorso ex art. 13, comma 8, D. Lgs. 286/98, proposto avverso il provvedimento di espulsione n. 5387/2022, adottato dal AVV_NOTAIO della Provincia di AVV_NOTAIO in data 22.03.2022 e notificato in pari data con un motivo.
In particolare con ricorso ex art. 13, co. 8, del D. Lgs. 286/98, il sig. COGNOME lamentava davanti al Giudice di Pace la violazione del comma 2bis del medesimo articolo, ai sensi del quale ‘ nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché’ dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine ‘, sottolineando che, a seguito della sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale e in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU, tale previsione debba trovare applicazione – con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che
abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché NON nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare.
Nel caso di specie, il ricorrente, dopo essere rimasto orfano di madre ed aver subito intimidazioni da parte di appartenenti alle pandillas presenti nella sua zona di origine, nella quale non era rimasto alcun familiare, nell’ottobre 2017 si trasferiva in Italia dalla zia naturalizzata italiana , previo rilascio da parte di quest’ultima di dichiarazione di garanzia e/o alloggio ex art. 14 p. 4 Codice Visti e art. 9 p. 4 Regolamento VIS (cfr. docc. nn. 2-3 allegati al ricorso introduttivo di I grado, doc. n. 2 allegato al presente ricorso). Il medesimo precisava di avere in El Salvador solo una sorella, non residente nella sua stessa città, e che altri suoi familiari si trovano negli Stati Uniti.
Il Ministero dell’Interno, il AVV_NOTAIO ed il AVV_NOTAIO non hanno spiegato difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia: Nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, co.1 n. 4 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in violazione dell’art. 132, co. 1 n. 4, c.p.c p erché il Giudice di Pace non ha motivato il provvedimento non potendosi prendere in considerazione l’elenco dell’art. 19 in relazione alla valutazione dei legami familiari.
Il ricorso è infondato. Il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO ha motivat o il provvedimento seppure sinteticamente, posto che ha affermato: per quanto riguarda i legami familiari in Italia il ricorrente risulta avere in Italia solo una zia naturalizzata, parente di 3° grado non prevista ai fini dell’inespellibilità dall’art. 19 comma 2 lett c) del T.U.I. e risulta avere il padre e due sorelle residenti negli Stati Uniti e una sorella residente nel Salvador. Ritenuto pertanto che i motivi di doglianza non risultano idonei a fare ritenere’ .
Il rigetto è già motivato sulla base del richiamo ai presupposti di cui all’art. 19 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. L’atto contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinchè il destinatario con la
normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata. In ogni caso trattandosi di una parente così lontana il ricorrente non allega nulla di specifico (convivenza, assistenza) dato che comunque sia quell’elenco sia quello relativo ai permessi per motivi familiari riguardano la famiglia nucleare.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del AVV_NOTAIO intimato.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione