Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30192 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30192 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25026 R.G. anno 2022 proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’
AVV_NOTAIO COGNOME; ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
intimato avverso l’ordinanza depositat a l’11 luglio 2022 del Giudice di pace di Pistoia.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui il Giudice di pace di Pistoia ha respinto l’opposizione proposta da NOME
avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti.
Il ricorso si fonda su tre motivi. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo oppone l’o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia, dato dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda relativa al decreto flussi del 2021; denuncia, altresì, la mancata applicazione e violazione del d.l. n. 73/2022. Deduce l’istante di aver presentato regolare domanda di permesso di soggiorno relativamente ai flussi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021 e che nelle more del giudizio era entrato in vigore il cit. d.l. n. 73/2022; è spiegato che, in forza di tale decreto, egli, alla data RAGIONE_SOCIALEa decisione, assunta l’ 11 luglio 2022, aveva la concreta prospettiva di ottenere un regolare contratto di lavoro entro il 22 luglio 2022; in base al detto provvedimento normativo sarebbe stata sanata anche la propria situazione di irregolarità, visto che «il decreto prevede, altresì, che il datore di lavoro possa assumere subito anche lavoratori già presenti in Italia, sebbene in condizione irregolare, alla data del 1° maggio 2022».
Il motivo è inammissibile.
La questione posta non è affrontata dal Giudice di pace, né il ricorrente deduce di averla prospettata in quella sede. In passato, questa Corte ha bensì riconosciuto che il giudice chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze dipendenti dalla procedura di emersione dal lavoro irregolare sul provvedimento espulsivo: ma ciò ove consti che lo straniero abbia allegato specificamente, nel giudizio di merito, la pendenza, alla data di emissione del decreto di espulsione, RAGIONE_SOCIALEa procedura in questione (Cass. 20 giugno 2018, n. 16272). Nella fattispecie ciò non può essere oltretutto accaduto, visto che il decreto di espulsione data 13 aprile 2022 (cfr. l’ordinanza impugnata) , mentre il d.l. n. 73/2022 è entrato in vigore il 22 giugno RAGIONE_SOCIALEo stesso anno. Oltretutto, nel provvedimento impugnato si legge che il ricorrente non
svolgeva alcuna attività (nonostante avesse chiesto di essere assunto presso il cognato).
Col secondo mezzo si denuncia l’o messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia, nonché la mancata applicazione e l’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d .lgs. n. 286/1998 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 CEDU. Deduce il ricorrente che il Giudice di pace avrebbe mancato di prendere in considerazione il tema dei propri rapporti familiari, il quale era stato fatto valere con l’opposizione all’espulsione.
Il motivo è fondato.
L’art. 13, comma 2 bis , del d.lgs. n. 286 del 1998 impone di tenere conto, nell’adozione del provvedimento di espulsione nei confronti RAGIONE_SOCIALEo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, RAGIONE_SOCIALEa natura e RAGIONE_SOCIALEa effettività dei vincoli familiari RAGIONE_SOCIALE‘interessato, RAGIONE_SOCIALEa durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei legami con il suo Paese di origine. Tale norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, si applica, con valutazione da effettuarsi caso per caso, anche al cittadino straniero che pure non si trovi nella posizione di formale richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 5 dicembre 2022, n. 35653; Cass. 22 gennaio 2019, n. 1665; Cass. 15 gennaio 2019, n. 781; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23957). L’ordinanza impugnata , che fa oltretutto precisa menzione RAGIONE_SOCIALEa prospettazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, non si occupa RAGIONE_SOCIALEa questione dei legami familiari, dando esclusivo rilievo al fatto RAGIONE_SOCIALEa mancata disponibilità, in capo a COGNOME, di un valido titolo di soggiorno.
– Col terzo motivo di ricorso l’ordinanza impugnata è censurata per difetto di motivazione e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa stessa, oltre che per l’e rrata applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998. Ci si duole di un vizio motivazionale del provvedimento di espulsione
Il motivo è inammissibile, in quanto carente di specificità. Esso
trascura inoltre di considerare che oggetto del ricorso per cassazione è l’ordinanz a resa dal giudice di pace a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, e non il decreto prefettizio.
4. – In accoglimento del s econdo motivo il ricorso deve essere dunque accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Giudice di pace di Pistoia che, in persona di altro magistrato, regolerà pure le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo motivo e dichiara inammissibili i restanti; cassa l’ordinanza impugnata in relazione a l motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Pistoia, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione