Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6386 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6386 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 25758/2024
promosso da
NOME , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , e Prefettura di Campobasso , in persona del Prefetto pro tempore ;
intimati con atto di costituzione
avverso la sentenza n. 342/2024 del Giudice di pace di Campobasso, pubblicata il 19/11/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti e i documenti del procedimento;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Campobasso, con la decisione indicata in epigrafe, ha respinto l’impugnazione proposta da NOME, cittadina RAGIONE_SOCIALEa
Moldavia, contro il decreto di espulsione amministrativa, emesso e notificato in data 25/09/2024.
In particolare, il Giudice ha ritenuto infondata l’eccezione relativa alla dedotta mancanza di una valida certificazione di conformità RAGIONE_SOCIALEa copia analogica notificata all’originale del decreto di espulsione, evidenziando quanto segue: «Nel caso di specie, il decreto di espulsione impugnato reca il timbro di congiunzione RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Campobasso; risulta la firma per ricevuta RAGIONE_SOCIALEa destinataria RAGIONE_SOCIALE‘atto ed il timbro e la firma RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale di polizia notificante che ha apposto nella relata di notifica nuovamente il timbro RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Campobasso contestualmente attestando la conformità RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato all’originale RAGIONE_SOCIALEo stesso. Da qui, il rigetto del ricorso in quanto infondato».
La cittadina straniera ha proposto ricorso per cassazione avverso tale statuizione, affidato a due motivi.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione, al fine di partecipare alla eventuale udienza pubblica di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla descrizione RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica del provvedimento impugnato, con travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, poiché, ad opinione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, il decreto di espulsione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, recava i timbri RAGIONE_SOCIALEa Questura, e non RAGIONE_SOCIALEa Prefettura, e nella relata di notifica non era attestata ‘la conformità RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato all’originale RAGIONE_SOCIALEo stesso’, leggendosi soltanto che l’atto era stato ‘ consegnato in originale ovvero eventualmente in copia conforme all’unico originale di cui la cittadina ha preso visione previa sottoscrizione per ricevuta del presente verbale’ , aggiungendo che d all’esame del verbale di noti fica RAGIONE_SOCIALEa Questura di
Campobasso -redatto su foglio a parte materialmente unito al decreto di espulsione -non era possibile evincere se il decreto di espulsione consegnato al ricorrente fosse un originale oppure una copia conforme all’originale cartaceo ovvero telematico.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, il provvedimento prefettizio è nullo quando all’espellendo ne viene consegnata una mera copia, priva RAGIONE_SOCIALEa necessaria attestazione di conformità all’originale (Cass. 13304/2014; nello stesso senso Cass. 17960/2004, Cass. 17572/2010, Cass. 24119/2019; v. anche Cass. 21165/2025).
La nullità è determinata dal difetto RAGIONE_SOCIALEa necessaria formalità di comunicazione e deriva dal fatto che il decreto prefettizio viene comunicato all’espellendo in mera copia libera o informale, piuttosto che in originale o in copia attestata conforme all’originale apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Le due modalità, seppur alternative (originale o copia attestata conforme), integrano entrambe il requisito di forma prescritto, sicché rimane irrilevante accertare, in sede di impugnazione del decreto di espulsione, se la consegna sia avvenuta tramite la materiale rimessa di uno dei più originali già predisposti RAGIONE_SOCIALE‘atto di espulsione o di una copia del medesimo, certificata conforme all’originale dal pubblico ufficiale notificante.
Questa Corte ha, inoltre, precisato che la conformità all’originale non deve essere necessariamente attestata dal Prefetto, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall’ufficio notificante, ovvero da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura (Cass. n. 31928/2019 e Cass. 9783/2025).
Nella specie, la ricorrente ha sinteticamente descritto alcune differenze riscontrate tra quanto risultante RAGIONE_SOCIALE‘esame del decreto di espulsione e quanto riportato dal Giudice di pace, ma non ha illustrato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisività di tali discordanze, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione di una valida certificazione di conformità, di cui non ha dedotto neppure la necessità, tenuto conto che ha allegato di non essere in grado di comprendere se il decreto notificato sia uno dei possibili plurimi originali o una copia.
La doglianza si rivela, pertanto, estremamente generica e, come tale, inammissibile per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Giudice di pace del tutto omesso di considerare la richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del provvedimento di espulsione, fino alla conclusione dei procedimento amministrativo avviato con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale, effettuata successivamente alla notifica del decreto di espulsione.
2.1. Il motivo è inammissibile.
L’impugnazione del decreto di espulsione è stata respinta, come dedotto dalla ricorrente, e risultante dagli atti, sicché la richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALEa sua efficacia deve ritenersi inequivocamente rigettata.
Com ‘è noto , non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass., n. 25710/2024; Cass., n. 12131/2023).
Nel caso di specie la richiesta di sospensione del l’efficacia del decreto di espulsione è per sua stessa natura una domanda volta ad anticipare gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, che, nella specie, non vi è stata, sicché il rigetto nel merito del ricorso reca implicito il respingimento anche RAGIONE_SOCIALEa domanda di sospensione.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata non essendosi gli intimati difesi con controricorso.
Essendo il procedimento esente, non si applica l’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte suprema di cassazione, il 20 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME