Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36348 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23405/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE IMPERIA n. 331/2021 depositata il 17/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione articolato in due motivi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per la cassazione della sentenza n. 33112021 del 15 maggio 2021 resa dal Tribunale di Imperia, di rigetto della impugnazione del ricorrente avverso la pronuncia del giudice di pace che aveva ritenuto inammissibile la sua domanda, volta al risarcimento dei danni ex art. 89 c.p.c., per aver la RAGIONE_SOCIALE inserito espressioni sconvenienti e offensive nei suoi confronti nell’ambito di un diverso giudizio in cui il COGNOME patrocinava, nei confronti della predetta RAGIONE_SOCIALE, alcuni clienti.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso illustrato da memoria.
Il ricorrente ha depositato atto denominato memoria ex articolo 378 c.p.c., in cui si limita a contestare – senza alcuna argomentazione- le affermazioni avversarie.
Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.
La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale, a ll’esito dell a quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380bis. 1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’esistenza di una violazione di legge là dove la sentenza impugnata, senza una chiara motivazione, ha dichiarato l’incompetenza del giudice adito e
l’erronea conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda da lui proposta.
Il provvedimento impugnato non avrebbe indicato per quali motivi il ricorrente non avrebbe potuto agire autonomamente per chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle espressioni offensive inserite in alcuni atti processuali di un altro giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE, limitandosi ad affermare che la competenza a conoscere del danno per espressioni offensive e sconvenienti contenute in atti giudiziari spetta al giudice incaricato di conoscere il procedimento in cui sono stati redatti o depositati gli atti contenenti le espressioni incriminate.
Sostiene che, non essendo egli stato parte del processo nel l’ambito del quale erano state proferite le espressioni ritenute offensive e sconvenienti, la sua possibilità di avviare una autonoma iniziativa giudiziaria non poteva essere preclusa.
Aggiunge che il tribunale enuclea ed elenca, seguendo le indicazioni già fornite dalla giurisprudenza di legittimità, quattro ipotesi nelle quali è consentito proporre domanda autonoma di risarcimento danni ex articolo 89 c.p.c. -che il ricorrente ritiene di non richiamare neppure, nel loro contenuto -per poi concludere che il caso di specie non è riconducibile a nessuna delle quattro ipotesi individuate dal giudice di merito.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 132 c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato sarebbe caratterizzato da motivazione apparente o comunque perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non avendo assolutamente indicato i motivi in forza dei quali egli, pur non essendo stato parte del processo nel corso del quale era stata pronunziata nei suoi confronti l’espressione ritenuta sconveniente e offensiva, non avrebbe potuto dar corso in via autonoma all’azione risarcitoria ex articolo 89 c.p.c. così come ritenuto da questa Corte di Cassazione con sentenza n. 627 del 1950.
Il ricorso è inammissibile, oltre che manifestamente infondato.
E’ inammissibile in quanto non richiama il provvedimento impugnato altro che nei suoi esiti, non dando minimamente conto del tenore della motivazione ed in tal modo precludendosi la possibilità di formulare comprensibili e pertinenti censure rispetto ad essa. Il ricorso per cassazione che, senza riportare nell’esposizione in fatto il contenuto decisorio della sentenza impugnata, contenga, nell’esposizione dei motivi, mere enunciazioni di violazioni di legge e di vizi di motivazione, non idonee a consentire, nemmeno attraverso una lettura globale dell’atto, l’individuazione del collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, ne’, quindi, a far emergere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 cod. proc. civ. e va pertanto dichiarato inammissibile, dovendosi escludere che il contenuto di tale ricorso possa essere integrato dall’esame di altri documenti (compresa la sentenza impugnata), ancorché in esso richiamati (principio consolidato, espresso fin da Cass. n. 7130 del 2000).
Esso sarebbe comunque manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, richiamato dallo stesso provvedimento impugnato e rispetto al quale non vi è motivo di discostarsi -né il ricorrente ne illustra alcuno. Vanno in questa sede confermati i principi di diritto richiamati già dal provvedimento impugnato (v. Cass. n. 12134 del 1991; Cass. n. 10916 del 2001; Cass. n. 16121 del 2009) secondo i quali:
-la competenza a conoscere del danno per espressioni offensive e sconvenienti contenute negli atti del giudizio è funzionale ed inderogabile e spetta al giudice incaricato di conoscere del procedimento in cui sono stati redatti o depositati gli atti contenenti le espressioni incriminate;
-anche nel caso in cui l’espressione sconveniente si indirizzi direttamente verso il difensore di una delle parti quest’ultimo, pur non essendo parte del giudizio, può e deve proporre l’azione di
risarcimento danni soltanto nell’ambito del procedimento nei cui atti sono state inserite le medesime espressioni.
Sempre alla luce del su citato, consolidato orientamento giurisprudenziale, alle regole sopra enunciate si fa eccezione solo in ipotesi determinate, incompatibili con la possibilità di introdurre la domanda di risarcimento danni per le espressioni sconvenienti o offensive nell’ambito del medesimo procedimento, ovvero:
-quando le stesse sono inserite in una procedura esecutiva, perché la stessa non ha carattere di giudizio di cognizione;
quando sono contenute in atti depositati in una fase processuale che non consente l’introduzione di una domanda, ad esempio con la comparsa conclusionale o con la memoria di replica;
quando la condotta illecita è esclusivamente del difensore e non della parte e la domanda, provenga essa dal difensore o dalla controparte, viene proposta solo nei confronti del difensore;
quando il procedimento si conclude con un provvedimento privo di carattere decisorio (es. estinzione).
Nessuna delle ipotesi richiamate ricorre nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il