Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6931 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 6931  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26137/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE, SEZ.DIST. di TARANTO, n. 301/2022 depositata il 12/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione avverso la  sentenza  della  Corte  d’appello  di  Lecce,  sezione  distaccata  di Taranto, 12 settembre 2022, n.  301, che ha rigettato  il  gravame della  ricorrente  confermando la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1260/2020.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME.
 Il  Consigliere  delegato  ha  depositato  proposta  di  definizione  ai sensi  dell’art.  380bis c.p.c.  per  improcedibilità  del  ricorso  non avendo il ricorrente depositato all’atto dell’iscrizione a ruolo dell’impugnazione la copia autentica della sentenza impugnata.
Con atto del 15 dicembre 2023 la ricorrente ha depositato istanza ai  sensi  dell’art.  380bis ,  commi  2  e  2  c.p.c.,  chiedendo  che  la decisione del ricorso.
La  ricorrente  e  i  controricorrenti  hanno  depositato  memoria  in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Va anzitutto rilevato che il ricorso, pure a fronte del mancato deposito della attestazione del difensore di conformità della copia analogica della sentenza impugnata all’originale informatico, è procedibile considerato che i controricorrenti non hanno disconosciuto la conformità della copia all’originale (cfr. al proposito la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8312/2019; sulla priorità dell’esame della procedibilità del ricorso rispetto a quello della sua ammissibilità v. da ultimo Cass., sez. un., n. 22074/2023).
Ciononostante, il ricorso, pur procedibile, è tuttavia inammissibile per violazione del precetto di cui al n. 3 dell’art. 366 c.p.c., secondo il quale il ricorso, a pena appunto di inammissibilità, deve contenere ‘ l’esposizione sommaria dei fatti della causa ‘ (cfr.,
norma citata nella versione applicabile ratione temporis , trattandosi di ricorso notificato ante 1.1.2023).
Nel ricorso in esame vi è una parte dedicata allo ‘ svolgimento del processo ‘ ove premesso il richiamo all’ubicazione degli immobili delle rispettive parti -sono però unicamente riassunte le conclusioni di una domanda di riduzione in pristino e danni proposta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME per violazione delle prescrizioni normative; viene detto che tale domanda è stata accolta dal Tribunale di Taranto e che il gravame fatto valere dalla ricorrente è stato rigettato, senza fornire altre indicazioni. Indicazioni ulteriori sullo svolgimento del processo nei due gradi di merito non sono d’altro canto ricavabili neppure nella illustrazione dei sei motivi del ricorso ove si dà assolutamente per scontata la conoscenza dei fatti da parte della Corte di Cassazione aliunde .
Orbene, una tale tecnica espositiva non è ammissibile nel giudizio di legittimità. Come hanno affermato le Sezioni Unite, è vero che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, ma occorre che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c. (così tra le varie, Cass., sez. un., n. 37552/2021).
E’ stato  di  recente  altresì  affermato  che  il  disposto  dell’art.  366, comma 1, n. 3, c.p.c. – secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere,  a  pena  di  inammissibilità,  l’esposizione  sommaria  dei fatti  di  causa  –  non  risponde  ad  un’esigenza  di  mero  formalismo, bensì a consentire alla RAGIONE_SOCIALE di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde,  gli  elementi  indispensabili  per  una  precisa  cognizione
dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata (cfr. Sez. 3 – , Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024).
Pertanto, a fronte di una esposizione mancante, come nel caso in esame,  dei  fatti  di  causa  è  da  ritenersi  violato  il  requisito  di contenuto-forma stabilito dal n. 3 dell’art. 366 c.p.c. e il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta (che  ravvisava,  come  si  è  detto,  un  caso  di  improcedibilità)  non trovano  applicazione,  ai  sensi  dell’art.  380 -bis ,  ultimo  comma, c.p.c., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  da  parte  della  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a titolo  di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle  spese  del  giudizio  in  favore  dei  controricorrenti, che liquida in euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art.  13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto  per  il  ricorso  a  norma  del  comma  1bis dello  stesso  art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  adunanza  camerale  della  sezione