Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2704 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 2704  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 1505/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante pro  tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’ AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
avverso l ‘ordinanza
-intimata -emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento N.
54110/2021 R.G., depositata in data 12.12.2022;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  adunanza  camerale  del 28.11.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
si narra in ricorso che la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE al fine di sentirla condannare ‘al pagamento degli importi di cui alle fatture n. 03/21, n. 46/20, n. 42/20 e n. 1/21, oltre al risarcimento del danno nella misura che sarà accertata in corso di causa’ ;
la RAGIONE_SOCIALE, costituitasi, contestò la domanda ed eccepì, in via preliminare, l’incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di pace di Roma;
-l’adito Tribunale, trattenuta la causa in decisione, accolse l’eccezione di incompetenza per valore ex adverso proposta , con l’ordinanza impugnata, del seguente tenore: ‘ … Il Giudice rilevato che dall’esame dell’atto  di  citazione  …  risulta  che  il  petitum  inerisce  un  valore  di competenza  del  Giudice  di  pace  dichiara  l’incompetenza  in  favore  del Giudice di Pace … condanna alle spese … ‘;
Considerato che
 avverso detta ordinanza, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di competenza, affidato ad un unico motivo , mentre l’intimata non ha svolto difese;
 il  Procuratore  Generale  ha  rassegnato  conclusioni  scritte,  chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ed in subordine il suo rigetto;
Ritenuto che
-non metta conto esaminare l’unico motivo proposto, in quanto il ricorso è inammissibile;
Considerato infatti che
difetta tout court l’ esposizione del fatto, sostanziale e processuale, in violazione  dell’art.  366,  comma  1,  n.  3, c.p.c.,  giacché  nel  corpo  del ricorso si fa riferimento a vicenda contrattuale tra la RAGIONE_SOCIALE e tale NOME COGNOME, che appare soggetto estraneo al giudizio, a dire della stessa ricorrente intentato nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE;
 manca,  dunque,  ogni  concreto  riferimento  alla  vicenda  per  cui  è processo;
detta esposizione, evidentemente frutto di un erroneo copia-incolla, non consente dunque alla Corte di ‘ percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l ‘ indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso ‘ (così, Cass. n. 593/2013, in motivazione); -ancora, con specifico riferimento al ricorso per regolamento di competenza, può anche richiamarsi il principio affermato da Cass. n. 5092/200 7, secondo cui ‘ A norma dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., applicabile a tutte le impugnazioni innanzi alla Corte di cassazione, è inammissibile l’istanza di regolamento di competenza qualora il ricorso con cui è proposta non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, lasciando assolutamente ignoti gli estremi qualificanti della Corte e l’esatto tenore della decisione impugnata ‘;
N. 1505/23 R.G.
peraltro, pare decisamente singolare che, nella memoria depositata, la ricorrente si disinteressi della questione, benché pure evidenziata dal P.G. nella requisitoria scritta;
in definitiva, il ricorso è inammissibile;
-nulla va disposto sulle spese, l’intimata non avendo svolto difese ;
 in  relazione  alla  data  di  proposizione  del  ricorso  (successiva  al  30 gennaio 2013), può darsi  atto  dell’applicabilità  dell’art.  13,  comma  1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte  della  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,