Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 875 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 875 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18599-2016 proposto da: da :
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; COGNOME , DI
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in 2022 GLYPH persona del legale rappresentante pro tempore, 3638 GLYPH elettivamente domiciliato in ROMA, GLYPH INDIRIZZO> INDIRIZZO GLYPH presso GLYPH l’Avvocatura GLYPH Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in tempore, avvocati COGNOME ,
NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2201/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/11/2015 R.G.N. 3008/2010; CORTE R . G . N
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME. di NOME
R.G. 18599/16
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 11.11.2015 n. 2201, la Corte d’appello di Napoli respingeva l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva respinto la domanda di quest’ultimo volta ad ottenere la rivalutazione della contribuzione previdenziale da esposizion all’amianto.
Il tribunale riteneva che nella specie, si fosse verificata la decadenza di cui al 47 del D.L. n. 269/2003.
La Corte territoriale, a supporto dei propri assunti di rigetto del gravame ritenuto che, volendosi tener conto dell’istanza amministrativa del 14 febbra 2002 (e non di quella in data primo dicembre 1999) alla data del 26 febbraio 2007 (data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio) erano trasc ben più dei tre anni e trecento giorni di cui all’art. 47 del DPR n. 639/70 e s modif.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre pe cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricor
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di norme legge, in particolare dell’art.47 comma 5 del D.L. n. 269/2003, in relazi all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto di non applicare al ricorrente la normativa previgente al D.L. 269/2003, perché a suo dire aveva proposto la domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prima del 2 ottobre 2003, alla cui data il medesimo ricorrente aveva già l’esposizio all’amianto rispettosa della soglia minima richiesta normativamente.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 DPR n. 639/70, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto COGNOME NOME dall’azione di richiedere i benefici in tema di esposizione qualificata all’ami in particolare, il ricorrente assume che la decadenza prevista dalla norm denunciata riguarderebbe i ratei pensionistici pregressi e decorrerebbe solo i presenza di un provvedimento formale adottato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e a questo fine richiama il disposto dell’art. 6 primo comma del DL n. 103/91.
Con il terzo e quarto motivo di ricorso aventi analoga rubrica, il ricorr prospetta la violazione dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazio all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., non avendo la Corte d’appello riconosciut i benefici per l’esposizione qualificata all’amianto, secondo le previsioni norma indicata in rubrica, con particolare riferimento all’esposizi ultradecennale all’asbesto.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.
La Corte territoriale, infatti, non si è attenuta al principio, co enunciato da questa Corte di legittimità, secondo cui la disciplina pre quella introdotta con l’art. 47 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 si a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avevano già avviato un proced amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto” (così Cass. n. 27553 in termini, Cass. 30.5.2012 n. 8649). La Corte, infatti, pur d della presentazione da parte del ricorrente all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 14.2.2002 dell del beneficio, ha fatto applicazione della decadenza di cui all’art. 47 citata disciplina.
In accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri moti sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, ove accertamento delle condizioni in fatto, farà applicazione del princip enunciato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.10.22.