Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14672 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20225-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Contributi previdenziali
R.G.N.20225/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.11/03/2025
CC
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 446/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/12/2018 R.G.N. 280/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.12.2018, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva ingiunto il pagamento di somme per sgravi indebitamente fruiti ex art. 1, comma 118, l. n. 190/2014;
che avverso tale pronuncia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘11.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte di merito ritenuto che il requisito RAGIONE_SOCIALEa causale del credito, previsto dalla norma cit. a pena di nullità RAGIONE_SOCIALE ‘avviso di addebito, potesse essere soddisfatto anche mediante il riferimento ad atti precedentemente notificati al debitore;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 118, l. n. 190/2014, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 181, l. n. 208/2015, per avere la Corte territoriale
ritenuto che il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esonero contributivo di cui alla prima RAGIONE_SOCIALEe norme cit. non si applicasse in caso di passaggio diretto di lavoratori conseguente a subentro nell’appalto, nemmeno per il periodo residuo eventualmente non goduto dall’impresa precedentemente aggiudicataria RAGIONE_SOCIALE‘appalto stesso;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l’art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, cit., stabilisce, per quanto qui rileva, che l’avviso di addebito deve contenere ‘a pena di nullità […] la causale del credito’;
che, nella specie, i giudici territoriali hanno ritenuto che il riferimento contenuto nell’avviso di addebito al codice identificativo RAGIONE_SOCIALE‘inadempienza (già utilizzato nelle precorse comunicazioni con l’odierna ricorrente), all’indicazione dei periodi oggetto di regolarizzazione e al regime sanzionatorio applicato valesse a integrare la sussistenza del requisito in questione, reputando che tanto fosse sufficiente a realizzare lo scopo RAGIONE_SOCIALEa norma di permettere al debitore l’immediata individuazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni del credito fatto valere;
che trattasi di conclusione coerente con il principio secondo cui un requisito di contenuto, che sia previsto a pena di nullità di un atto, può risultare anche per relationem ad altro o altri atti conosciuti o conoscibili dalle parti o comunque dal destinatario RAGIONE_SOCIALE‘atto, che questa Corte ha costantemente affermato sia per ciò che riguarda i provvedimenti amministrativi (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 602 del 1981) che per i contratti (cfr. ad es. Cass. n. 12276 del 2010);
che, dovendo escludersi che la censura di falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, d.l. n. 78/2010, possa permettere a questa Corte di legittimità di sindacare la concreta idoneità RAGIONE_SOCIALE‘atto o degli atti richiamati per relationem al fine di permettere al debitore
l’immediata individuazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni del credito fatto valere, trattandosi per questa parte di giudizio di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito e sindacabile in questa sede solo nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., il pri mo motivo si rivela infondato;
che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che l’art. 1, comma 118, l. n. 190/2014, prevede, per quanto qui rileva, che ‘ai datori di lavoro privati […] e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, […] decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi […] l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro […] con esclusione di quelle [assunzioni, n.d.e. ] relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro’ e di quei lavoratori ‘per i quali il beneficio […] sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo in determinato’ che, in punto di fatto, i giudici territoriali hanno accertato che l’odierna ricorrente, in data 29.2.2016, è subentrata, quale impresa consorziata del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in un appalto di servizi di cui era precedentemente appaltatrice RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che aveva beneficiato per il personale impiegato nell’appalto RAGIONE_SOCIALE‘esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118, l. n. 190/2014, e che, cessati in pari data i rapporti di lavoro alle dipendenze di quest’ultima, i medesimi lavoratori, in data 1°.3.2016, sono stati assunti alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente, che ha continuato a conguagliare sui contributi dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE l’esonero precedentemente goduto dall’ex appaltatrice;
che, sebbene l’assunzione del personale già dipendente di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia avvenuta in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa clausola sociale prevista dal CCNL di settore (art. 4 CCNL Pulizie e Multiservizi), correttamente i giudici di merito hanno escluso che tale circostanza potesse guadagnare il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esonero anche all’odierna ricorrente, operando il CCNL esclusivamente quale fonte normativa dei rapporti tra le parti private e non potendo incidere sul rapporto contributivo che intercorre tra i da tori di lavoro e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nell’ottica del quale, indubbiamente, i lavoratori assunti dall’odierna ricorrente risultavano nei sei mesi precedenti (e fino al giorno prima) occupati presso altro datore di lavoro che aveva usufruito del medesimo beneficio;
che non rileva in contrario la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 181 l. n. 208/2015, secondo cui ‘il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce RAGIONE_SOCIALE‘esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione RAGIONE_SOCIALE‘esonero contributivo medesimo nei limiti RAGIONE_SOCIALEa durata e RAGIONE_SOCIALEa misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante’, atteso che tale disposizione si riferisce testualmente all’esonero contributivo previsto ‘ai commi 178 o 179’, ossia per ‘nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato […] decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016′, e non anche all’esonero di cui all’art. 1, comma 118, l. n. 190/2014;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE svolto
alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito RAGIONE_SOCIALEa procura in calce al ricorso notificatogli;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘11.3.2025.