Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35259 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35259 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24535/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l a sede legale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al RAGIONE_SOCIALEricorso
– RAGIONE_SOCIALEricorrente –
nonché RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al RAGIONE_SOCIALEricorso
– RAGIONE_SOCIALEricorrente –
nonché RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, BUMBARU LEONTIN, ELEFTERIU FANEL
– intimati – avverso il decreto della Corte d’appello di Milano in R.G. n. 703/2015 depositato il 18/4/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Tribunale di Monza, con decreto del 13 ottobre 2015, dichiarava inammissibile il ricorso per esdebitazione presentato da NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, in ragione della sua presentazione a distanza di oltre un anno dalla chiusura del fallimento.
La Corte d’appello di Milano, a seguito del reclamo presentato da NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, riteneva che il ricorso per esdebitazione fosse stato tempestivamente presentato, tenuto conto che il termine annuale previsto dall’art. 143, comma 1, l. fall. rimane soggetto alla sospensione feriale dei termini, ma constatava che i reclamanti non avevano prodotto un piano di riparto finale dell’attivo da cui evincere quali fossero i creditori ammessi al passivo e in quale percentuale fossero stati soddisfatti.
Reputava, pertanto, che il reclamo fosse infondato nel merito, dato la rilevata carenza probatoria impediva di verificare se i riparti effettuati, valutati in comparazione con quanto complessivamente dovuto, raggiungessero un’entità tale da consentire il riconoscimento del beneficio richiesto.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, depositato il 18 aprile 2016, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con RAGIONE_SOCIALEricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Tutti gli ulteriori creditori intimati non hanno svolto difese.
Considerato che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 142, comma 2, l. fall. e 115 cod. proc. civ.: la corte territoriale ha ritenuto che fosse assolutamente necessaria, al fine di valutare la sussistenza del requisito oggettivo dell’avvenuta soddisfazione almeno di una parte dei creditori, la produzione da parte dei ricorrenti del piano di riparto finale dell’attivo, malgrado la norma non preveda nulla a tal proposito.
La parzialità dei pagamenti dei creditori concorsuali andava accertata, invece, dal giudice di merito attraverso un prudente apprezzamento delle risultanze documentali e del comportamento processuale degli altri creditori e della curatela, anche attingendo direttamente dal fascicolo del fallimento a cui il ricorso per esdebitazione si riferiva.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 12, l. fall., perché la corte distrettuale non ha provveduto ad assumere d’ufficio un mezzo di prova ritenuto necessario per la decisione.
4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 143 l. fall.: il Tribunale di Monza, non integrando il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori concorsuali a seguito della presentazione del ricorso per esdebitazione, ha provocato un pregiudizio al
contraddittorio stesso e al regolare svolgimento della procedura, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
La corte d’appello, a sua volta, ha gravemente violato le medesime regole allorquando non ha rilevato la nullità del decreto del primo giudice in ragione della mancata integrazione del contraddittorio.
5. La questione della regolare costituzione del contraddittorio in primo grado assume valenza prioritaria sotto un profilo logicogiuridico ed impone di prendere preliminarmente in esame (al di là del fatto che la c orte d’appello non ha tenuto conto né che atti e provvedimenti del procedimento fallimentare rimangono nella disponibilità del giudice delegato, del tribunale fallimentare e della corte d’appello, i quali possono attingere al fascicolo della procedura al fine di verificare e prendere in esame le statuizioni adottate nel corso del procedimento concorsuale, né che nel procedimento di reclamo ex art. 26 l. fall. non vige il principio dispositivo della prova e il collegio ha un potere officioso di integrazione dei mezzi istruttori) il terzo motivo di ricorso, di cui deve essere rilevata la fondatezza.
Infatti, la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso al beneficio dell’esdebitazione deve essere notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2008, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua l’art. 143 l. fall..
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tali creditori – che nel caso di specie non risulta essere mai stata effettuata avanti al tribunale, che ha emesso un provvedimento nei confronti dei soli NOME COGNOME e NOME COGNOME determinava l’inesistenza della pronuncia del tribunale e la necessità di rimettere la RAGIONE_SOCIALEversia al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. (Cass. 12950/2014, Cass. 21864/2010).
Risulta, parimenti, viziata la decisione impugnata, che non ha rilevato d’ufficio una simile nullità, perpetrando la violazione del diritto di difesa dei creditori.
6. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Monza, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Monza in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 23 novembre 2023.