DECRETO TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00003620 2025 DEPOSITO MINUTA 24 02 2026 PUBBLICAZIONE 24 02 2026
Sezione civile – Volontaria Giurisdizione
Il Giudice
nel procedimento iscritto al R.G. n. 3620/2025 V.G. a seguito di ricorso ex art. 14terdecies L. 3/2012 per la dichiarazione di esdebitazione, presentato da , nato a Trieste, il DATA_NASCITA, ed ivi residente in INDIRIZZO, C.F. rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO C.F.
NOME del Foro di Udine;
acquisita la relazione del liquidatore, AVV_NOTAIO
riscontrata l’assenza di osservazioni da parte dei creditori;
a scioglimento della riserva assunta all’udienza, ha emesso il seguente
D E C R E T O
In data 26 gennaio 2020 l’istante ha presentato ricorso per la liquidazione dei beni ex artt. 14ter ss. L. 3/2012, con procedimento iscritto al R.G. n. 385/2020 V.G.
Con decreto del 27 marzo 2020 è stata aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni dell’istante, nominato il liquidatore nonché fissato il limite di cui all’art. 14quinquies , comma 2, lett. f) 1 .
La procedura si è svolta regolarmente mediante versamenti regolari, con frequenza mensile, in linea con le previsioni del piano di liquidazione, come da relazioni periodiche del liquidatore, regolarmente vistate dal Tribunale.
In data 28 novembre 2024 il liquidatore ha depositato nota con la quale ha dato atto completa esecuzione del programma di liquidazione, formulando istanza di chiusura della procedura.
Con decreto in data 6 dicembre 2024, il Tribunale, accertato il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 14novies , comma 5, della L. 3/12 e, dunque, preso atto della completa esecuzione del programma di liquidazione e considerato il decorso in data 26.01.2020 del termine di 4 anni decorrente dalla data di deposito della domanda di liquidazione dei beni, ha dichiarato la chiusura della procedura.
In data 1° dicembre 2025, dunque entro l’anno dalla chiusura, è stato depositato ricorso diretto ad ottenere l’esdebitazione.
11.. Il giudice designato ha fissato udienza per l’instaurazione del contraddittorio con i creditori rimasti anche parzialmente insoddisfatti.
1 Sia pure non direttamente sancendo il limite della retribuzione percepita dal debitore come dipendente bensì autorizzando ‘ il debitore a trattenere, ai fini del proprio mantenimento, la differenza, su base mensile, tra l’importo della retribuzione e la somma di Euro 500,00 ‘.
Il liquidatore, nel frattempo, ha fatto pervenire la propria relazione.
Nessuno tra i creditori rimasti insoddisfatti, ritualmente notiziati, ha presentato o comunque proposto in udienza osservazioni.
Ritiene il Tribunale adito di dover fare applicazione dell’art. 14terdecies L.3/2012, trattandosi di un procedimento consequenziale alla chiusura della liquidazione del patrimonio, alle cui condizioni e presupposti è necessario ancorare la decisione.
La norma citata prevede, anzitutto, le seguenti condizioni per accedere al beneficio dell’esdebitazione:
avere cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
non aver ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
avere svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14undecies , ossia per l’intera durata della liquidazione, un attività produttiva di reddito adeguata alle proprie capacità, competenze e alla situazione di mercato 2 ;
non aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
2 Il ricorrente lavora a far data dal 22/06/2005, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE nel negozio di generi alimentari all’insegna ‘Despar’ interno alla stazione ferroviaria di Trieste.
non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16;
essere stati soddisfatti, chi integralmente e chi in parte, i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione 3 : nella specie dalla liquidazione è senz’altro derivato un loro soddisfacimento apprezzabile, nell’accezione intesa dalla costante recente giurisprudenza sia di merito che di legittimità. 4
3 Nella specie, il perimetro della situazione debitoria accertata in corso di procedura è stato il seguente:
Crediti ipotecari
€ 72.093,61
Crediti priv. mobiliari
€ 1.371,42
Crediti chirografari
€ 50.851,33
Nel corso dei riparti sono stati distribuiti complessivamente € 62.196,77. Si verte su una percentuale di soddisfacimento dei crediti, estinti parzialmente, tale da non potersi dire – in termini globali – irrisoria.
4 Come noto, ai fini dell’esdebitazione, si deve ritenere che il debitore abbia soddisfatto ‘almeno in parte’ i debiti ex art. 14-terdecies, quando con il ricavato della liquidazione dell’attivo sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti complessivamente intesi, anche a prescindere dell’eventuale insoddisfazione totale dei creditori chirografari: v. Trib. Ferrara 26.4.2022; v. anche Cass. sez. 1, ord. n. 27562 del 214.10.2024 (‘ L’esdebitazione va concessa, in conformità alla lettera dell’art. 142 l.fall. e allo spirito dell’istituto, al ricorrere del requisito della “meritevolezza”, potendo escludersi solo qualora il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico, e, pertanto, il debitore che sia ritenuto meritevole non può essere escluso dal beneficio per ragioni meramente quantitative, indipendenti dalle sue condotte, se, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, sia sussistente un soddisfacimento dei creditori ‘).
Alla luce della documentazione depositata dall’istante e della positiva relazione del liquidatore AVV_NOTAIO dd. 12.12.2025, la verifica delle condizioni suddette non può che essere positiva.
Né sussistono, infine, i casi i casi di esclusione del beneficio dell’esdebitazione previsti dal comma 2 dell’art. 14terdecies, legge 3/2012.
In particolare, non vi sono elementi per ritenere, in punto genesi dell’indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, che l’istante possa avere fatto ricorso al credito colposo o sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, né ritenere che egli, nei cinque anni precedenti all’apertura della liquidazione il ricorrente, abbia compiuto atti in frode ai creditori o abbia eseguito pagamenti preferenziali a vantaggio di alcuni creditori e a danno di altri.
Visto l’art. 14terdecies L. 3/2012,
dichiara l’inesigibilità, nei confronti di
(C.F.
C.F.
, dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Trieste, 24 febbraio 2026
Il Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME