DECRETO CORTE DI APPELLO DI TORINO – N. R.G. 00000468 2025 DEPOSITO MINUTA 20 02 2026 PUBBLICAZIONE 20 02 2026
CORTE d’APPELLO di TORINO
Volontaria giurisdizione
La Corte d’Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel. ed est.
all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 17/02/2026
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, per procura allegata ex art.83 comma 3 c.p.c, presso il cui studio in GenovaINDIRIZZO è elettivamente domiciliata; P.
parte reclamante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa in forza di procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c dall’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio in VerbaniaINDIRIZZO è elettivamente domiciliato; C.F.
parte reclamata ha emesso il seguente
DECRETO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte d’appello di Torino, contrariis reiectis, premesso ogni necessario incombente di rito, previe tutte le declaratorie di legge e adempiuto ogni necessario incombente, ivi compresa l’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento reclamato presso il Tribunale di Verbania (RGF 6/2016 e RGF 6-1/2016) per tutti i motivi in atti: accogliere il presente reclamo e per l’effetto, in riforma del decreto di accoglimento reso dal Tribunale di Verbania in data 25.10.2025 (RGF 61/2016), pronunciare il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di esdebitazione formulata dal signor quale socio illimitatamente responsabile RAGIONE_SOCIALEa società fallita poiché inammissibile, improcedibile, infondata, inefficace e illegittima per i molteplici motivi di cui in narrativa con l’adozione di ogni ulteriore provvediment o ritenuto necessario e opportuno e ferma restando l’esclusione dei debiti indicati nell’art. 142, comma 3, L.F., e con salvezza dei diritti vantati nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 142, comma 4, L.F.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e spese al 15%, da distrarsi in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che se ne dichiara antistatario
Per parte reclamata :
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis:
-in via principale e nel merito: rigettare il reclamo proposto dall’ avverso il decreto di accoglimento reso dal Tribunale di Verbania in data 25/10/2025 nell’ambito del giudizio n. 6 -1/2016 R.G.F e, con esso, tutte le domande RAGIONE_SOCIALEa reclamante, poiché infondate in fatto e in diritto e, per l’effetto, accordare il beneficio
RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione al Signor sussistendone i presupposti di legge;
in via istruttoria, per mero tuziorismo difensivo e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEe sopra rassegnate conclusioni, si chiede sin d’ora che sia sentito il Curatore RAGIONE_SOCIALEa procedura, Dott. , che dovrà essere chiamato a riferire sulla condotta del Signor e su ogni altra circostanza ritenuta utile dall’Ecc.ma Corte ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa esdebitazione.
In ogni caso con favore di spese di causa, rimborso forfetario ed accessori ‘
FATTO E MOTIVI
1. Il fatto
La controversia trae origine dalla procedura fallimentare n. 6/2016 del Tribunale di Verbania, che ha visto coinvolti la società e il socio illimitatamente responsabile
La società era stata dichiarata fallita con sentenza n. 6/2016 del Tribunale di Verbania pubblicata il 4 febbraio 2016, con conseguente estensione del fallimento al socio accomandatario ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa fallimentare. La procedura si è conclusa con decreto di chiusura emesso il 12 maggio 2025, dopo aver proceduto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘attivo e alla ripartizione RAGIONE_SOCIALEe somme ricavate tra i creditori ammessi al passivo.
L’attivo fallimentare complessivamente realizzato ammontava a 218.360,10 euro, di cui 39.783,81 euro dalla massa sociale e 178.576,29 euro dalla massa personale del socio A fronte di tale attivo, il passivo ammesso risultava pari a 1.966.553 euro per la società e 565.960 euro per il socio, per un totale complessivo di 2.532.513 euro. La distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘attivo ha consentito il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e parziale di alcune categorie di creditori privilegiati e ipotecari, mentre i creditori chirografari e parte dei privilegiati sono rimasti totalmente insoddisfatti.
Tra i creditori non soddisfatti figura l’ , che aveva presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare per un importo complessivo di 18.332,60 euro, portato da estratti di ruolo. Come risulta dalla documentazione di causa, i crediti tributari sono rimasti totalmente esclusi dal riparto finale RAGIONE_SOCIALE‘attivo fallimentare, non avendo ricevuto alcuna soddisfazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale.
Il soddisfacimento dei creditori ha ovviamente seguito le regole RAGIONE_SOCIALEa graduazione legale, con priorità ai crediti prededucibili, seguiti dai crediti privilegiati e ipotecari secondo l’ordine di prelazione stabilito dalla legge. In particolare, i creditori ipotecari sono stati soddisfatti in varia misura, con percentuali del 34,82% relativamente al lotto 1, RAGIONE_SOCIALE‘87,83% relativamente al lotto 2 e del 5,36% relativamente al lotto 3. I creditori con diritto di prelazione sono stati soddisfatti integralmente fino al privilegio previsto dall’art. 2755 cod. civ. e parzialmente nella misura del 42,92% per il privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 1 cod. civ.
2. Lo svolgimento del processo di I grado
Il procedimento di primo grado si è svolto secondo le modalità previste dagli artt. 142 e 143 L.F. per l’esdebitazione del fallito. Con ricorso depositato il 9 luglio 2025, in qualità di socio illimitatamente responsabile RAGIONE_SOCIALEa società fallita, ha chiesto al Tribunale di Verbania la concessione del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione, allegando la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa fallimentare nonché di quelle di cui all’art. 280 del Codice RAGIONE_SOCIALEa Crisi d’Impresa e RAGIONE_SOCIALE‘Insolvenza.
Il Tribunale ha fissato udienza per la discussione RAGIONE_SOCIALE‘istanza, procedendo alle notifiche ai creditori non integralmente soddisfatti secondo le modalità previste dalla legge. Nessuno dei creditori destinatari RAGIONE_SOCIALEe
notifiche si è costituito per opporsi alla concessione del beneficio richiesto nel corso del procedimento di primo grado. È stata acquisita la relazione del Curatore, AVV_NOTAIO che ha positivamente riscontrato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 142-143 L.F., attestando la meritevolezza soggettiva del debitore sotto tutti i profili previsti dalla normativa.
All’udienza del 13 ottobre 2025, è comparso il solo ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa propria istanza e, all’esito, il giudice relatore ha rimesso gli atti al Collegio.
3. Decisione impugnata
Con decreto emesso in data 25 ottobre 2025, il Tribunale di Verbania ha accolto l’istanza di esdebitazione presentata da dichiarando inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare n. 6/2016, ad eccezione di quelli indicati nell’art. 142, comma 3, L.F., e con salvezza dei diritti vantati nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 142, comma 4, L.F.
Il provvedimento ha preso le mosse dall’analisi RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile ratione temporis , aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’esdebitazione non costituisce un istituto autonomo casualmente collegato alla procedura concorsuale antecedente, ma attiene alla fase conclusiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, RAGIONE_SOCIALEa quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito. Il Tribunale ha quindi escluso la possibilità di applicare in modo frazionato la disciplina previgente quanto agli aspetti procedimentali e quella del nuovo Codice RAGIONE_SOCIALEa Crisi d’Impresa quanto ai requisiti sostanziali, ritenendo che la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione costituisca un corpus normativo unitario che deve essere applicato nella sua interezza.
Quanto ai presupposti soggettivi, il decreto ha dato atto che dalla relazione del Curatore e dalla documentazione in atti risultava che il debitore non aveva riportato condanne con sentenze passate in giudicato per i reati ostativi previsti dalla legge, non aveva distratto l’attivo o espresso passività insussistenti, non aveva cagionato o aggravato il dissesto, non aveva ostacolato o rallentato lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa procedura, aveva cooperato con gli organi RAGIONE_SOCIALEa procedura fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari, e non aveva beneficiato di altra esdebitazione.
Con riferimento al requisito oggettivo di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 142 L.F., il Tribunale ha richiamato il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui per la concessione del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, essendo sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta. Come chiarito dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Cassazione civile, sentenza n. 24214 del 18 novembre 2011, ” il beneficio RAGIONE_SOCIALEa inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi L. Fall., articolo 142, comma 2, che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor per l’istituto, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto “.
Il decreto ha quindi concluso che, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione, ricorreva il requisito oggettivo RAGIONE_SOCIALEa soddisfazione minima e non irrisoria del passivo ammesso, costituendo il pagamento compiuto una misura seria di soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEe ragioni dei creditori. Il provvedimento ha infine verificato la tempestività del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 143 L.F., ritenendo che il dies a quo del termine annuale coincidesse con il momento in cui acquista definitività il decreto di chiusura del fallimento.
4. Le difese RAGIONE_SOCIALEe parti nel giudizio di appello
L’ ha proposto reclamo avverso il decreto di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione, articolando la propria censura su due distinti profili. Il primo motivo di gravame attiene all’assenza dei presupposti ex art. 142, comma 2, L.F. per la concessione RAGIONE_SOCIALE‘invocata esdebitazione, lamentando il mancato soddisfacimento in sede concorsuale del credito erariale e il modesto soddisfacimento parziale di numero esiguo di alcuni dei restanti creditori. La reclamante sostiene che il prudente apprezzamento del giudice deve essere orientato considerando che l’ordinamento vigente è improntato a una legislazione di favor rafforzato relativamente alle pretese di carattere pubblicistico, destinate al soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEe necessità RAGIONE_SOCIALEa collettività. Pertanto, il mancato soddisfacimento totale anche di molteplici creditori titolari di pretese a carattere pubblicistico dovrebbe essere valutato come ostativo alla concessione RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione.
Il secondo motivo di gravame concerne la percentuale di soddisfazione dei crediti fallimentari e la tipologia di creditori soddisfatti. L’ sottolinea che la liquidazione concorsuale RAGIONE_SOCIALEe masse sociale e personale del socio illimitatamente responsabile ha permesso di soddisfare in misura irrisoria i soli debiti personali del socio, mentre i debiti sociali sono rimasti quasi integralmente impagati, eccettuata una percentuale trascurabile dei creditori privilegiati i cui importi sono stati corrisposti da RAGIONE_SOCIALE con relativa surroga nella procedura fallimentare. La reclamante osserva che a fronte di un passivo pari a 1.966.553 euro per la società e a 565.960 euro per il socio, l’attivo distribuito all’esito del fallimento era stato pari a 39.784 euro per la società e a 178.576 euro per il socio, ritenendo che il soddisfacimento dei creditori sia stato assolutamente irrisorio se comparato all’ingente passivo fallimentare.
si è costituito nel giudizio di appello contestando gli argomenti in fatto e in diritto sollevati dalla reclamante. Il primo motivo di difesa attiene all’errata ricostruzione dei pagamenti effettuata dalla reclamante, con particolare riferimento al meccanismo RAGIONE_SOCIALEa surroga disciplinato dall’art. 115, comma 2, L.F. Il reclamato argomenta che i dipendenti ammessi allo stato passivo beneficiano del meccanismo di accesso diretto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che consente loro di essere pagati anteriormente rispetto alla massa degli altri creditori, salvo poi surrogarsi nei loro diritti nella procedura fallimentare per ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme anticipate in sede di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘attivo. Pertanto, è corretto affermare che grazie all’attivo fallimentare sono stati pagati crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. nella misura di 50.264,99 euro, pari al 42,92% del totale dei crediti ammessi.
Il secondo motivo di reclamo concerne i principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame, richiamando l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza secondo cui ai fini del riconoscimento del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione, il requisito oggettivo previsto dall’art. 142, comma 2, L.F. deve essere interpretato nel senso che il soddisfacimento dei creditori concorsuali richiede una valutazione comparativa, non limitata alla mera percentuale dei crediti soddisfatti, ma considerata in relazione alla complessiva consistenza patrimoniale del debitore fallito e alle caratteristiche specifiche RAGIONE_SOCIALEa procedura. Il reclamato cita la giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può ridursi a una mera operazione matematica, ma deve abbracciare e discernere tutte le peculiarità e le proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa singola procedura.
5. Tema del contendere
La controversia verte essenzialmente sulla sussistenza del requisito oggettivo previsto dall’art. 142, comma 2, L.F. per la concessione del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione, che subordina tale beneficio al soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. Le parti sono concordi sulla sussistenza dei requisiti soggettivi di meritevolezza del debitore, come attestato dalla relazione del Curatore e non
contestato dalla reclamante, nonché sulla tempestività RAGIONE_SOCIALEa domanda di esdebitazione e sulla disciplina applicabile ratione temporis .
Il primo profilo controverso attiene alla corretta interpretazione e applicazione del requisito del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali. L’ sostiene che la percentuale di soddisfacimento realizzata nella procedura fallimentare sia irrisoria e quindi insufficiente per giustificare la concessione del beneficio, evidenziando che i creditori tributari sono rimasti totalmente insoddisfatti e che solo una parte esigua dei creditori ha ricevuto pagamenti parziali. La reclamante calcola che a fronte di un passivo complessivo di 2.532.513 euro, l’attivo distribuito di 218.360 euro rappresenti una percentuale di soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE‘8,62%, ritenuta del tutto inadeguata secondo i parametri giurisprudenziali consolidati.
contesta tale impostazione sostenendo che la valutazione del requisito oggettivo non può essere condotta mediante una mera operazione matematica basata sulle percentuali di soddisfacimento, ma deve tenere conto di tutte le risultanze RAGIONE_SOCIALEa procedura secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. Il reclamato evidenzia che sono stati soddisfatti integralmente i crediti prededucibili, nella misura del 42,92% i crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. e in varia misura i creditori ipotecari, per percentuali comprese tra il 5,36% e il 34,82%.
Il secondo profilo controverso attiene alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica dei crediti rimasti insoddisfatti ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del requisito oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione. La reclamante sostiene che il favor debitoris che ispira l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione deve essere bilanciato con il favor rafforzato di cui godono le pretese di carattere pubblicistico nell’ordinamento vigente, sicché il mancato soddisfacimento totale di creditori pubblici dovrebbe essere valutato come ostativo alla concessione del beneficio. COGNOME
argomenta che le pretese vantate dagli enti a carattere pubblicistico sono destinate al soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEe necessità RAGIONE_SOCIALEa collettività e dunque il recupero RAGIONE_SOCIALEe stesse dovrebbe godere di un canale prioritario di soddisfacimento anche nella valutazione RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione.
Il reclamato contesta tale impostazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del requisito oggettivo deve essere condotta secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor debitoris che ispira la norma, senza distinzioni basate sulla natura pubblica o privata dei creditori. Il reclamato sostiene inoltre che il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa surroga previsto dall’art. 115, comma 2, L.F. comporta che l’RAGIONE_SOCIALE si limiti ad anticipare il pagamento ai dipendenti per poi essere soddisfatto in sede di riparto con l’attivo incamerato dalla procedura, sicché è corretto affermare che i creditori privilegiati sono stati soddisfatti grazie all’attivo fallimentare e non grazie a un terzo soggetto.
6. Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
La controversia, dunque, verte esclusivamente sulla sussistenza del requisito oggettivo previsto dall’art. 142, comma 2, L.F. per la concessione del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione, che subordina tale beneficio al soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali. La risoluzione RAGIONE_SOCIALEa questione, alla luce RAGIONE_SOCIALEe ragioni del reclamo, richiede l’esame di tre profili fondamentali: la corretta interpretazione del requisito del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali, la ricostruzione del meccanismo di surroga RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nei crediti dei lavoratori dipendenti e la valutazione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica dei crediti rimasti insoddisfatti.
Il primo profilo controverso attiene alla corretta interpretazione del requisito oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato un orientamento secondo cui il requisito del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali deve essere interpretato secondo il favor
debitoris che ispira l’istituto, sicché la valutazione non può ridursi ad una mera operazione matematica, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa singola procedura, senza che il debitore possa essere escluso dal beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione a causa RAGIONE_SOCIALEa scarsa consistenza del suo patrimonio (Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024). È peraltro noto che tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità ha via via riconosciuto, toutes proportions gardées , la sufficienza anche di percentuali esigue, pari al 4% (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26303 del 9 ottobre 2024) o addirittura al 2% (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27562 del 24 ottobre 2024).
Nel caso in esame, le percentuali di soddisfacimento realizzate sono significativamente superiori alle soglie considerate sufficienti dalla giurisprudenza di legittimità. I creditori ipotecari sono stati soddisfatti in misura del 34,82% relativamente al lotto 1, RAGIONE_SOCIALE‘87,83% relativamente al lotto 2 e del 5,36% relativamente al lotto 3. I creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. sono stati soddisfatti nella misura del 42,92%. I crediti prededucibili sono stati soddisfatti integralmente. Tali percentuali non possono essere qualificate come irrisorie secondo i parametri consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il secondo profilo controverso concerne la corretta ricostruzione del meccanismo di surroga RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nei crediti dei lavoratori dipendenti. L’ sostiene erroneamente che i creditori privilegiati siano stati pagati dall’RAGIONE_SOCIALE e non dall’attivo fallimentare. Tale ricostruzione misconosce il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa surroga disciplinato dall’art. 115, comma 2, L.F., secondo cui ” se prima RAGIONE_SOCIALEa ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale RAGIONE_SOCIALEo stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore “.
Il meccanismo di accesso diretto al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE consente ai dipendenti di essere pagati anteriormente rispetto alla massa degli altri creditori, salvo poi surrogarsi nei loro diritti nella procedura fallimentare per ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme anticipate in sede di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘attivo. Come risulta dalla documentazione di causa, l’RAGIONE_SOCIALE è risultato destinatario di cospicui pagamenti in luogo dei dipendenti, i quali hanno ricevuto il pagamento per differenza solo RAGIONE_SOCIALEe somme non erogate loro direttamente dall’RAGIONE_SOCIALE. Il credito surrogato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è stato corrisposto attingendo all’attivo fallimentare RAGIONE_SOCIALEa procedura, sicché è corretto affermare che i creditori privilegiati sono stati soddisfatti grazie all’attivo fallimentare e non grazie a un terzo soggetto.
Il terzo profilo controverso attiene alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica dei crediti rimasti insoddisfatti ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del requisito oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione. L sostiene che il favor debitoris che ispira l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione debba essere bilanciato con il favor rafforzato di cui godono le pretese di carattere pubblicistico nell’ordinamento vigente, sicché il mancato soddisfacimento totale di creditori pubblici dovrebbe essere valutato come ostativo alla concessione del beneficio.
Tale impostazione non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come la valutazione del requisito oggettivo debba essere condotta secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il favor debitoris che ispira la norma, senza distinzioni basate sulla natura pubblica o privata dei creditori , secondo un’opzione interpretativa, fra l’altro, coerente con i principi in tema di discharge of debts di cui al Titolo III RAGIONE_SOCIALEa direttiva UE 2019/1023 (per un riferimento alla necessità di coordinare l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto nazionale con i principi eurounionali in materia, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15155 del 30 maggio 2024).
Una volta accertata la meritevolezza soggettiva del debitore ai sensi del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 142 legge fallimentare, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esclusione di tutte le ragioni ostative ivi previste, il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esdebitazione può essere negato solo quando il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico, tale da coincidere di fatto con l’assenza di qualsivoglia soddisfacimento, non potendo il debitore essere escluso dal beneficio per ragioni di ordine meramente quantitativo indipendenti dalle sue condotte (in termini, ancora, Cass. civ. ord. n. 28508 del 6 novembre 2024). Va inoltre considerato che il concetto di soddisfacimento, nella materia in esame, ha assunto -a seguito RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione inaugurata dalle Sezioni Unite n. 2421 4/2011 -una fisionomia significativamente diversa rispetto alla lettura originariamente prevalente nella giurisprudenza di merito. Quest’ultima riteneva che l’art. 142, comma 2, l.f. (‘ l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali ‘) imponesse che tutti i creditori concorsuali ricevessero almeno un soddisfacimento parziale, con particolare attenzione al sacrificio sopportato dai chirografari.
L’indirizzo di legittimità ha invece stabilmente affermato che la norma non richiede affatto il pagamento, sia pure parziale, di ciascun creditore, ma soltanto che una parte del ceto creditorio risulti soddisfatta in misura apprezzabile, anche se limitata ai gradi più elevati del privilegio e con totale incapienza per quelli inferiori.
Ne è derivata una nozione di soddisfacimento strutturalmente elastica, rimessa al prudente apprezzamento giudiziale e collocata entro una forbice valutativa ampia, nella quale il rapporto tra quota pagata e quota falcidiata può assumere configurazioni molto diverse, complessivamente tali, in ogni caso, da condurre a una sostanziale rarefazione del dato satisfattorio . L’evoluzione giurisprudenziale, infatti, ha progressivamente riconosciuto rilevanza anche a percentuali di realizzo particolarmente modeste, sino alle soglie del 4% o del 2%, così legittimando, nei fatti, una remissione legale di larga parte RAGIONE_SOCIALE‘esposizione debitoria residua.
A fronte di tale sviluppo interpretativo, il legislatore non è intervenuto per restringere l’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEa disposizione, pur avendone più volte riformato il contesto sistematico; al contrario, ha reiterato la medesima formulazione normativa anche nella disciplina RAGIONE_SOCIALE‘insolvenza civile (legge 3/2012) , recependo di fatto l’elaborazione del diritto vivente formatasi sotto il vigore RAGIONE_SOCIALEa legge fallimentare. Con il Codice RAGIONE_SOCIALEa crisi, infine, il requisito è stato definitivamente espunto quale presupposto autonomo di ammissibilità.
In questo quadro evolutivo, ritenere che il mancato soddisfacimento del creditore erariale costituisca di per sé causa ostativa significherebbe non già esercitare il prudente apprezzamento richiesto dalla norma, ma introdurre in via interpretativa un limite non previsto dall’ordinamento e non ricavabile né sul piano sistematico, né su quello storico-evolutivo.
Le peculiari esigenze di tutela del credito erariale, nel sistema vigente, trovano fisiologico presidio nella fase anteriore alla procedura, attraverso gli strumenti di autotutela esecutiva e le speciali modalità di riscossione (e qualificata informazione) di cui l’ente impositore -a differenza del creditore privato -dispone, non potendo invece assumere rilievo ostativo, in sede di esdebitazione, la mera prospettiva di una futura esigibilità del credito residuo, tanto più ove la procedura concorsuale abbia integralmente liquidato il patrimonio del debitore e con esso ogni garanzia patrimoniale generica.
Nel caso in esame, il Tribunale di Verbania ha dunque correttamente applicato i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo che ricorresse il requisito oggettivo RAGIONE_SOCIALEa soddisfazione minima e non irrisoria del passivo ammesso, costituendo il pagamento compiuto una misura seria di soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEe ragioni dei creditori. La valutazione del giudice di primo grado ha tenuto conto di tutte le risultanze RAGIONE_SOCIALEa procedura, considerando l’entità RAGIONE_SOCIALE‘attivo acquisito e liquidato, il numero dei
creditori soddisfatti e le percentuali di pagamento realizzate, secondo una valutazione comparativa che non si è limitata alla mera registrazione del dato percentuale.
La circostanza che alcuni creditori, tra cui l’ , siano rimasti totalmente insoddisfatti non è ostativa alla concessione del beneficio, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è necessario il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, essendo sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta in misura non irrisoria. Le percentuali di soddisfacimento realizzate nella procedura in esame sono ampiamente superiori alle soglie considerate sufficienti dalla Cassazione e non possono essere qualificate come meramente simboliche o irrisorie.
Quanto al profilo RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative pecuniarie, il decreto del Tribunale di Verbania ha correttamente previsto l’esclusione dall’esdebitazione dei debiti indicati nell’art. 142, comma 3, L.F., che comprende le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Tale previsione è conforme alla normativa vigente e non è stata oggetto di specifica contestazione da parte RAGIONE_SOCIALEa reclamante , sicché non v’è neppure ragione di riformare il provvedimento gravato in parte qua .
Il reclamo proposto dall’ deve pertanto essere rigettato, confermandosi la correttezza RAGIONE_SOCIALEa valutazione operata dal Tribunale di Verbania, che ha applicato i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di esdebitazione del fallito, riconoscendo la sussistenza sia dei requisiti soggettivi di meritevolezza sia del requisito oggettivo del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate avuto riguardo al pertinente parametro tariffario di cui al DM 55/2014 e succ. mod., in materia di volontaria giurisdizione ed individuato il valore nell’entità RAGIONE_SOCIALE‘indebitamento di cui è stata chiesta, ottenuta e contestata l’esdebitazione (da 1 a 2 milioni), applicato un valore prossimo ma non pari al medio tariffario, considerata l’assenza di istruttoria e la spendita di attività difensiva sostanzialmente risoltasi nello scambio degli atti introduttivi e nella discussione in unica udienza.
Stante il rigetto del gravame, sussistono i presupposti per l’ applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, anche nel caso di specie, non essendo prevista alcuna speciale esenzione od eccezione per il creditore erariale soccombente.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul reclamo proposto da avverso il gravato decreto collegiale del Tribunale di Verbania emesso in data 25 ottobre 2025, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa: rigetta il reclamo; condanna parte reclamante alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite sostenute dal reclamato nel presente grado, che liquida in € 7 .500,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, cpa ed iva di legge; dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002 a carico di parte reclamante.
Torino, lì 17/02/2026
La Presidente dr.ssa NOME COGNOME