Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13875 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13875 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
APPELLO -IMPROCEDIBILITA’ RIMESSIONE IN TERMINI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30503/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -controricorrente –
Avverso la sentenza n. 5440/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 5 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo l’appello interposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14169/2020 di rigetto
della opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta dallo stesso COGNOME all’esecuzione in suo danno intrapresa da NOME COGNOME;
per quanto qui d’interesse, la Corte romana ha: accertato che l’appello era stato iscritto a ruolo il 12 maggio 2021 a fronte di un atto di citazione notificato il 16 aprile 2021; ritenuto non accoglibile l’istanza di rimessione in termini formulata dall’a ppellante, sul rilievo che i tre depositi telematici dell’atto di appello dallo stesso precedentemente eseguiti presso il Tribunale di Roma (con iscrizione a ruolo rifiutata dalla relativa Cancelleria) era circostanza non integrante un errore scusabile; co nsiderato non applicabile alla vicenda l’istituto della translatio iudicii;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi ad un motivo; resiste, con controricorso, NOME COGNOME;
ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa;
a ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida, prescindendosi dalla questione, pure astrattamente rilevabile d’ufficio, relativa alla regolarità formale della copia della sentenza in atti, che è priva di numero di identificazione e di data di pubblicazione, sulla quale questa Corte si è di recente pronunciata con diversi provvedimenti (per tutte: Cass. 24/02/2023, n. 5771; Cass. 24/03/2023, n. 8535; Cass. 14/09/2023, n. 26597), concludendo nel senso dell’improcedibilità, non potendosi ritenere che detto orientamento abbia acquisito adeguata e definitiva stabilità: tanto che sulla questione è stata disposta la trattazione in pubblica udienza (Cass. 01/02/2024, n. 3036; Cass. 05/02/2024, n. 3277);
l’unico motivo di impugnazione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 347, 348, 153 e 156 cod. proc., dell’art. 71 disp. att. cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento;
assume che l’effettuazione dell’iscrizione a ruolo dell’appello presso il Tribunale di Roma, integrava mera irregolarità formale, idonea ad evitare la decadenza, applicandosi il principio della translatio iudicii anche al l’appello proposto innanzi a giudice diverso da quello competente ai sensi dell’art. 341 cod. proc. civ.;
sostiene poi l’erronea valutazione dei presupposti per la rimessione in termini, in ragione del contenuto delle PEC ricevute all’esito della iscrizione a ruolo presso il Tribunale (non segnalanti anomalie), tale da ingenerare affidamento sul corretto espletamento dell’incombente;
deduce infine l’abnormità del rifiuto dell’iscrizione a ruolo ad opera della Cancelleria del Tribunale, « non essendo possibile attribuire ad un ufficio amministrativo il potere di ritenere nullo un atto processuale »;
il motivo è inammissibile, per tutti gli aspetti prospettati;
in primo luogo, l’evocazione dell’istituto della translatio iudicii risulta: (i) del tutto inconferente se riguardata con riferimento alla Corte d’appello, quest’ultimo essendo l’ufficio giudiziario competente sull’appello, tenuto, come tale, ad apprezzare l’iscrizione a ruolo presso altro ufficio unicamente come fatto integrante un errore scusabile; (ii) comunque non pertinente, postulando la traslazione della lite per ragioni di competenza una pronuncia e, quindi, la previa adizione di un’Autorità giudizi aria, evenienza nel caso non accaduta per effetto del rifiuto dell’iscrizione a ruolo ad opera della Cancelleria del Tribunale, rifiuto la cui legittimità era sindacabile dal Capo del relativo ufficio, su istanza ad hoc dell’interessato ai sensi dell’art. 60 cod. proc . civ.;
quanto alla rimessione in termini, la gravata pronuncia ha reputato l’inescusabilità dell’errore, sulla base della valutazione del contenuto di nove PEC ricevute dall’appellante, univocamente e concordemente recanti l’indicazione del Tribunale di Roma come destinatario del deposito telematico dell’atto di appello;
in tal guisa, la Corte d’appello ha compiuto un apprezzamento di fatto sulla ricorrenza dei presupposti di operatività della fattispecie disegnata dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (la quale richiede una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà: Cass., Sez. U, 04/02/2021, n. 2610; Cass., Sez. U, 04/12/2020, n. 27773);
per consolidato orientamento di questa Corte, tale apprezzamento è tipicamente riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per anomalie motivazionali rilevanti nei circoscritti limiti stabiliti dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (Cass. 19/05/2022, n. 16238), anomalie nemmeno adombrate nel ricorso in scrutinio e comunque neppure riscontrabili, attesa la non implausibilità della conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale;
il ricorso è dichiarato inammissibile;
il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente NOME COGNOME alla refusione in favore di NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura, complessiva e totale, di euro 7.700 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione