Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32020 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32020 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso per revocazione n. 8943/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
-) COGNOME NOME , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione 26.10.2021 n. 30090;
Oggetto:
revocazione
ex ex art. 391-bis c.p.c.
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, creditori di NOME COGNOME, pignorarono un credito vantato da quest’ultimo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE non comparve a rendere la dichiarazione di quantità e il giudice dell’esecuzione assegnò ai due creditori le somme rispettivamente di euro 21.622,20 e di euro 12.628,68.
Il RAGIONE_SOCIALE propose opposizione ex art. 548 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza.
Dedusse, da un lato, di non essere comparso a rendere la dichiarazione di quantità per non aver avuto conoscenza per forza maggiore dell’ordinanza con cui il Giudice dell’esecuzione fissò l’udienza per rendere la suddetta dichiarazione; dall’altro lato dedusse che in ogni caso il Giudice dell’esecuzione aveva disposto l’assegnazione di un importo superiore a quello del credito pignorato.
Il Giudice dell’opposizione dichiarò inammissibile l’uno e l’altro motivo di opposizione:
-) il primo sul presupposto che la mancata conoscenza dell’ordinanza di fissazione dell’udienza per la dichiarazione di quantità non fu dovuta a caso fortuito;
-) il secondo perché si sarebbe dovuto proporre ex art. 617, secondo comma, c.p.c, e non ex articolo 548, terzo comma. c.p.c., ed era perciò tardivo.
La sentenza del giudice dell’opposizione fu impugnata per cassazione e questa Corte, con ordinanza 26 ottobre 2021 n. 30090 dichiarò il ricorso inammissibile ex art. 360bis n. 1 c.p.c., reputando che il giudizio di inammissibilità pronunciato dal Tribunale fu conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
La suddetta ordinanza è stata impugnata per revocazione ai sensi dell’art.
391bis c.p.c. dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un motivo. Hanno resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME. Il ricorrente ed NOME COGNOME hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente sostiene, ai sensi dell’articolo 395 n. 4 c.p.c., che l’ordinanza n. 30090 nel 2021 di questa Corte sia incorsa in una svista materiale nel determinare l’importo del credito assegnato, consistita nel confondere il credito pignorato con i crediti vantati dai due creditori esecutanti.
Il ricorso è manifestamente inammissibile, a causa RAGIONE_SOCIALE totale estraneità RAGIONE_SOCIALE censura rispetto al contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione revocand a, ed all’intero oggetto del giudizio.
Infatti sia il giudice dell’opposizione, sia la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, non hanno mai nemmeno preso in esame il problema RAGIONE_SOCIALE misura del credito assegnato. Il giudice di merito si è limitato a rilevare che l’opposizione era tardiva, e la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione si è limitata a rilevare che tale valutazione fu conforme a diritto.
2.1. L’amministrazione ricorrente, incurante di questa ratio decidendi, nell’illustrazione del motivo, dopo l’intitolazione ‘ Motivi di revocazione ‘, non espone alcun fatto che possa costituire un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c..
In particolare, dopo lo svolgimento di considerazioni prive di tali caratteristiche alle pagg. 10-12 del ricorso, riproduce un provvedimento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE alle pagg. 13-14 senza alcuna spiegazione.
In conclusione, non solo il ricorrente non prospetta alcun vizio revocatorio, ma le osservazioni contenute nel ricorso riguardano una questione che non ha formato né l’oggetto del provvedimento impugnato, né la ratio decidendi da esso sottesa.
La manifesta inammissibilità del ricorso non consente di uscire dalla seguente alternativa: o la parte ricorrente ebbe contezza RAGIONE_SOCIALE suddetta inammissibilità, ed allora ha agito in mala fede; oppure non l’ebbe, ed allora ha agito con colpa grave (se non gravissima), dal momento che con la diligenza minima di cui all’art. 1176 c.c. qualunque professionista del diritto si sarebbe avveduto RAGIONE_SOCIALE palese inammissibilità del ricorso.
3.1. Pertanto, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d’ufficio al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE società intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente det erminata in base al valore RAGIONE_SOCIALE controversia, indicata nel dispositivo.
3.2. Reputa altresì il Collegio che il ricorso abbia travalicato i limiti RAGIONE_SOCIALE libertas convicii , là dove (p. 12, terzo capoverso), ha ascritto al Giudice dell’esecuzione di avere adottato un provvedimento paragonabile ad un ‘ trastullo per sfaccendati’ .
Potendo teoricamente tale affermazione rilevare ai sensi degli artt. 290 o 342 c.p., va disposta la trasmissione degli atti alla Procura Generale in sede, per i provvedimenti di competenza.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente , ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; distrae le spese così liquidate a favore del difensore RAGIONE_SOCIALE VE.MA.;
(-) condanna il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; distrae le spese così liquidate a favore del difensore di COGNOME;
(-) condanna il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.000 cadauno;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto;
(-) manda alla Cancelleria di trasmettere alla Procura Generale presso questa Corte il presente provvedimento ed il ricorso per revocazione, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALE