Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28687 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28687 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
ORDINANZA
Nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto il decreto di estinzione n. 9478/2025, pronunciato dal Consigliere delegato nel giudizio di legittimità vertente
tra
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.10.2025 dal Presidente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 9478/2025, pubblicato in data 11.04.2025, pronunciato sul ricorso iscritto al n. 14437/2023 r.g. proposto da
NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1202/2023 della Corte d’Appello di Milano, il Consigliere delegato ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 380 -bis e 391 c.p.c., nulla statuendo sulle spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
Con istanza del 15.05.2025, NOME COGNOME, esponendo di aver resistito al ricorso di NOME COGNOME con controricorso ritualmente depositato in data 26.07.2023, che però ‘ da quanto appreso dalla cancelleria -per un errore del sistema informatico … non è stato inserito nel fascicolo elettronico rg n. 14437/2023 ‘ (v. pag. 2), ha chiesto la correzione dell’errore materiale occorso nel decreto di estinzione e la conseguente integrazione del provvedimento con la liquidazione in proprio favore delle spese processuali.
Il Presidente titolare di questa Sezione ha disposto la trattazione del procedimento in camera di consiglio al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per far luogo alla correzione d’ufficio dell’errore materiale.
NOME COGNOME ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’istanza di correzione di errore materiale è inammissibile.
Il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c., al quale si può dar corso, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c. vigente ratione temporis , anche per la correzione dei decreti di estinzione pronunciati da questa Corte ex artt. 380 -bis e 391 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, che si risolva in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa
incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr. tra le varie, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 816 del 25/01/2000, Rv. 533133; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19601 del 26/09/2011, Rv. 619760; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132).
Nel caso di specie, l’errore sulla reale posizione difensiva dell’intimato, dovuto, secondo quanto dedotto dall’istante, ad un disguido del sistema informatico che ha impedito l’inserimento del controricorso nel fascicolo elettronico n. 14437/2023 r.g., ha comportato un’erronea valutazione in ordine alle spese del giudizio di legittimità che non emerge ictu oculi dal testo del decreto di estinzione: vi è infatti perfetta coerenza tra quanto indicato nell’intestazione del provvedimento, in cui il COGNOME è qualificato, appunto, come ‘ intimato ‘ (v. pag. 1), e l’affermazione secondo cui ‘ nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva ‘ (v. pag. 2).
Questa Corte ha affermato che la mancata liquidazione delle spese processuali nel dispositivo di un provvedimento è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali solamente nel caso in cui dalla motivazione emerga la volontà del giudice di porre le spese a carico della parte soccombente, poiché solo in tal caso la liquidazione finisce per consistere nello svolgimento di un’operazione tecnico esecutiva volta a completare la statuizione, da realizzare sulla scorta di parametri oggettivi fissati dalla legge e nei limiti quantitativi in essa previsti (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 16415 del 21/06/2018, Rv. 649295).
Tale presupposto non si rinviene nel decreto di estinzione di cui si tratta, onde l’istanza del COGNOME, finalizzata all’integrazione del provvedimento con la liquidazione delle spese in esso non disposta, richiede a questa Corte di compiere valutazioni di tipo decisorio (in ordine, ad esempio, all’ammissibilità del controricorso
o alla non compensabilità, in tutto o in parte, delle spese) che sono precluse nel procedimento di correzione degli errori materiali.
D’altra parte, l’erronea supposizione, da parte del Consigliere delegato, della assenza di attività difensiva del COGNOME – il quale invece afferma di avere ritualmente depositato il controricorso, ancorché non inserito nel fascicolo elettronico a causa di problematiche riconducibili al sistema informatico -esula dal paradigma dell’errore materiale nei termini innanzi esposti e integra, piuttosto, un errore revocatorio da far valere ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. nel termine perentorio di cui all’art. 391 bis cpc (sessanta giorni dalla notificazione ovvero sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, nel caso di specie avvenuta, come esposto in narrativa, in data 11.4.2025).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’erronea affermazione dell’inesistenza, nei fascicoli processuali, di atti o documenti che le parti abbiano invece depositato, costituisce errore di fatto emendabile con l’impugnazione per revocazione (cfr., ex plurimis , Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9628 del 15/11/1994, Rv. 488618; Cass. Sez. L, Sentenza n. 28143 del 05/11/2018, Rv. 651495; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1562 del 26/01/2021, Rv. 660223; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18145 del 26/06/2023, Rv. 668495). Si è affermato, in particolare, che in tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli “atti e documenti della causa” dai quali l’errore stesso deve risultare, vanno compresi -in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa -gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla parte stessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d’ufficio (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29634 del 14/11/2019, Rv. 655742; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9786 del 12/04/2023, Rv. 667725). Nell’espressione ‘ atti o documenti di
causa ‘, infatti, va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d’ufficio, ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi inserito dal cancelliere e che, invece, per un mero disguido, come nel caso di specie, non lo è stato. In tal guisa, l’errore di percezione del giudice non riguarda solo ciò che egli rinvenga, o non rinvenga, in senso fenomenico, nel fascicolo d’ufficio all’atto della decisione, ma si estende anche a quell’atto o documento (attinente alla causa) che, benché regolarmente prodotto dalla parte, non sia stato però dal giudice stesso apprezzato per causa ascrivibile all’ufficio giudiziario nel suo complesso, latamente inteso (così Cass. n. 29634/2019 citata, in motivazione).
Va dato atto, infine, che, in difetto di impugnazione del decreto di estinzione nelle forme previste dalla legge, l’istanza di correzione dell’errore materiale presentata dal COGNOME non può essere convertita, in questa sede, in una richiesta di revocazione del provvedimento, dovendosi ribadire che la revocazione per errore di fatto va tenuta distinta dalla procedura di correzione degli errori materiali, pure prevista dall’art. 391 -bis, cod. proc. civ., per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, in ragione della loro diversa natura. Infatti, la revocazione per errore di fatto presuppone l’erroneità del , per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice, mentre la suppone l’esattezza della decisione giudiziale, nonostante l’erroneità dei dati indicati. Ne consegue che la richiesta di correzione di errore materiale non può convertirsi in richiesta di revocazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 657 del 17/01/2003, Rv. 559849; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 12210 del 14/04/2022, Rv. 664490).
L’istanza va pertanto dichiarata inammissibile, trattandosi di errore revocatorio da far valere con ricorso ex art. 391 bis nel termine ivi previsto.
Essendo stato azionato un procedimento di correzione di errore materiale, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile, in data 29.10.2025.
Il Presidente est. NOME COGNOME