Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6131 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4824/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24405/2022 depositata il 08/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Genova con sentenza 597/2017 rigettò il ricorso in appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il lodo arbitrale in data 4/12/2012 che, accertata la risoluzione del contratto di appalto tra la ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE, aveva accolto solo in parte le pretese economiche di RAGIONE_SOCIALE
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 24405/2022 del 8/8/2022, rigettò il ricorso per cassazione di Arte avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova.
Avverso la ordinanza 24405/2022, pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione Sezione Prima Civile ha proposto ricorso per revocazione il ricorrente Arte, affidato ad un motivo e memoria. RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e memoria. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente deduce, ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., che l’ordinanza impugnata deve essere revocata nella parte in cui afferma l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova proposto da RAGIONE_SOCIALE per ‘ difetto di specificità e di autosufficienza ‘, non avvedendosi del fatto che la ricorrente aveva depositato in giudizio l’atto di citazione del 12 aprile 2013 che illustrava compiutamente le ragioni della violazione delle
regole di diritto attinenti al merito della controversia e l’esito dell’auspicata applicazione delle stesse al giudizio.
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che per orientamento nomofilattico consolidato ex Cass. in. 20635 del 31/08/2017, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa erronea valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.
Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa -atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza – poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass. 5326/2023; Cass. 4859/1998). Nella medesima prospettiva, si è affermato che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori
revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 10040/2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria – ricorrente nel caso di specie – di violazione del principio di autosufficienza del ricorso, si è affermato che la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l’impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso (Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020). Ed ancora, è inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell’allegazione di un errore di fatto rilevabile “ictu oculi” e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito (Cass. 29750/2022).
Nel caso concreto, la ricorrente assume che sussisterebbe l’errore revocatorio, in relazione al primo motivo del ricorso originario per cassazione, per il fatto che la Corte avrebbe dichiarato non autosufficiente il motivo, senza valutare che gli elementi carenti nel ricorso erano contenuti nell’atto di citazione – che la Corte non avrebbe ritenuto sussistente in atti – per impugnativa del
lodo dinanzi alla Corte d’appello. Il motivo di revocazione, avendo ad oggetto – nella specie – la valutazione degli atti del giudizio, è inammissibile. Senza dire che, la Corte non ha espressamente affermato che detto atto di citazione non era stato allegato, essendosi limitata a constatare che il motivo di ricorso difettava di specificità, e che il difetto di specificità, essendo riferito al ricorso (art. 366, n. 6, c.p.c.) non può essere ovviato mediante l’esame di atti diversi del giudizio, dovendo – an che nei casi in cui l’esame di tali atti è ammissibile (come nei vizi procedurali) essere comunque il ricorso ammissibile, ex art. 366 cpp.
Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni ficato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 29/11/2023.