Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6405 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6405 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6974/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, domiciliazione telematica legale
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali socie della società RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , domiciliazione telematica legale
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n. 27541/2023 depositata il 28/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali eredi di COGNOME NOME, ricorrono per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 27541 del 2023, articolando tre censure;
la vicenda sottesa alla controversia risulta dall’intreccio di reciproche pretese che hanno contrapposto in plurimi giudizi gli eredi di NOME e NOME COGNOME agli eredi di NOME COGNOME;
l’ordinanza impugnata, riferita in ricorso, ha così esposto, per quanto ancora di utilità, i fatti di causa:
-a ricorrere anche allora per cassazione erano stati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME allegando che:
–NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano stipulato un ‘Contratto di Accordo e di regolamentazione’ tra ‘finanziatori’ e ‘prenditori finanziati’, con cui venivano definiti i termini di un intervento volto a definire la complessiva situazione debitoria, personale, di NOME e NOME COGNOME e di NOME COGNOME, e delle
società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE agli stessi riconducibili;
-in particolare, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano chiesto e ottenuto che NOME COGNOME e il NOME si assumessero l’onere di soddisfare i creditori sociali e personali, per giungere alla chiusura del fallimento e della procedura di concordato preventivo che interessavano rispettivamente la RAGIONE_SOCIALE, e NOME ed NOME COGNOME quali soci illimitatamente responsabili, e la RAGIONE_SOCIALE, pagando i creditori, subentrando nei loro diritti e conseguendo l’attivo delle procedure concorsuali;
-l’accordo, non sottoscritto dai finanziatori, ma affermato come pacifico tra le parti in causa, aveva previsto, specificamente, l’acquisto di un credito bancario nei confronti di NOME e NOME COGNOME e di NOME COGNOME NOME;
-per restituire la somma necessaria i prenditori finanziati, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, si erano impegnati a liquidare parte degli immobili di loro proprietà, o di società a loro riconducibili, e a portare a scomputo i ritorni dall’attivo delle procedure concorsuali della società RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE;
-parte integrante dell’accordo era anche la costituzione di una nuova società, la RAGIONE_SOCIALE, il cui capitale sociale, veniva suddiviso tra NOME COGNOME, nipote di NOME e NOME COGNOME, e NOME COGNOME: tale società avrebbe preso parte a una connessa operazione imprenditoriale;
-il finanziamento ricevuto in virtù degli accordi sopra esposti era stato restituito in eccedenza da NOME e da NOME COGNOME e da NOME COGNOME NOME, con l’incameramento dei residui attivi del concordato preventivo della società RAGIONE_SOCIALE e
NOME, da parte della RAGIONE_SOCIALE, e di quelli del fallimento RAGIONE_SOCIALE, sempre da parte della RAGIONE_SOCIALE;
-altre somme, invece, erano state incassate da NOME COGNOME, quali quote di riparto e di residuo attivo rinvenienti dalla procedura fallimentare della RAGIONE_SOCIALE;
-nonostante i finanziatori avessero ottenuto la restituzione degli esborsi economici effettuati, NOME COGNOME, allo scopo di evitare il rischio di problematiche concorsuali e familiari, non aveva mai trasferito alla società RAGIONE_SOCIALE le quote della stessa intestate fiduciariamente;
-a favore e per conto della RAGIONE_SOCIALE erano stati, però, versati da NOME COGNOME, figlia di NOME, ulteriori importi;
–NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME avevano quindi adito il Tribunale di Nocera Inferiore perché: a) fosse accertato che le quote della RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione dell’accordo del 21 maggio 2003, erano state simulatamente intestate a NOME COGNOME, che successivamente le aveva trasferite alla figlia NOME e a NOME COGNOME, ma che le stesse appartenevano ad NOME e NOME COGNOME e per essi ai loro eredi; b) fosse disposto il trasferimento delle predette quote in loro favore, in proporzione ai rispettivi diritti successori; c) NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione a quanto rispettivamente percepito, fossero condannati alla restituzione degli utili percepiti quali soci dalla RAGIONE_SOCIALE e altre utilità riscosse dalla medesima società nell’ambito dell’operazione imprenditoriale sopra menzionata; in aggiunta, domandavano che NOME COGNOME fosse condannato alla restituzione dell’importo risultato esuberante rispetto alle somme dallo stesso sborsate; in via subordinata, avevano chiesto che fosse accertato che avevano
pagato, senza esserne obbligati, debiti della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente diritto alla restituzione in favore di NOME COGNOME; in via ulteriormente gradata, avevano domandato la condanna dei convenuti, e in particolare della RAGIONE_SOCIALE, ed eventualmente della RAGIONE_SOCIALE, al pagamento, in loro favore, di quanto dovuto a titolo di arricchimento senza causa;
-in altra causa NOME COGNOME aveva convenuto in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti quali eredi di NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, unitamente a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, assumendosi creditore dei defunti NOME e NOME COGNOME, della somma derivante di una scrittura privata, del 2005, con cui gli era stato promesso, a condizione della chiusura della procedura fallimentare, il trasferimento della proprietà di un immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, e nella quale si era dato atto che il prezzo pattuito era stato interamente compensato in virtù del maggior credito vantato dal promissario acquirente «per avere questi provveduto ad estinguere posizioni debitorie dei falliti, affinché questi avessero la possibilità di tornare in bonis »;
-con sentenza n. 2224 del 2017, riuniti i giudizi, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva condannato NOME COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, e NOME COGNOME nonché NOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, al pagamento in solido in favore di NOME COGNOME di una data somma; aveva condannato altresì NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME
NOME, al pagamento in favore di NOME COGNOME di altra somma; aveva rigettato la domanda di simulazione e la domanda riconvenzionale di ripetizione e di compensazione formulate da NOME COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-avverso tale pronunzia, avevano proposto appello NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME COGNOME, tutti quali eredi di COGNOME NOME, nonché NOME COGNOME NOME, NOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME;
-altro appello era stato proposto, avverso la medesima sentenza, da NOME e NOME COGNOME;
-riuniti gli appelli, la Corte territoriale di Salerno aveva confermato la sentenza impugnata, salvo limitata riforma relativa a una statuizione condannatoria condanna, inerente a un decreto ingiuntivo pure oggetto di opposizione riunita sin dal primo grado, di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso ai sensi dell’art. 391 -bis , cod. proc. civ., ha rigettato il ricorso avverso la menzionata pronuncia di seconde cure;
resistono con controricorso le eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali socie della RAGIONE_SOCIALE, divenuta società semplice, nonché quest’ultima in persona delle stesse quali legali rappresentanti;
fissata la trattazione nell’odierna adunanza camerale, il Pubblico Ministero non depositava conclusioni, mentre le parti depositavano memoria.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte mancando di considerare che la disattesa questione dell’obbligo del rendiconto, in capo ai finanziatori, connesso a mandato, contrariamente a quanto affermato, era stata oggetto di appello ed era stata erroneamente trattata dalla pronuncia di secondo grado, sicché non avrebbe potuto dirsi inammissibile il quinto motivo dell’allora ricorso per cassazione con cui era stato dedotto che:
-al rapporto di finanziamento, nel quadro degli accordi tra le parti, era collegato un mandato per definire, anche nell’interesse dei debitori, i rapporti con i rispettivi creditori, e l’annesso e dedotto obbligo di rendiconto era stato obliterato dalla Corte territoriale nel momento in cui aveva determinato, senza tenerne conto, il saldo tra quanto erogato dai finanziatori e quanto ricevuto dagli stessi, sulla base, in particolare, del valore nominale dei crediti insinuati, e non degli importi effettivamente finanziati;
-in altri termini, così ragionando, la Corte territoriale aveva illogicamente affermato che i finanziatori potevano vantare crediti ulteriori per gli importi finanziati, mentre non era stata provata l’erogazione di alcunché da parte degli stessi per ragioni diverse da quella dell’acquisizione dei crediti concorsuali;
con il secondo motivo si prospetta l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte, nello scrutinare il secondo motivo dell’allora ricorso per cassazione, mancando di considerare che: l’obbligo di rendiconto derivante dal mandato era stato richiamato, come indicato, nel secondo e quarto motivo di appello, oltre che nelle repliche conclusionali, specificando i relativi documenti con annessa numerazione, dai quali avrebbe potuto e dovuto desumersi l’esistenza del dedotto accordo tra le parti; e, ancora, in questo senso, la Corte di appello avrebbe determinato il dovuto ai finanziatori prescindendo da quanto erogato, proprio per non aver considerato l’obbligo di rendiconto;
con il terzo motivo si prospetta l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte mancando di considerare che la Corte di appello, come dedotto con l’allora secondo motivo di ricorso per cassazione, aveva omesso di pronunciarsi non, come affermato, su singole argomentazioni, bensì sulla questione centrale sollevata nel primo, secondo, quinto e ottavo motivo di appello, ovvero quella del rapporto contrattuale tra le parti, non riconducibile al semplice pagamento da parte di un terzo dei crediti concorsuali, tenendo conto dell’effettivo importo del finanziamento ricevuto dai danti causa dei deducenti.
Considerato che
il primo e secondo motivo -da esaminare partitamente ma congiuntamente per la strettissima connessione e mescolata prospettazione delle censure -sono manifestamente inammissibili;
l’ordinanza impugnata, nello scrutinare il quinto motivo di ricorso, ha enunciato due autonome, anche se connesse, motivazioni d’inammissibilità: la prima è quella di violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.; la seconda è quella di novità della richiamata e relativa questione;
la difesa ricorrente, con la seconda censura, invertendo l’ordine proprio del provvedimento qui gravato, critica la ratio concernente la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., ma lo fa in modo del tutto assertivo e, quindi, inidoneo a evidenziare un errore di fatto revocatorio, che avrebbe dovuto attingere propriamente il merito (cassatorio) dell’affermazione circa l’inosservanza nell’esposizione del contenuto degli atti evocati;
parte ricorrente, di fronte a questo rilievo, si astiene dall’indicare e spiegare se, come e dove risultasse compiutamente un tale riferimento, limitandosi conclusivamente ad affermare il contrario;
in altri e più diffusi termini, l’ordinanza impugnata, nello scrutinare il riferito quinto motivo, esprime la focalizzata prima ragione decisoria nel
senso che non era stato rispettato «quanto prescritto dall’art. 366, primo comma n. 6, cod. proc. civ., in ordine al contenuto degli atti evocati, al fine di dimostrare l’asserita assunzione degli obblighi del mandatario»;
la motivazione aggiunge sul punto che:
«anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia», senza quindi doverne dare «una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario», «esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950)»;
il suddetto requisito di specificità del ricorso, «può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass. 19/04/2022, n. 12481)»;
tale scrutinio, più in particolare, è aggredito in questa sede di revocazione osservando che, nel motivo di ricorso per cassazione, era stato invece rimarcato che il rapporto di finanziamento «era collegato a un mandato», con relativo obbligo di rendiconto, «pure richiamato nel
secondo e quarto motivo di appello», infine in questa sede riportato, in uno a:
-un riferimento alla scrittura privata del 2005 (di cui in parte narrativa) nella quale, premessa la compensazione di un credito per l’acquisto di un cespite, con il maggior credito di NOME COGNOME quale promissario acquirente, si specificava che gli importi erogati dallo stesso erano stati utilizzati per l’ottenimento dell’integrale pagamento dei creditori della società RAGIONE_SOCIALE promittente venditrice, determinando la possibilità di ritorno in bonis della stessa;
-un richiamo a uno dei ricorsi monitori coinvolti nel quale si precisava che la somma richiesta riguardava l’acquisto di un credito bancario nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, puntualizzando che lo stesso NOME COGNOME aveva acquistato il relativo credito con il versamento di assegni circolari nel 2004;
negando tali riferimenti, questa Corte sarebbe incorsa in errore percettivo su fatti e atti processuali;
ma, così facendo, si elude sia il perimetro dell’errore percettivo sia, specularmente, la stessa statuizione, non dimostrando alcunché in ordine al ‘contenuto’ di atti processuali da cui si sarebbe potuto e dovuto necessariamente evincere l’obbligazione di mandato sottesa all’allora articolata censura;
consolidatasi, in tal modo, rispetto alla censura revocatoria in parola (secondo motivo), la statuizione dell’ordinanza revocanda in ordine alla scrutinata violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., il primo motivo (revocatorio) diviene a sua volta inammissibile per carenza d’interesse, perché non potrebbe se anche fosse stato fondato -condurre alla revocazione;
in ogni caso, pur volendo esaminare il merito di tale censura, va rimarcato quanto segue;
nell’ordinanza in questa sede impugnata si trova dunque e, come detto, affermato che il tema del mandato e relativo rendiconto non era stato dimostrato come sollevato in sede di merito, con conseguente inammissibilità per novità in sede di legittimità;
ora, con il suddetto primo motivo nuovamente ci si astiene dal dire se, come e dove trovasse puntuale smentita fattuale l’affermazione del provvedimento impugnato concernente la novità della questione implicata, sicché la prospettazione è comunque inidonea configurare una denuncia revocatoria;
a riprova, non si dimostra che il motivo di appello fosse stato riportato (non rilevando atti meramente illustrativi come le memorie conclusionali) e, quindi, puntualmente illustrato così da rispettare la descritta specificità e offrirlo al contraddittorio di legittimità, permettendo di apprezzare e discutere se l’incidentale riferimento al fatto che non vi fu «alcun rendiconto», in specie risultante nel secondo motivo di appello, fosse una deduzione autonomamente riferita a un connesso negozio di mandato ovvero fosse solo iscritta nella prospettazione secondo cui gli accordi non avrebbero potuto implicare sia l’acquisizione degli attivi fallimentari sia l’ulteriore tutela dei crediti residui verso i soggetti ritornati in bonis : prospettazione, quest’ultima, disattesa nel merito da parte della Corte territoriale, in base a una differente lettura delle risultanze istruttorie (su cui si sta per tornare scrutinando il terzo mezzo), senza che ciò possa implicare, pertanto, che il tema del mandato fosse stato allegato e discusso ovvero scrutinato;
in ulteriori e ancora più esplicativi termini si afferma che la Corte di appello avrebbe erroneamente determinato il dovuto ai finanziatori non, come necessario, sulla base di quanto erogato, senza tener conto, così, dell’obbligo di rendiconto;
questa Corte, negando che il tema fosse stato esaminato dal Collegio di seconde cure e così rilevandone la novità in sede di legittimità, sarebbe incorsa in errore percettivo;
è invece del tutto palese che:
-si presuppone la deduzione dell’obbligo di rendiconto da mandato su cui sopra si è detto;
-si sostiene che il giudice di merito di secondo grado ne avrebbe discusso proprio per la differente ricostruzione dei fatti inerenti ai crediti dei finanziatori, ritenuti estesi a quelli nei confronti dei soggetti tornati in bonis assunti come duplicati rispetto a quanto ottenuto con gli attivi concorsuali, e ciò si traduce in una rilettura, puramente avversativa, del giudizio fatto proprio dalla decisione di appello, interpolata connettendola al mandato in opposta ricostruzione, e in tal modo manifestando, ancora una volta, l’inammissibile richiesta di un nuovo giudizio sulla decisione di seconde cure;
tutto quanto sopra diffusamente e progressivamente esposto rende evidente che, in realtà, le due censure (relative a quanto sul punto sarebbe stato dedotto con l’atto di appello ed emerso dagli atti, nonché discusso nella successiva sentenza) vorrebbero una rivisitazione dell’apprezzamento dei complessivi atti, e dunque prospettano, conclusivamente tanto quanto in questa sede inammissibilmente, non un errore percettivo bensì un errore di giudizio su punti discussi;
va ribadito che l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa: pertanto deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia (ossia il giudizio) sul punto sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non
abbia preso specificamente in esame alcune (assunte) argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto quale svista percettiva immediatamente percepibile, bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass., 17/06/2025, n. 16297);
nei termini già riaffermati, pure di recente, dalle Sezioni Unite, in tema di revocazione delle pronunce di questa Corte, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve palesarsi essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass., Sez. U., 19/04/2024, n. 20013, in un caso in cui è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall’evidenziare un errore di fatto percettivo, aveva lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione);
il terzo motivo è manifestamente inammissibile;
va innanzi tutto osservato che l’ordinanza impugnata ha preliminarmente rilevato che il secondo motivo di ricorso, nel denunciare l’omessa pronuncia su motivi di appello, aveva violato l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.;
di ciò l’odierna impugnazione non si occupa specificamente: si sarebbe dovuta censurare, ai sensi dell’art. 395 n. 4, cod. proc. civ., ove possibile, tale statuizione;
ciò posto, la censura lamenta il mancato apprezzamento della sopra esposta tesi secondo cui era illogico che i finanziatori potessero pretendere sia gli attivi concorsuali sia i crediti nei confronti dei falliti tornati in bonis ;
e lo fa esplicitamente affermando che questa Corte non avrebbe considerato che la Corte territoriale si sarebbe sottratta al richiesto nuovo esame di merito, «esaminando i motivi di appello sotto altri ed inconferenti profili, ma omettendo di pronunciarsi sull’aspetto centrale» appena indicato (pag. 31 del ricorso);
al contrario l’ordinanza revocanda, nello scrutinare il secondo motivo dell’allora ricorso per cassazione, per un verso puntualmente registra la pronuncia della Corte di appello sui vari motivi di gravame di merito, per l’altro osserva che la stessa non era logicamente tenuta a confutare tutte le argomentazioni articolate da parte appellante;
e lo fa in continuità logica con lo scrutinio del primo motivo di ricorso, concernente non a caso un preteso connesso giudicato richiamato anche dal terzo mezzo per revocazione (pag. 31, cit., penultimo rigo del paragrafo 2), quando aveva sottolineato la mancata censura, in quella sede di legittimità, della ragione decisoria della Corte distrettuale secondo cui «’l’acquisto di un credito a fronte di un corrispettivo inferiore al suo ammontare legittima il cessionario a chiederne al debitore l’integrale pagamento, non potendo quest’ultimo eccepire che il suo soddisfacimento debba avvenire nei soli limiti del prezzo di cessione, con la conseguenza che COGNOME NOME, nel ricevere dagli organi concorsuali l’assegnazione delle somme che aveva diritto di percepire in forza dei crediti di cui era divenuto titolare, non era tenuto a restituire alcun importo agli eredi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME (classe DATA_NASCITA)’» (pag. 9);
è quindi ancora una volta palese che non si deduce alcun errore percettivo sul mancato apprezzamento di censure di legittimità inerenti a quelle di appello sul punto, mirandosi, diversamente, a ottenere una revisione di quel giudizio;
la plateale inammissibilità del ricorso, quale sopra ricostruita, costituisce univoco indice dell’abuso dello strumento processuale che giustifica la condanna officiosa a titolo di responsabilità processuale aggravata (cfr., Cass., 25/12/2024, n. 34429).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese dei controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in 8.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento di 4.000,00 euro, in favore dei controricorrenti, in solidarietà attiva, a titolo di responsabilità processuale aggravata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME