Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25897 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25897 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 23505/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE c.f. 01360921215, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
ricorrente
contro
COGNOME;
intimato avverso l ‘ordinanza n.21666/2024 della Corte Suprema di Cassazione -seconda sezione civile, depositata in data 1-8-2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-5-
2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 21666/2024 depositata in data 1-8-2024 R.G. 35167/2018 – la Corte Suprema di Cassazione sezione seconda, pronunciando sul ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di
OGGETTO:
revocazione ex
art. 391-bis c.p.c.
RG. 23505/2024
C.C. 7-5-2025
COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME e RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 442/2018 della Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato la competenza del giudice ordinario e ha rimesso le parti dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, con termini di legge per la riassunzione e spese all’esito.
L’ordinanza ha dichiarato che la Corte d’appello aveva pronunciato solo sulla competenza e pertanto la sentenza doveva essere impugnata con regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. e non con il ricorso ordinario, che tuttavia poteva essere convertito nel mezzo appropriato, in quanto era stato proposto nel rispetto del termine di legge (Cass. n. 33443/2019; Cass. n. 5391/2009). Ha, altresì, dichiarato che mancava in atti prova della comunicazione della sentenza impugnata e quindi doveva aversi riguardo alla notifica della sentenza, eseguita il 2-11-2018, per cui il ricorso proposto in data 3011-2018 era tempestivo.
Avverso l’ordinanza COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME D’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 -bis cod. proc. civ.
E’ rimasto intimato NOME COGNOME al quale il ricorso è stato notificato a mezzo pec ai difensori con consegna del messaggio il 3010-2024 agli indirizzi EMAIL e EMAIL ed è stato notificato anche alla parte personalmente, a mezzo posta presso la residenza con consegna del piego il 5-11-2024.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n. 4ter cod. proc. civ. e 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 7-5-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce che la Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto aveva comunicato la sentenza n. 442/2018 all’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME, in data 30-10-2018; evidenzia che la circostanza risulta dal biglietto di cancelleria di data 30-10-2018 con il quale il cancelliere aveva comunicato a entrambi i difensori delle parti, nei rispettivi domicili digitali, l’avvenuta comunicazione della sentenza n. 442/2018, trasmettendone anche copia informatica. Quindi sostiene che l’ordinanza impugnata sia incorsa in errore revocatorio rilevante ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.; ciò in quanto ha supposto l’inesistenza di un fatto, ossia la mancanza in atti della prova della comunicazione della sentenza della Corte d’appello, la cui verità era invece stabilita dal biglietto di cancelleria del 30-10-2018, presente nel fascicolo informatico R.G. 331/2015 della Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto; rileva che quel fascicolo era nella disponibilità della Cassazione grazie agli applicativi attraverso i quali la Cassazione può accedere ai fascicoli processuali digitali delle fasi di merito; aggiunge che il fatto non aveva costituito punto controverso oggetto di discussione, perché nessuna delle parti aveva trattato della data di comunicazione della sentenza. Quindi dichiara che, se la Cassazione non fosse caduta in tale mera svista percettiva e avesse apprezzato la data di comunicazione della sentenza, avrebbe dichiarato che il regolamento di competenza era tardivo, in quanto notificato venerdì 30-11-2018 e perciò il trentunesimo giorno rispetto a quello di comunicazione della sentenza avvenuta il 30-10-2018.
2. Il ricorso è ammissibile e fondato.
Osserva la Corte come siano ampiamente acquisiti, anche alla luce delle pronunce delle Sezioni Unite, i principi in tema di revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. dei provvedimenti della Corte di cassazione,
secondo i quali l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.:
deve consistere nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserit o errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);
non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte e non sul contenuto della decisione (Cass., Sez. Un., 19-7-2024 n. 20013 Rv. 671759-01, per tutte).
Nella fattispecie l’errore denunciato ha tali caratteristiche, in primo luogo perché l’ordinanza impugnata, laddove ha dichiarato che mancava in atti la prova della comunicazione della sentenza della Corte d’appello dimostra che il giudicante era incorso in una svista ed erronea percezione degli atti di causa. Infatti, il giudicante non si è avveduto che nel fascicolo telematico della Corte d’appello di Lecce -come direttamente verificato dal Collegio nel presente giudizio- vi era la prova della comunicazione in forma integrale della sentenza, avvenuta lo stesso giorno della sua pubblicazione 30-10-2018 a mezzo pec (specificamente, per NOME COGNOME la comunicazione era stata
eseguita al suo difensore NOME COGNOME all’indirizzo EMAIL.
Si esclude che l’errore sia errore di giudizio, e cioè sia stato commesso sul presupposto erroneo che non spettasse alla Suprema Corte l’ esercizio del suo potere officioso al fine di accertare la tempestività del gravame e perciò verificare l’esistenza della comunicazione del provvedimento impugnato e della sua data; ciò perché nessuna affermazione in tal senso è contenuta nell’ordinanza revocanda e trova supporto negli atti di quella causa. In proposito, si considera che il ricorrente non aveva dichiarato in ricorso che la sentenza fosse stata comunicata (il che lo avrebbe onerato di dare prova della comunicazione ai fini della procedibilità del ricorso) e aveva depositato la richiesta ex art. 369 ult. co. cod. proc. civ. ratione temporis vigente di trasmissione alla Cassazione del fascicolo d’ufficio della Corte d’appello ; ne consegue che neppure sotto quei profili vi era alcun elemento che ostasse alla diretta verifica degli atti da parte della Corte . Quindi si impone di ritenere che, nell’esercitare il suo dovere d’ufficio di controllare la tempestività dell’impugnazione, la Corte sia incorsa in erronea percezione, che le abbia impedito di individuare il dato dell’avvenuta comunicazione integrale della sentenza il 30 -102018. Non si tratta di errore caduto su circostanza che fosse stata oggetto di discussione tra le parti, perché non risulta dal contenuto del l’ordinanza impugnata che sulla questione della tempestività dell’impugnazione vi fosse stata una controversia che l’ordinanza abbia risolto. A ll’evidenza l’errore è stato anche essenziale, in quanto la stessa ordinanza impugnata, non avvedendosi d ell’avvenuta comunicazione della sentenza della Corte d’appello , ha preso a riferimento la data di notificazione della sentenza medesima, eseguita il 2-11-2018; perciò ha ritenuto che l’impugnazione, da qualificare come regolamento di competenza e da eseguire ex art. 47 cod. proc.
civ. entro trenta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della sentenza, era tempestiva in quanto il ricorso era stato notificato il 3011-2018.
In conclusione, r avvisato l’errore di fatto revocatorio nei termini esposti, si individua la parte dell’ordinanza n. 21666/2024 da rescindere in quella che ha dichiarato la tempestività del regolamento di competenza e di conseguenza ha proceduto alla disamina del regolamento nel merito, ha accolto il ricorso, ha dichiarato la competenza del giudice ordinario e ha rimesso le parti dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, con termine di legge per la riassunzione.
Esaurito il giudizio rescindente e passando al giudizio rescissorio, deve essere nuovamente esaminata la questione della tempestività del regolamento di competenza, laddove l’ordinanza n. 21666/2024 ha convertito il ricorso in ragione del fatto che la Corte di merito con la sentenza impugnata aveva pronunciato solo sulla competenza.
Posto che ai sensi dell’art. 47 co. 2 cod. proc. civ. il regolamento di competenza deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha pronunciato sulla competenza e che nella fattispecie, come sopra esposto, la sentenza d ella Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto n. 442/2018 era stata comunicata in forma integrale alle parti il 30-102018, il regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile; ciò in quanto tardivamente proposto, per essere stato notificato solo il 30-11-2018 -venerdì- e perciò il trentunesimo giorno decorrente dalla data di comunicazione della sentenza.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente NOME COGNOME alla rifusione a favore della controricorrente COGNOMERAGIONE_SOCIALE delle spese del relativo
giudizio, liquidate in Euro 2.400,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue altresì la dichiarazione ai sensi dell’art. 13 co . 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in ordine alla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, NOME COGNOME di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Infine, in applicazione del principio della soccombenza, l’intimato COGNOME deve essere condannato alla rifusione a favore della società ricorrente delle spese del presente giudizio per revocazione, in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 21666/2024 di questa Corte depositata in data 1-8-2024 (R.G. 35167/2018) e revoca l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato ammissibile e ha accolto il ricorso di NOME COGNOME dichiarando la competenza del giudice ordinario;
giudicando il rescissorio, dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME alla sentenza n. 442/2018 della Corte d’appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto; condanna il ricorrente NOME COGNOME alla rifusione a favore di COGNOMERAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio conclusosi con l’ordinanza revocata, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.400,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Dà atto che, a carico del ricorrente NOME COGNOME sussistono ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso nel giudizio conclusosi con l’ordinanza revocata ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
-condanna altresì NOME COGNOME alla rifusione a favore di DRAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.400,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 7-5-2025
La Presidente NOME COGNOME