Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32823 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32823 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
R.G.N. 13465/2024
C.C. 4/12/2024
REVOCAZIONE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13465/2024) proposto da: DI COGNOME NOME, DI COGNOME COGNOME, DI COGNOME NOME, DI COGNOME NOME, DI COGNOME NOME, DI COGNOME NOME, DI COGNOME NOME e DI COGNOME NOME (quali figli, eredi legittimi, di COGNOME NOME), nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (rispettivamente moglie e figli, eredi legittimi, di COGNOME), rappresentati e difesi, in virtù di procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL
–
ricorrenti –
contro
NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME (quale erede di COGNOME NOME), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dagli Avv.ti NOME
COGNOME e NOME COGNOME e con indicazione dei domicili digitali agli indirizzi PEC: EMAIL e EMAIL ;
– controricorrenti –
e
COGNOME, COMPARATO COGNOME COMPARATO COGNOME NOME, PG presso la CORTE DI APPELLO DI PALERMO e PG presso la CORTE DI CASSAZIONE;
–
intimati
–
Avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, II Sez. civ., n. 1317/2024, pubblicata il 12 gennaio 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte depositate dal Sost. PG NOME COGNOME con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto:
La Seconda Sezione civile di questa Corte, decidendo sul ricorso per cassazione proposto da COGNOME Rosario, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME e COGNOME avverso la sentenza non definitiva n. 1368/2017 della Corte di appello di Palermo, con ordinanza n. 1317/2024 (pubblicata il 12 gennaio 2024), rigettava detto ricorso.
Con tale ordinanza, pur pervenendosi alla soluzione decisoria globale del rigetto del ricorso, era stata ritenuta propriamente l’infondatezza delle prime due censure e l’inammissibilità delle restanti.
Avverso la citata ordinanza di questa Corte hanno proposto un congiunto ricorso per revocazione -ai sensi degli artt. 391bis e 395 n. 4, c.p.c. – i ricorrenti indicati in intestazione basato su un unico motivo per la fase rescindente e su cinque motivi per l’eventuale fase rescissoria.
Hanno resistito con un unitario controricorso gli intimati COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, quest’ultimo anche quale erede di COGNOME NOME.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nella presente sede.
Considerato che:
1. con il motivo principale, i ricorrenti denunciano che l’ordinanza impugnata andrebbe revocata perché frutto di evidenti errori revocatori ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendosi che -essendo incontestato tra le parti e risultando ‘per tabulas’ che la sentenza resa dalla Corte di appello di Palermo, oggetto di ricorso per cassazione, aveva riformato quella di primo grado del Tribunale di Agrigento -con detta ordinanza questa Corte ha affermato che ‘con riferimento al terzo, quarto e settimo motivo, i ricorrenti hanno del tutto omesso di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come previsto nell’ipotesi di c.d. <> dall’art. 348 -ter, quinto comma, c.p.c., onde evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 2012 (…)’.
I ricorrenti aggiungono, inoltre, che il motivo n. 3 del ricorso per cassazione si basava sulla violazione di legge e nella motivazione dell’ordinanza impugnata non si fa alcun cenno al quinto e al sesto motivo di ricorso.
In un quadro di insieme i ricorrenti deducono testualmente (v. pag. 32 del ricorso) che gli errori revocatori possono essere così schematizzati:
non vi era una doppia conforme e pertanto la Suprema Corte avrebbe dovuto valutare se i motivi basati sul numero 5 dell’art. 360 c.p.c. erano fondati o meno; a causa di questo errore revocatorio la Suprema Corte non ha esaminato i motivi n. 4 e n. 7, con i quali era stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo (ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.);
-l’ordinanza non fa nessun cenno al motivo di ricorso n. 6, che pure era basato sull’omesso esame di un fatto decisivo, e che non è stato esaminato (nel senso che l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione costituisce errore revocatorio, per tutte, Cass. 18.10.2018 n. 26301 ed ivi richiami);
-l’ordinanza non ha esaminato il motivo n. 3, avendo erroneamente affermato che con esso veniva dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5, c.p.c., mentre il motivo sollevava una violazione di legge;
-l’ordinanza non si è accorta del (e comunque non fa alcun cenno al) motivo n. 5 del ricorso originario, con il quale era stata dedotta la motivazione apparente della sentenza di appello. In motivazione non vi è nessun cenno a motivi basati sul quarto motivo di ricorso in cassazione (nullità della sentenza). In particolare, con il quinto motivo era stato dedotto che la motivazione era intrinsecamente contraddittoria e frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, perché la presenza dei testi e delle altre persone nella stanza era confermata da tutti i documenti in atti, di cui aveva dato la sentenza di primo grado.
Aggiungono, altresì, i ricorrenti che ‘ per completezza, valga ricordare che era stato messo chiaramente in luce nel ricorso per cassazione dei signori COGNOME e COGNOME e come risulta dalla sentenza di appello, il Tribunale di Agrigento in primo grado aveva rigettato la domanda volta a statuire sulla querela di
falso; pertanto, non siamo in presenza di una doppia conforme ‘.
Per la ‘fase rescissoria’ i ricorrenti reiterano, poi, i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del ricorso per cassazione deciso con l’ordinanza qui impugnata per revocazione.
2.1. Con il terzo motivo era stata denunciata la violazione dell’art. 1362 e 1363 e degli artt. 2721 ss. c.c. e dell’art. 115 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), deducendo che la Corte di appello ha errato nella lettura dei verbali dell’interrogatorio del notaio COGNOME in sede civile.
2.2. Con il quarto motivo era stato lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), per la ricostruzione degli accadimenti del giorno 24 aprile 1981, avuto riguardo alla circostanza che tutti i testimoni sentiti nelle diverse sedi avevano confermato che i presenti avevano sentito le ultime volontà del sig. COGNOME
2.3. Con il quinto motivo era stata dedotta la nullità della sentenza o del procedimento (artt. 112, 113, 115, 116, 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.), assumendosi l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad alcune dichiarazioni del suddetto notaio e alla circostanza che numerose persone presenti avevano sentito e commentato la dettatura del testamento.
2.4. Con il sesto motivo era stato denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti (artt. 2700 c.c., 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), in relazione ad un pur sommaria indagine sulla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal notaio al P.M.
2.5. Con il settimo motivo era stato prospettato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n.
5, c.p.c.), con riferimento al mancato esame delle deposizioni chiare e significative che erano state rese dai due testimoni COGNOME e COGNOMEsulla cui scorta il Tribunale di Agrigento aveva rigettato la querela di falso).
Rilevato :
come è noto, che l’impugnazione per revocazione delle pronunce decisorie della Corte di cassazione è ammessa -in linea generale -nell’ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità (cfr. Corte cost. n. 36/1991), non escludendosi, di conseguenza, la possibile ammissibilità della domanda di revocazione fondata sulla mancata lettura di uno o più motivi di ricorso (cfr. Cass. n. 362/2010; Cass. n. 22569/2013 e Cass. n. 17163/2015);
-che, il limite dell’errore percettivo posto dalla legge con riferimento alla revocazione delle decisioni della Corte di cassazione riconduce l’ambito di ammissibilità di detta impugnazione all’ipotesi di svista o mancata attenzione su un fatto materiale o processuale che si traduca in una omessa percezione dell’esistenza stessa di uno o più motivi di ricorso;
che, in modo ancora più esplicito, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l ‘istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, con la precisazione che l’errore in questione presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali
una emerge dalla sentenza od ordinanza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza od ordinanza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione;
-che, rapportando i due ultimi richiamati principi alla fattispecie che viene in rilievo in questa sede, non appare univoca -e, comunque, si profila controvertibile -l’inammissibilità del proposto ricorso per revocazione, in presenza della deduzione dell’omesso esame di uno o più motivi (specificamente riportati in ricorso) a fronte di una motivazione dell’ordinanza impugnata che ha affastellato in un unico contesto l’apparente ‘decisum’ sui motivi di ricorso (avverso la sentenza di appello) dal terzo al settimo, ravvisandone una inammissibilità indifferenziata (riconducendoli unitariamente e genericamente alla mera deduzione di censure implicanti rivalutazioni di merito), ovvero senza considerare la portata concreta dei singoli motivi (come richiamati in narrativa) e, soprattutto, la diversità dei vizi con gli stessi denunciati (alcuni ricondotti al n. 3, altri al n. 4 ed altri ancora al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.);
-che, peraltro, nell’ordinanza qui impugnata, con riferimento al terzo, quarto e settimo motivo del ricorso formulato contro la sentenza di appello ricondotti all’asserito omesso esame di fatti decisivi (obliterandosi, peraltro, il sesto, pure riferito ad un vizio sussunto sotto il n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), si sostiene che i ricorrenti avevano mancato di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, come previsto nell’ipotesi di c.d. ‘doppia conforme’ dall’art. 348 -ter, quinto comma, c.p.c., onde evitare l’inammissibilità dei motivi, così supponendo l’esistenza di un fatto ovvero che si versasse in un caso di
sentenze di merito con motivazione ed esito conformi ai fini dell’applicabilità della c.d. preclusione da ‘doppia conforme’ smentito dagli atti processuali, risultando, invece, che la sentenza di appello aveva riformato la pronuncia di primo grado, con l’accoglimento della querela di falso del testamento pubblico proposta con l”originario atto di citazione.
Considerato , quindi, che:
le evidenziate questioni di diritto -in punto ammissibilità o meno del formulato ricorso per revocazione – devono ritenersi di particolare rilevanza, con la conseguente opportunità di rimettere la sua trattazione e decisione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c. (risultando, peraltro, per l’eventualità dell’ammissione della revocazione, complesso anche l’esame di alcuni dei motivi in sede rescissoria).
P.Q.M.
La Corte rimette la causa in pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione