Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3006 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8511/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME difeso da se stesso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 28093/2023 depositata il 05/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per revocazione e, in via rescissoria, per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso originario, assorbiti i restanti.
FATTI DI CAUSA
Si tratta di una controversia tra l’avvocato NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE relativa al pagamento di un
compenso per una prestazione professionale resa dal primo alla seconda. Dopo un primo grado di giudizio presso il Tribunale di Roma, conclusosi con una sentenza sfavorevole all’avvocato in termini di parziale rigetto delle sue richieste e determinazione di importi ridotti, quest’ultimo propone va appello, che era dichiarato inammissibile. La Corte territoriale aveva ritenuto la nullità della notifica dell’atto di appello (eseguita a mani del portiere) « stante la violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 11 della legge n. 53 del 1994 per omessa indicazione sull’avviso di ricevimento del nominativo dell’istant e». Era stata ordinata la rinnovazione, che però veniva dichiarata a sua volta nulla in quanto eseguita a mani di persona che il portalettere non qualificava nei suoi rapporti con il destinatario. L’avvocato proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi (i primi due relativi alla duplice dichiarazione di nullità, gli altri di merito). La controparte, non costituitasi nel giudizio di appello, rimaneva intimata anche nel giudizio dinanzi a questa Corte.
In questa sede rilevano i primi due motivi di ricorso ed innanzitutto il primo, che censurava la statuizione di nullità della (prima) notificazione dell’atto di appello , in quanto la Corte di appello aveva attribuito rilevanza ad un elemento ( l’ indicazione sull’avviso di ricevimento del nominativo dell’istante), non previsto dalla legge a pena di nullità. Questa Corte ha rigettato il motivo, confermando la nullità della notifica dell’atto di appello per una ragione diversa da quella addotta dalla Corte distrettuale e cioè per difetto di « qualsiasi attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale rispetto a quella del portiere ».
Questa Corte ha rigettato anche il secondo motivo, con il quale si censurava la dichiarazione di nullità della rinnovazione della notificazione e pertanto ha rigettato il ricorso nel suo complesso.
Avverso l’ordinanza di questa Corte , r icorre l’avvocato per revocazione con un unico motivo. Rimane intimata la controparte, cui il
ricorso è stato notificato ex l. 53 del 1994 « in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma alla INDIRIZZO e presso pec EMAIL ».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il motivo denuncia violazione dell’art. 7 della l. n. 890 del 1982, degli artt. 3 e 11 della l. n. 53 del 1994, nonché dell’art. 384 co. 3 e degli artt. 24 e 111 Cost, in relazione alla pronuncia sul primo motivo di ricorso per cassazione. Il ricorrente rileva che l’ordinanza di questa Corte impugnata per revocazione ha ritenuto nulla ex art. 7 l. 890 del 1982 la notificazione dell’atto di appello, in quanto mancava l’ attestazione d a parte dell’ ufficiale postale che non era stato rinvenuto il destinata rio o persone abilitate a ricevere l’atto con preferenza rispetto alla (avvenuta) consegna al portiere dello stabile. Il ricorrente denuncia che la decisione è viziata da errore revocatorio. Infatti, sull’avviso di ricevimento , il portalettere aveva spuntato sia la casella «mancanza», da collegare a «delle persone abilitate» e poi di seguito e più in basso aveva spuntato la casella «immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo». Il ricorrente fa valere che si tratta di un punto sul quale non vi è stata alcuna discussione tra le parti e che è stato rilevato d’ufficio da questa Corte senza sottoporlo al contraddittorio.
2. -Il motivo è fondato.
Come ha rilevato anche il P.M., il ricorrente ha riprodotto nel ricorso per cassazione un ‘ immagine del duplic ato dell’avviso di ricevimento rilevante, ove si può constatare che è vero ciò che ha rilevato il ricorrente, risulta cioè la spuntatura delle caselle previste per certificare la consegna dell’atto al portiere solo dopo l’accertamento della irreperibilità degli altri soggetti cui consegnare il plico in ordine preferenziale rispetto a quest’ultimo . Si tratta del modello standard utilizzato dalle Poste, che riflette il procedimento previsto dall’art. 7 della l. n. 890 del 1982. Il punto non è stato mai discusso tra le parti,
poiché la Corte di appello aveva fondato la nullità della notifica su un diverso profilo, ossia -come detto – la mancata indicazione del nominativo dell’istante sull’avviso di ricevimento .
Questa Corte è incorsa pertanto in una svista che integra gli estremi dell’errore revocatorio (e viola inoltre il principio del contraddittorio).
Il motivo di revocazione è accolto.
-Avviando la fase rescissoria, sono fondati i primi due motivi dell’originario ricorso per cassazione. Il primo motivo è accolto, poiché la mancata indicazione del nominativo dell’istante sull’avviso di ricevimento non rende nulla la notificazione dell’atto di appello . Il secondo motivo di ricorso è accolto, poiché la validità della notifica originaria rende superflua la rinnovazione disposta ex art. 291 c.p.c.
– Quanto ai restanti motivi dell’originario ricorso per cassazione , concernenti il merito della controversia, essi sono assorbiti e dovranno essere necessariamente esaminati dalla Corte territoriale in sede di rinvio.
– La Corte revoca l’ordinanza di questa Corte impugnata per revocazione, accoglie i primi due motivi dell’originario ricorso per cassazione, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la pronuncia della Corte di appello di Roma in relazione ai due motivi accolti e rimette la causa a quest’ultima , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte revoca l’ordinanza di questa Corte impugnata per revocazione, accoglie i primi due motivi dell’originario ricorso per cassazione, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la pronuncia della Corte di appello di Roma in relazione ai due motivi accolti e rimette la causa a quest’ultima, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME