Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20937 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6989-2021 proposto da:
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (gli ultimi due, quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
PRESIDNOME DEL RAGIONE_SOCIALE DEI MINISTRI, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ;
Oggetto
RESPONSABILITÀ
CIVILE P.A.
Rinvio a nuovo ruolo
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/01/2024
Adunanza camerale
nonché da
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di Mangano Santo), COGNOME NOME, COGNOME NOME (quale erede di Mangano Santo), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, PRESIDNOME DEL RAGIONE_SOCIALE DEI MINISTRI;
– intimati –
Avverso l’ordinanza n. 3 4146/2019 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 20/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 25/01/24 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Ritenuto:
che NOME COGNOME, e con la medesima altri otto AVV_NOTAIOori in medicina, meglio identificati in epigrafe, che hanno conseguito diploma di specializzazione, più gli eredi di un nono medico, hanno già proposto ricorso per cassazione, in via incidentale, avverso la sentenza n. 4526/15, del 24 luglio 2015, della Corte d’appello di Roma, di rigetto della loro domanda risarcitoria in relazione alla mancata remunerazione del loro periodo di formazione specialistica, secondo quanto previsto, invece, dall’ordin amento comunitario;
che analoga impugnazione incidentale, avverso la stessa sentenza della Corte capitolina, veniva, altresì, proposta dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e dagli altri medici specializzati anch’essi meglio identificati in epigrafe;
che, tuttavia, questa Corte, mentre in relazione al ricorso per cassazione dei sanitari testé indicati (aventi, come detto, quali capofila il AVV_NOTAIO. COGNOME) dichiarava -con ordinanza n. 34146/2019, depositata il 20 dicembre 2019 -l’improcedibilità della proposta impugnazione, nulla, invece, statuiva con riferimento al ricorso proposto dai sanitari aventi come capofila la AVV_NOTAIO.NOME COGNOME;
-che esperito, dall’uno come dall’altro gruppo di medici, ricorso per revocazione ex art. 391bis cod. proc. civ. della suddetta ordinanza n. 31146/2019, questa Corte -con sentenza n. 19395/23, del 7 luglio 2023 -mentre ha dichiarato l’intempestività, e dunque la conseguente inammissibilità, dell’impugnazione esperita dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e dagli altri medici al medesimo associati, ad un esito diverso è pervenuta per il ricorso avente come capofila la AVV_NOTAIO.ssa COGNOME;
-che, difatti, in relazione all’impugnazione per revocazione esperita dalla AVV_NOTAIO.ssa COGNOME e dagli altri medici alla medesima associati, si è osservato che -non essendo, in realtà, intervenuta alcuna decisione in ordine alla sentenza della Corte capitolina, da costoro allora impugnata per cassazione -questo giudice di legittimità ha ‘ mantenuto la potestà di procedere, per la prima volta, alla deliberazione sul ricorso originariamente proposto dai predetti ‘;
che, pertanto, per la decisione del suddetto ricorso per cassazione (già rubricato come R.g. 26241 del 2015), questa Corte, aveva disposto -con la citata sentenza n. 19395/23, del 7 luglio 2023 -rinvio a nuovo ruolo, limitatamente alla posizione dei ricorrenti aventi come capofila la AVV_NOTAIONOME COGNOME.
considerato:
-che l’adunanza camerale del giorno 24 gennaio 2024, tuttavia, è stata -erroneamente -fissata per la trattazione del ricorso R.g. 6989 del 2021, vale a dire il ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 34146/2019, ricorso che ha avuto con la sentenza n. 19395/23 la sua compiuta definizione, quanto a tutti i soggetti allora impugnanti;
che resta, invece, ancora da decidere -come chiarito da tale sentenza -il ricorso per cassazione che la AVV_NOTAIONOME COGNOME, e gli
altri soggetti ad essa associati, ebbero ‘ illo tempore ‘ a proporre contro la sentenza n. 4526/15, del 24 luglio 2015, della Corte d’appello di Roma , ricorso rubricato come R.g. 26241/15;