Errore Notifica Ricorso: Conseguenze e Decisione della Cassazione
L’errore notifica ricorso a un’autorità amministrativa diversa da quella che ha emesso l’atto è un tema cruciale nel diritto processuale. Un vizio di questo tipo può compromettere l’intero giudizio? O è una semplice svista che può essere corretta? Con l’ordinanza interlocutoria in commento, la Corte di Cassazione ha messo in pausa una decisione, ritenendo la questione meritevole di un approfondimento in pubblica udienza. Analizziamo i dettagli di questo interessante caso.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine da un decreto di respingimento emesso dal Questore di una provincia siciliana nei confronti di un cittadino straniero. Quest’ultimo ha impugnato il provvedimento davanti al Giudice di Pace, il quale ha però respinto il ricorso con un’ordinanza.
Non arrendendosi, il cittadino ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di Pace. Tuttavia, ha commesso un errore procedurale significativo: il ricorso è stato notificato esclusivamente al Prefetto della Provincia, e non al Questore, l’autorità che aveva originariamente emanato l’atto impugnato e che era stata parte nel giudizio di merito.
La Questione Giuridica: Errore Notifica Ricorso o Mera Irregolarità?
Giunto il caso dinanzi alla Suprema Corte, è emersa una questione fondamentale. L’errore notifica ricorso, ovvero l’errata identificazione dell’autorità legittimata a resistere nel giudizio di cassazione, determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, rendendo di fatto il ricorso nullo? Oppure si tratta di una mera irregolarità formale che può essere sanata, ad esempio, ordinando la rinnovazione della notifica nei confronti dell’ente corretto?
La Corte ha richiamato un precedente delle Sezioni Unite (Cass. n. 3117/2006), segnalando come il tema sia delicato e le cui implicazioni pratiche sono notevoli. Un’interpretazione troppo rigida potrebbe sacrificare il diritto di difesa per un errore formale, mentre un approccio eccessivamente flessibile potrebbe creare incertezza giuridica.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza interlocutoria, non ha fornito una risposta definitiva. Al contrario, ha evidenziato come la questione di diritto sollevata abbia una “particolare rilevanza”. I giudici hanno ritenuto che un tema così importante, che tocca i principi fondamentali del processo civile e del diritto di difesa, non potesse essere deciso con la procedura semplificata della camera di consiglio.
La motivazione principale del rinvio risiede nella necessità di una discussione più ampia e approfondita. Pertanto, in applicazione dell’art. 375, comma 1, del codice di procedura civile, il Collegio ha disposto che la causa venga trattata in una pubblica udienza. Questa scelta sottolinea il peso che la Corte attribuisce alla questione, il cui esito potrebbe costituire un importante principio di diritto per casi futuri.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza lascia la questione in sospeso. La Corte non ha ancora deciso se l’errore notifica ricorso al Prefetto anziché al Questore sia un vizio fatale o sanabile. La decisione è stata rinviata a una futura pubblica udienza, dove il dibattito potrà essere più completo. L’esito finale di questa vicenda sarà di grande interesse per gli operatori del diritto, poiché chiarirà i confini tra l’irregolarità sanabile e l’errore che compromette irrimediabilmente la validità di un atto processuale così importante come il ricorso per cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene notificato all’autorità amministrativa sbagliata?
La Corte di Cassazione, in questa ordinanza, non fornisce una risposta definitiva ma solleva la questione. Ritiene che si debba stabilire se l’errore comporti la mancata instaurazione del rapporto processuale (e quindi l’inammissibilità del ricorso) o se sia una semplice irregolarità che può essere sanata notificando l’atto all’organo corretto.
Perché la Corte non ha deciso subito il caso?
La Corte ha ritenuto che la questione giuridica sull’errata identificazione dell’autorità resistente abbia una “particolare rilevanza”. Per questo motivo, ha rinviato la causa a una pubblica udienza per una discussione più approfondita, come previsto dall’art. 375, comma 1, del codice di procedura civile.
Qual è l’atto che ha dato origine alla controversia?
L’atto originario era un decreto di respingimento emesso dal Questore della Provincia nei confronti di un cittadino.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34844 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34844 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20392/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura in calce al ricorso – ricorrente –
contro
PREFETTURA di SIRACUSA
– intimato
–
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Siracusa n. 271/2023 depositata il 29/3/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Il Giudice di pace di Siracusa, con ordinanza depositata in data 29 marzo 2023, rigettava l’impugnazione presentata da NOME COGNOME avverso il decreto di respingimento emesso nei suoi confronti dal Questore della Provincia di Siracusa il 2 dicembre 2021.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza prospettando quattro motivi di doglianza.
L’intimato Prefetto della Provincia di Siracusa non ha svolto difese.
Considerato che:
respingimento
Ud.13/11/2024 CC
Il ricorso è stato proposto (e notificato) esclusivamente nei confronti del Prefetto della Provincia di Siracusa; ciò malgrado il giudizio di merito si sia svolto, ai sensi dell’art.
della Provincia di Siracusa, quale autorità che aveva emanato il provvedimento impugnato.
Occorre allora verificare se l’errata identificazione dell’autorità legittimata a resistere nel giudizio di cassazione si traduca nella mancata instaurazione del rapporto processuale ovvero costituisca una mera irregolarità, sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice (v. Cass., Sez. U., 3117/2006).
Il collegio ritiene che tale questione di diritto abbia particolare rilevanza e renda opportuna la trattazione in pubblica udienza, nel senso previsto dall’art. 375, comma 1, cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma in data 13 novembre 2024.