Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23294 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COSIMA NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME PALOMBA AGNESE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, DI COMITE EGIDIA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, COMUNE DI TARANTO e PROVINCIA DI TARANTO;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 8567/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 27/03/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con atto in data 15/4/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 8567/2023, depositata in data 27/03/2023;
secondo le indicazioni degli istanti, nell’ordinanza richiamata la Corte di cassazione avrebbe commesso l’errore materiale consistito nell’indicazione del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto quali parti del giudizio di legittimità, con la conseguente condanna de(gli allora) ricorrenti al rimborso, in loro favore, delle spese relative al giudizio;
tale rimborso in favore del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto, tuttavia, ad avviso degli odierni istanti, non poteva ritenersi dovuto, atteso che la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti di tali enti era avvenuto, non già ai fini della relativa vocatio in ius , bensì quale mera litis denuntiatio , con la connessa mancata assunzione, da parte degli stessi enti, della qualità di parti del giudizio di legittimità e con la conseguente insussistenza dei presupposti per la condanna alle spese di lite in loro favore;
considerato che,
l’istanza è inammissibile;
osserva il Collegio come l’asserzione secondo cui l’ordinanza de qua avrebbe commesso l’asserito errore materiale consistito nell’indicazione del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto quali parti del giudizio di legittimità, con la conseguente condanna de(gli allora) ricorrenti al rimborso, in loro favore, delle spese relative al giudizio, non valga a integrare la prospettazione di un mero errore materiale;
infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori di cui all’art. 391bis c.p.c. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132 – 01);
nel caso di specie, viceversa, gli odierni istanti prospettano un errore (quello di considerare parti del giudizio di legittimità due soggetti raggiunti da un ricorso asseritamente notificato ai soli fini della litis denuntiatio ) che non attiene a un eventuale difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la relativa materiale rappresentazione grafica (e dunque a un mero errore materiale o di fatto), bensì all’ipotizzato (asserito) errore di diritto consistito nel qualificare come parte del giudizio un soggetto che tale qualità processuale non avrebbe, viceversa, dovuto assumere, secondo la (asserita) corretta interpretazione delle norme processuali applicabili;
l’odierna istanza di correzione ex art. 391bis c.p.c., conseguentemente, nella misura in cui si risolve nella denuncia di un error iuris , deve ritenersi inammissibilmente proposta;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per correzione di errore di fatto . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione