Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34153 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34153 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
Oggetto: Correzione errore materiale – Spese vive.
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso n. 05809/2024 R.G., proposto da
COGNOME rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 cod. proc. civ.
-ricorrente –
contro
COMUNE DI BARI, RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE -intimati –
Avverso la sentenza n. 3157/2023 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, pubblicata il 26/10/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ricorso ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., l’avv. NOME COGNOME ha chiesto la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 3157/2023, pubblicata il 26 ottobre 2023, affermando che nel dispositivo della predetta, dopo essere stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso e disposta la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente, liquidate nella misura di € 700,00, era stata altresì disposta la sua condanna alla corresponsione della somma di € 200,00 per esborsi, benché questi non fossero stati sostenuti dal controricorrente Comune di Bari, non avendo egli pagato alcun contributo unificato, sia in quanto non aveva svolto ricorso incidentale, limitandosi a contestare le ragioni del ricorso principale, sia in quanto detti esborsi non risultavano documentati in alcun modo, e dovendo questi essere riconosciuti solo se sostenuti, con conseguente loro erroneo inserimento nel dispositivo.
Considerato che :
Il ricorso è inammissibile.
Occorre innanzitutto evidenziare come il regolamento delle spese di lite sia consequenziale accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo e dovendo la condanna al relativo pagamento essere emessa, a carico del soccombente, ex art 91 cod. proc. civ., anche d’ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa e pur se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall’art. 75 disp. att. cod. proc. civ.
L’art. 13, decimo comma, della legge 31.12.2012 n. 247, stabilisce, in particolare, che, o decreto ministeriale n. 55 del 10.3.2014 ha quantificato nella
misura, “di regola’ , del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”.
Mentre contributo unificato e spese forfetarie costituiscono obbligazioni ex lege gravanti sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la statuizione include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato quanto al contributo e l’importo del 15% di spese forfetarie, senza che si renda necessaria alcuna correzione per errore materiale del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta (Cass. 21/3/2024 n. 14930; Cass. 7/12/2021 n. 38943; Cass. 23/9/2015 n. 18828), diversamente accade con riguardo al calcolo degli esborsi, rispetto ai quali opera una valutazione del giudice sulle risultanze di causa.
Pertanto, non soltanto non assume alcuna rilevanza il fatto che il controricorrente abbia o meno pagato il contributo unificato, come lamentato nella censura, atteso che la voce ‘esborsi’ include tutti i costi del processo e non solo i veri e propri tributi, ma lo stesso errore lamentato non può essere soggetto a correzione di errore materiale, giacché questo, a differenza di quello revocatorio – che è fondato sull’erroneità del deciso, postulando un’errata percezione delle risultanze di fatto -implica, al contrario, l’esattezza della decisione, che, invece, è stata posta nella specie in discussione, senza che sia, perciò, neppure possibile la conversione del ricorso per correzione dell’errore materiale in ricorso per revocazione ( Cass., Sez. Un., 14/4/2022 n. 12210).
E poiché l’errore, oltre ad emergere dal provvedimento impugnato, deve esulare dalla valutazione operata dal giudice, mentre nella specie la doglianza implica un errore di valutazione, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Non v’è luogo a spese processuali, in mancanza di soccombenza (Cass., Sez. Un., 27/6/2002 n. 9438; Cass., Sez. 6-2, 22/6/2020 n. 12184; Cass., Sez. 3, 14/9/2023 n. 26566).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda