Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29889 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29889 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17564/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, domicilio digitale: EMAIL
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimato –
per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza della Corte Suprema di cassazione n. 4748 del 2023, pubblicata in data 15 febbraio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Rilevato che
con sentenza di questa Corte n. 4748 del 2023, depositata in data 15 febbraio 2023, è stato rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, in relazione alla sentenza del Tribunale di Avezzano n. 592/2019, dando atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della parte ricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate ‹‹in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge›› ;
la ricorrente chiede correggersi la sentenza nella parte in cui, sebbene NOME COGNOME non abbia svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità, prevede l’attribuzione delle spese relative al giudizio in favore della parte rimasta intimata
non ha svolto attività difensiva NOME COGNOME;
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 cod. proc. civ.;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione;
Considerato che
l ‘istanza di correzione di errore materiale avanzata dal la ricorrente merita accoglimento;
la sentenza, a pag. 5 della motivazione, dà atto che NOME COGNOME ‹‹ non ha svolto attività difensiva ›› nel giudizio di legittimità; tuttavia, evidentemente per mero errore materiale, nella motivazione si legge: ‹‹ le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ›› e, nel dispositivo, si pone a carico dell’odierna ricorrente il pagamento di quelle, liquidate nella misura suindicata, sebbene la parte intimata non le abbia sostenute;
trattasi, come è evidente, di un errore emendabile ai sensi dell’art. 287 e ss. cod. proc. civ., in quanto rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento e in alcun modo incidente sul contenuto del provvedimento adottato;
invero, la decisione emessa dalla Corte di cassazione, nel punto in cui dispone la condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte che -come risulta dall’univoco tenore testuale dell’ordito motivazionale in esso non si era ritualmente costituita, né aveva svolto attività difensiva, dà luogo ad un errore determinato da una svista di carattere materiale e non ad un errore di fatto cd. revocatorio, frutto di un’erronea percezione degli atti di causa , avendo, d’altro canto, la sentenza di cui si chiede la correzione espressamente rilevato la mancata costituzione dell’intimato NOME COGNOME (Cass., sez. 6 -2, 22/06/2020, n. 12185);
v a, peraltro, rilevato come l’eliminazione della statuizione di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore della controparte, la quale risulta, però, non costituitasi in giudizio -come attestato dalla stessa sentenza -adempie alla necessità di adottare una pronuncia consequenziale di carattere accessorio a contenuto normativamente obbligato, non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice (Cass., n. 12185/2020, cit.), risolvendosi nell’applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in forza del quale la condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore dell’intimato vittorioso in sede di giudizio di cassazione, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., sez. 6 – 3, 15/05/2019, n. 12897; Cass., sez. 6 – 3, 19/06/2018, n. 16174; Cass., sez. 2, 19/08/2011, n. 17432);
la motivazione ed il dispositivo della sentenza n. 4748/2023 vanno, pertanto, corretti;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. U, 27/06/2002, n. 9438; Cass., sez. 3, 04/05/2009, n. 10203; Cass., sez. 6 -2, 17/09/2013, n. 21213; Cass., sez. 6 -2, 22/06/2020, n. 12184; Cass., sez. 3, 14/09/2023, n. 26566);
p. q. m.
la Corte dispone correggersi la motivazione ed il dispositivo della sentenza n. 4748 del 2023, pubblicata in data 15 febbraio 2023, attraverso la eliminazione in motivazione, a pag. 19, della frase ‹‹ le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo›› ed in dispositivo della frase ‹‹e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge››.
Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale della sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione