Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36143 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36143 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 24672/2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Piacenza INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
– Intimate –
Avverso l’ ordinanza del Tribunale Piacenza n. 775/2002 depositata il 06/04/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1°/10/2021 NOME COGNOME ha chiesto al Tribunale di Piacenza la correzione dell ‘ errore materiale della sentenza n. 829/2011 dell’intestato Tribunale nella parte in cui
Correzione errore materiale
condannava l’attore a rifondere ai convenuti – i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, deceduti in corso di causa, ai quali erano subentrate, in qualità di uniche eredi, le sorelle NOME, NOME e NOME COGNOME -le spese del giudizio, nonostante che il difensore delle controparti, nel rassegnare le conclusioni, avesse chiesto la distrazione a proprio delle spese, dichiarandosi anticipatario.
L’interesse del ricorrente a presentare l’istanza di correzione era dovuta al fatto che il legale dei convenuti era deceduto prima del deposito della sentenza, sicché COGNOME, nel pagare gli eredi dell’avvocato, avrebbe risparmiato l’IVA e il CPA .
Il Tribunale di Piacenza, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza depositata il 06/04/2022, ha dichiarato inammissibile la domanda e ha condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori, sulla base dei seguenti rilievi: il vizio dedotto dava luogo a un motivo di gravame e non a un mero errore materiale; l’istan te, come eccepito da controparte, era privo di legittimazione attiva poiché legittimati a dolersi del mancato accoglimento della domanda di distrazione erano il patrocinatore anticipatario e, dopo la sua morte, i suoi eredi; lo stesso ricorrente riconosceva che il suo interesse ad agire era connesso alla ripetizione dell’indebito e a d evitare un indebito arricchimento, quali presupposti di una azione ordinaria tipica, non certo del rimedio dell’art. 287, cod. proc. civ., nella specie utilizzato per veicolare le menzionate azioni tipiche; le spese del giudizio di correzione andavano liquidate secondo il principio della soccombenza.
NOME COGNOME ricorre, con un motivo, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Piacenza; le intimate non si sono costituite.
4. Il ricorso è ammissibile. Questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26566 del 14/09/2023, Rv. 669068 -01, che, in motivazione menziona, Cass. n. 4610 del 22/02/2017 Rv. 644312 – 01; Cass. n. 9311 del 20/04/2006, Rv. 589411 -01) ha già affermato -in maniera condivisibile e con orientamento prevalente -che contro l’ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 288 , cod. proc. civ., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 , Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’ultimo comma dell’ art. 288, cod. proc. civ., preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto. Lo stesso indirizzo ermeneutico puntualizza che, all’esito del procedimento di correzione , il giudice non deve liquidare le spese (in termini, Cass. nn. 4610/2017, 9311/2006), trattandosi di procedimento non strettamente contenzioso, ma di natura amministrativa, nel cui àmbito non sarebbe individuabile una parte soccombente (Cass. n. 21213 del 17/09/2013, Rv. 627802 -01; in senso contrario, cfr. Cass., n. 18221 del 05/07/2019, Rv. 654548 -01, secondo cui, peraltro, al generale principio di non liquidabilità delle spese del procedimento di correzione dovrebbe fare eccezione l’ipotesi in cui la controparte si costituisca e resista).
L ‘unico motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 287, cod. proc. civ. -denuncia che è erronea la condanna alle spese in quanto nel procedimento di correzione dell’errore materiale, avente
natura amministrativa, non può sussistere alcuna soccombenza, sicché mancano i presupposti dell’art. 91, cod. proc. civ.
Il Collegio osserva che la questione di diritto sollevata nel presente giudizio è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza della Sezione Terza civile n. 27681 del 2023. È pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni sollevate dalla Sezione Terza civile con ordinanza interlocutoria n. 27681 del 2023.
Così deciso in Roma, in data 19 dicembre 2023.