Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32311 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 5831/2025 r.g. proposto da:
AVV_NOTAIO, in proprio e quale difensore antistatario di NOME COGNOME, in forza di procura posta in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 126/2025, depositata il 16/1/2025.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal AVV_NOTAIO
RILEVATO CHE:
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 126/2025, del 16/1/2025, pronunciando sul ricorso presentato dalla RAGIONE_SOCIALE anche nei confronti di NOME COGNOME, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente a rimborsare le spese di giudizio in favore di NOME COGNOME, in luogo del difensore antistatario, AVV_NOTAIO.
AVV_NOTAIO, in proprio e quale difensore antistatario di NOME COGNOME, ha presentato istanza per la correzione di errore materiale ex art. 391bis c.p.c., in quanto, nel controricorso, aveva espressamente chiesto la «condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Pertanto, sarebbe stata erronea l’ordinanza di questa Corte, nella parte in cui ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del controricorrente NOME COGNOME, invece che in favore del difensore antistatario del controricorrente.
E’ rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
L’istanza è fondata.
Infatti, il ricorso per cassazione è stato presentato dalla RAGIONE_SOCIALE anche nei confronti di NOME COGNOME, che ha proposto controricorso, con richiesta di pagamento delle spese in favore del difensore antistatario, AVV_NOTAIO.
Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espres-
sione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass., 26/9/2011, n. 19601).
Di recente, questa Corte ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31033).
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio.
Per questa Corte, a sezioni unite, infatti, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432).
P.Q.M.
Visti gli artt. 287, 288 e 391bis c.p.c., procede alla correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione n. 126/2025, depositata il 16/1/2025, nel senso che là dove si legge «Condanna la ricorrente a rimborsare in favore
di NOME COGNOME» deve invece intendersi e ritenersi per scritto «Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del difensore antistatario di NOME COGNOME»;
Dispone che la Cancelleria provveda per l’annotazione del presente provvedimento sull’originale della ordinanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME