Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20070 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
nel procedimento R.G.N. 20580/2023
vertente tra
COGNOME NOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato (PEC: procura
e difeso dall’AVV_NOTAIO EMAIL), in virtù di speciale in atti;
e
Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questura della Provincia di RAGIONE_SOCIALE in persona del Questore pro tempore ;
avente ad oggetto l’Ordinanza n. 4855/202 3 di questa Corte Suprema di cassazione, Sezione Prima Civile, pubblicata il 16/02/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
PREMESSO CHE
con atto depositato il 25/10/2023, il difensore di COGNOME ha segnalato, quale errore materiale suscettibile di essere corretto
d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c., la circostanza che due distinti ricorsi per cassazione dallo stesso presentati contro due diversi provvedimenti di proroga del trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE, assunti rispettivamente in data 15/03/2021 e in data 14/04/2021, erano stati iscritti all’interno dello stesso procedimento RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, ma, poi, con l’Ordinanza indicata in epigrafe , questa Corte ha statuito solo sull’impugnazione del primo provvedimento, adottato il 15/03/2021;
RILEVATO CHE
-nel procedimento iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO risultano effettivamente inseriti due ricorsi proposti avverso due diversi provvedimenti del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il RAGIONE_SOCIALE, adottati rispettivamente il 15/03/2021 e il 14/04/2021;
CONSIDERATO CHE
la segnalazione non prospetta un errore materiale nella redazione di un provvedimento, suscettibile di essere corretto anche d’ufficio ex art. 391 bis c.p.c., fermo restando che i due ricorsi, proposti avverso due distinte ordinanze del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, avrebbero dovuto essere registrati separatamente, di modo da far emergere anche al Registro Generale la pluralità dei provvedimenti impugnati;
il primo ricorso, proposto contro il provvedimento del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE del 15/03/2021, risulta essere stato trattato e definito con Ordinanza n. 4855/2023 di questa Corte, mentre, invece, per il secondo ricorso, proposto contro il provvedimento del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE del 14/04/2021, occorre disporre che la Cancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale che contenga il ricorso e gli atti ad esso relativi;
P.Q.M.
dispone che la Cancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al ricorso per cassazione, proposto contro il provvedimento di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, adottato dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE il 14/04/2021 ed agli atti ad esso relativi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione