Errore Materiale Sentenza: Cosa Fare se il Giudice Dimentica le Spese
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 23919/2024) offre un chiarimento fondamentale su come gestire un errore materiale in una sentenza, in particolare quando il giudice, pur condannando la parte soccombente al pagamento delle spese, omette di quantificarne l’importo nel dispositivo. Questa decisione ribadisce un principio di economia processuale e fornisce uno strumento agile per sanare tali sviste.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’istanza presentata da un avvocato, difensore di due assistiti, che si era visto rigettare un ricorso con una precedente sentenza della Corte di Cassazione. Il problema? Nella parte finale della sentenza, il cosiddetto “dispositivo”, la Corte aveva omesso di liquidare, cioè di specificare l’ammontare, delle spese di lite che la controparte avrebbe dovuto rimborsare ai suoi assistiti. L’avvocato, notata la mancanza, ha quindi presentato un’istanza per la correzione di quello che riteneva essere un semplice errore materiale.
La Procedura di Correzione dell’Errore Materiale Sentenza
Il cuore della questione risiede nella distinzione tra la motivazione e il dispositivo di una sentenza. La motivazione spiega il ragionamento del giudice, mentre il dispositivo contiene la decisione finale. Nel caso esaminato, la motivazione esprimeva chiaramente la volontà di porre le spese a carico della parte perdente, ma il dispositivo mancava dell’indicazione numerica.
Secondo la Corte, supportata da un autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 16415/2018), questa non è un’omissione che richiede un nuovo processo o un appello. Si tratta, invece, di un classico errore materiale sentenza, sanabile attraverso la procedura specifica prevista dagli articoli 287 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto l’istanza di correzione. Ha riconosciuto che, pur avendo regolato le spese secondo il principio della soccombenza, il collegio aveva effettivamente omesso di liquidarle nel dispositivo della precedente sentenza.
Di conseguenza, la Corte ha ordinato di correggere la sentenza n. 35829/2023, disponendo che nel dispositivo, dopo l’espressione “che liquida in complessivi €…”, venisse aggiunta la somma di “7500,00”. Ha inoltre ordinato alla cancelleria di annotare tale correzione sull’originale del provvedimento, sanando così l’errore in modo definitivo e formale.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato, volto a evitare inutili complicazioni processuali. Quando l’intenzione del giudice di condannare alle spese è inequivocabile dalla lettura della parte motiva della sentenza, la mancata quantificazione nel dispositivo è una mera svista. Non si tratta di un vizio della volontà del giudice, ma di un errore di trascrizione o di redazione. Ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale è la via più rapida ed efficiente per ottenere la liquidazione, senza dover intraprendere lunghi e costosi percorsi di impugnazione. L’ordinanza richiama esplicitamente l’articolo 391-bis del codice di procedura civile, che disciplina proprio la correzione degli errori materiali e il calcolo nelle sentenze della Corte di Cassazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante strumento a tutela delle parti processuali. Chi si trova di fronte a una sentenza favorevole ma incompleta nella parte relativa alle spese, sa di poter ricorrere a un rimedio semplice ed efficace. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta lettura di ogni parte del provvedimento giudiziario e offre una soluzione pratica che garantisce l’effettività della tutela giurisdizionale, evitando che una semplice dimenticanza si traduca in un danno economico o in un ulteriore dispendio di risorse processuali. Per gli avvocati e i loro assistiti, è un monito a verificare sempre la coerenza tra motivazione e dispositivo, e un’assicurazione che gli strumenti per rimediare a un errore materiale sentenza esistono e sono pienamente operativi.
Cosa si intende per errore materiale in una sentenza?
Si tratta di una svista, un errore di calcolo o di trascrizione nel testo del provvedimento che non modifica la sostanza della decisione del giudice, come l’omissione di un importo numerico già implicitamente deciso nella motivazione.
Cosa deve fare una parte se il giudice dimentica di quantificare le spese legali nel dispositivo?
Deve presentare un’istanza per la correzione dell’errore materiale, come previsto dagli articoli 287 e seguenti del Codice di Procedura Civile, per ottenere l’integrazione della sentenza con l’importo mancante.
La correzione di un errore materiale richiede un nuovo processo o un appello?
No, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che per un’omissione di questo tipo è sufficiente la procedura di correzione, che è più rapida ed evita di dover impugnare la sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23919 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23919 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1434/2024 R.G. proposto dall ‘AVV_NOTAIO, in qualità di difensore di NOME e NOME COGNOME
Rilevato che:
-l’AVV_NOTAIO, in qualità di difensore di NOME e NOME, ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza N. 35829/2023 pubblicata il 22.12.2023, con la quale la Corte ha rigettato il ricorso nei confronti dei propri assistiti, omettendo, in dispositivo, di liquidare le spese di lite;
Ritenuto che:
-le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16415/2018 hanno affermato che, in caso di mancata quantificazione nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli art.287 c.p.c. e segg., per ottenerne la liquidazione;
-nel caso di specie, il collegio, pur avendo regolato le spese secondo il regime della soccombenza, ha omesso di liquidarle in dispositivo;
-che le spese di lite vanno liquidate in € 7500, 00 per compensi;
-ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo in dispositivo, dopo l’espressione ‘che liquida in complessivi €….’ La somma di ‘7500,00’;
-Visto l’art. 391 -bis c.p.c.;
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dispone che la sentenza N. 35829/2023 pubblicata il 22.12.2023 venga corretta, aggiungendo nel dispositivo, dopo l’espressione ‘che liquida in complessivi €…’ la somma di ‘7500,00’;
dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda