Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5999 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 5999  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
Oggetto
Correzione di errore materiale nel  procedimento, promosso  dall’Ufficio  ed  iscritto  al  n.  NUMERO_DOCUMENTO R.G.,  di  correzione  di  errore  materiale  RAGIONE_SOCIALE  sentenza  RAGIONE_SOCIALE  Corte  di cassazione, Sezioni Unite civili n. 1653 del 23 gennaio 2025 che ha deciso il ricorso proposto da
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Procuratore RAGIONE_SOCIALE presso la Corte Suprema di Cassazione;
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE  (p.e.c.:  EMAIL), presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-resistenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore RAGIONE_SOCIALE Magistratura n. 8/2024, depositata il 6 febbraio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
su iniziativa dell’Ufficio, è stato promosso il procedimento di correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1653 del 23 gennaio 2025 che ha rigettato il ricorso (iscritto al n. 4686 del 2024 R.G.) proposto da NOME COGNOME nei confronti del Procuratore RAGIONE_SOCIALE presso la Corte Suprema di Cassazione e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore RAGIONE_SOCIALE Magistratura n. 8/2024, depositata il 6 febbraio 2024, che, in relazione agli illeciti disciplinari a lui contestati alle lettere N), N1) ed O) RAGIONE_SOCIALE incolpazione, gli aveva inflitto la sanzione RAGIONE_SOCIALE rimozione dall’ordine giudiziario;
il decreto di fissazione dell’adunanza camerale, contenente l’indicazione dell’errore materiale da correggere, è stato notificato ai difensori che avevano assistito le parti (AVV_NOTAIO per il ricorrente  e  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  per  il  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e al Pubblico ministero;
nessuna delle parti ha deposito memorie;
considerato che:
la  sentenza  delle  Sezioni  Unite  n.  1653  del    23  gennaio  2025  è
affetta da errore materiale là dove, nell’epigrafe, alla pagina 2, decimo rigo, indica nel Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, anziché nel  Sostituto  Procuratore  generale  NOME  COGNOME,  il  Pubblico RAGIONE_SOCIALE che ha partecipato alla discussione in udienza rassegnando conclusioni;
pertanto, deve ordinarsi la correzione di tale errore;
non  vi è luogo  a  pronuncia  sulle spese  (v. Cass.  Sez.  U. 14/11/2024, n. 29432);
P.Q.M.
ordina  la  correzione  dell’errore  materiale  occorso  nella  sentenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte n. 1653 del  23 gennaio 2025, nel senso che là dove ─ nell’epigrafe, alla pagina 2, decimo rigo, nella indicazione del Sostituto Procuratore generale che ha partecipato alla discussione in udienza rassegnando conclusioni quale Pubblico RAGIONE_SOCIALE  ─  è  scritto  « NOME  COGNOME »,  deve  leggersi  e  intendersi « NOME COGNOME ».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite