Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5999 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 5999 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
Oggetto
Correzione di errore materiale nel procedimento, promosso dall’Ufficio ed iscritto al n. 2848/2025 R.G., di correzione di errore materiale della sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili n. 1653 del 23 gennaio 2025 che ha deciso il ricorso proposto da
COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL;
-ricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione;
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (p.e.c.: EMAIL), presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla INDIRIZZO
-resistenti – avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 8/2024, depositata il 6 febbraio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
su iniziativa dell’Ufficio, è stato promosso il procedimento di correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1653 del 23 gennaio 2025 che ha rigettato il ricorso (iscritto al n. 4686 del 2024 R.G.) proposto da NOME COGNOME nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e del Ministero della Giustizia, avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 8/2024, depositata il 6 febbraio 2024, che, in relazione agli illeciti disciplinari a lui contestati alle lettere N), N1) ed O) della incolpazione, gli aveva inflitto la sanzione della rimozione dall’ordine giudiziario;
il decreto di fissazione dell’adunanza camerale, contenente l’indicazione dell’errore materiale da correggere, è stato notificato ai difensori che avevano assistito le parti (Avvocato NOME COGNOME per il ricorrente e Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Giustizia) e al Pubblico ministero;
nessuna delle parti ha deposito memorie;
considerato che:
la sentenza delle Sezioni Unite n. 1653 del 23 gennaio 2025 è
affetta da errore materiale là dove, nell’epigrafe, alla pagina 2, decimo rigo, indica nel Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME anziché nel Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il Pubblico Ministero che ha partecipato alla discussione in udienza rassegnando conclusioni;
pertanto, deve ordinarsi la correzione di tale errore;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese (v. Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432);
P.Q.M.
ordina la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte n. 1653 del 23 gennaio 2025, nel senso che là dove ─ nell’epigrafe, alla pagina 2, decimo rigo, nella indicazione del Sostituto Procuratore generale che ha partecipato alla discussione in udienza rassegnando conclusioni quale Pubblico Ministero ─ è scritto « NOME COGNOME », deve leggersi e intendersi « NOME COGNOME ».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite