Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6788 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6788 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17275/2025 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 21410 del 25 luglio 2025, emessa nel proc. n. 17202/2023 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
-la RAGIONE_SOCIALE ha presentato istanza di correzione di errore materiale asseritamente contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 21410
del 25 luglio 2025, che, rigettato il primo motivo del ricorso della predetta società e dichiarato assorbito il secondo, aveva condannato la ricorrente a rifondere ad RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, le quali erano state liquidate – « in relazione all’ammontare del credito per cui era stato eseguito il pignoramento opposto» (oltre 286 milioni di Euro) in € 80.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito;
-l’istanza si fonda sulla pretesa erroneità dell’importo liquidato che ad avviso della ricorrente – non riflette il corretto valore della causa, il quale non è costituito dall’intero credito erariale azionato, bensì dal valore dei beni mobili effettivamen te pignorati (€ 41.097,00), con conseguente necessità di applicare un diverso parametro tariffario;
–RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE ha contrastato l’istanza avversaria affermandone l’inammissibilità;
-all’esito della camera di consiglio del 18/3/2026, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-l’istanza proposta da RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli artt. 287 e 391bis c.p.c. è inammissibile, poiché non investe un errore materiale emendabile con il rimedio della correzione, ma mira, in realtà, a ottenere una revisione del criterio di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese consapevolmente adottato dalla Corte ed esplicitato in quanto tale;
-il procedimento di correzione è circoscritto alle ipotesi di mera svista percettiva o grafica, ossia a divergenze tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione formale, senza incidenza sul contenuto concettuale della decisione; non può essere utilizzato come strumento surrettizio per ottenere una diversa statuizione su un capo della pronuncia;
-nel caso di specie, la ricorrente non denuncia una incongruenza interna, un refuso o un errore di trascrizione dell’importo, bensì contesta che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese sia stata parametrata allo scaglione riferito al
credito per cui era stato eseguito il pignoramento (oltre 286 milioni di Euro), anziché al valore dei beni pignorati: siffatta richiesta implica, però, non già la correzione di un lapsus calami , bensì la rimeditazione di un articolato ed esplicito giudizio valutativo che ha condotto la Corte a individuare il parametro di commisurazione RAGIONE_SOCIALE spese e, dunque, investe direttamente il contenuto decisorio della pronuncia;
-in ogni caso, il criterio applicato era pienamente coerente con i criteri enunciati in giurisprudenza (per tutte: Cass. Sez. 3, 06/12/2022, n. 35878), poiché gli effetti economici dell’opposizione venivano individuati nel valore del credito per cui si era proceduto in executivis ;
-per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento ( ex multis , Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n. 29432 del 14/11/2024);
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile l’istanza .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 marzo 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)