Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21680 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21680 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1847/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
DEIOLA NOME COGNOME;
-intimata – per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1279/2024, pubblicata il 12/01/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
AVV_NOTAIO, difensore di NOME, ha chiesto correggersi errore materiale nell’ordinanza n. 1279/2024 (R.G. n. 32447/2019) di questa Corte, consistito , a dire dell’istante, nell’avere il provvedimento disposto il pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n.
115/2002, in considerazione del fatto che la controricorrente (odierna istante) risultata vittoriosa in quella sede era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato; condizione, quest’ultima, si assume nell’istanza , venuta meno, in quanto la Corte territoriale <>.
2. Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica.
Nel caso di specie non si ravvisa nessun errore materiale nel senso sopra inteso.
Poiché, infatti, con l’ammissione lo Stato si fa carico delle spese della parte ammessa, ove questa risulti vittoriosa, di conseguenza, il giudice condannerà la controparte soccombente a corrispondere le spese legali in favore dello Stato (art. 133 T.U. cit.; v. anche . Sez. 3, Ordinanza n. 14688 del 2023), come di fatto correttamente avvenu to con l’ordinanza n. 1279/2024 .
La revoca per le modificazioni reddituali è qui solo ipoteticamente prospettata.
Non si provvede sulle spese, stante la natura amministrativa del procedimento (Sez. 3 -, Sentenza n. 26566 del 14/09/2023; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024
Il Presidente NOME COGNOME