Errore materiale: i limiti della correzione secondo la Cassazione
Nel complesso mondo del diritto processuale, la stabilità delle decisioni giudiziarie è un pilastro fondamentale. Tuttavia, anche i provvedimenti dei giudici possono contenere degli errori. La legge prevede specifici rimedi per correggerli, ma è cruciale distinguere la loro natura. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla netta differenza tra un semplice errore materiale, facilmente emendabile, e un errore di giudizio, che segue percorsi di impugnazione ben più complessi. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando e come si può chiedere la correzione di un provvedimento.
Il caso: una richiesta di correzione per spese legali negate
La vicenda trae origine da un’istanza presentata da un cittadino per la correzione di una precedente ordinanza della stessa Corte di Cassazione. Secondo il ricorrente, il provvedimento era viziato da un errore poiché gli negava la liquidazione delle spese legali sulla base di una motivazione errata: ovvero che non avesse resistito tempestivamente al ricorso.
La tesi del ricorrente
Il cittadino sosteneva che questa affermazione fosse palesemente smentita dai fatti, avendo egli depositato una memoria difensiva in data 17 maggio 2023, in vista di un’udienza fissata per il 9 giugno 2023. A suo avviso, si trattava di una svista palese, un errore materiale che la Corte avrebbe dovuto semplicemente correggere, rettificando la decisione sulle spese.
La distinzione fondamentale: che cos’è un vero errore materiale?
La Corte di Cassazione, nel valutare l’istanza, ha colto l’occasione per ribadire un principio cardine della procedura civile. Un errore materiale è un difetto che riguarda esclusivamente la manifestazione esteriore del pensiero del giudice. Si tratta di una discrepanza tra l’idea concepita e la sua trascrizione grafica, come un errore di calcolo, un’errata indicazione di un nome o una data, che sia immediatamente percepibile dal testo stesso del provvedimento.
L’errore materiale vs. l’errore di giudizio
Ben diverso è l’errore che incide sul processo logico-valutativo che ha condotto alla decisione. Se il giudice ha omesso di considerare un documento, ha interpretato male una norma o ha valutato erroneamente un fatto, non ci troviamo di fronte a un errore materiale, bensì a un potenziale errore di giudizio o a un errore revocatorio. Questi ultimi vizi non possono essere sanati con la semplice procedura di correzione, ma richiedono mezzi di impugnazione specifici (come l’appello o, appunto, la revocazione).
Le motivazioni
Applicando questi principi al caso di specie, la Corte ha concluso che la lamentela del ricorrente non riguardava un errore materiale. La presunta svista sulla tardività della sua difesa non era un semplice errore di battitura, ma atteneva al contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Il giudice, nel motivare il diniego delle spese, aveva compiuto una valutazione, giusta o sbagliata che fosse. Mettere in discussione quella valutazione significa contestare il merito della decisione, operazione non consentita tramite l’istanza di correzione. Per questa ragione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza i confini dello strumento della correzione dell’errore materiale. Esso è un rimedio agile e snello, pensato per sanare sviste formali che non alterano la sostanza della decisione. Non può, invece, essere utilizzato come un’impugnazione mascherata per rimettere in discussione il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. La decisione sottolinea l’importanza di scegliere lo strumento processuale corretto per far valere le proprie ragioni, pena l’inammissibilità dell’azione e la cristallizzazione del provvedimento, anche se percepito come ingiusto.
Che cos’è un errore materiale secondo la Cassazione?
È un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
Un errore nella valutazione della tempestività delle difese di una parte è considerato un errore materiale?
No, secondo l’ordinanza non si tratta di un errore materiale. Tale vizio attiene al contenuto concettuale e al processo valutativo del giudice, configurandosi piuttosto come un potenziale errore di giudizio o revocatorio.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il vizio lamentato non era un errore materiale correggibile, ma una contestazione relativa al contenuto valutativo della decisione, che non può essere modificata attraverso la procedura di correzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13008 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13008 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19654/2023 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
-intimati- relativamente alla ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 26230/2023 depositata il 08/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME chiede la correzione di un errore materiale da cui sarebbe affetta l’ordinanza di questa Corte n. 26230 del 2023;
allega che nell’ordinanza si è negata al deducente la liquidazione delle spese di quel giudizio, «non avendo lo stesso resistito tempestivamente all’accoglimento del ricorso», mentre egli aveva depositato memoria il 17 maggio 2023 con adunanza camerale fissata il 9 giugno 2023.
Considerato che
il ricorso non prospetta un errore materiale, ovvero un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che incida sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (cfr., ad esempio, Cass., n. 572 del 2019, Cass., n. 16877 del 2020);
la prospettazione potrebbe costituire, in tesi, un errore revocatorio, qualora si tratti di mera svista su punto non oggetto di discussione tra le parti, ovvero errore valutativo, che inerisce invece al diverso momento del giudizio;
non deve disporsi sulle spese stante la natura amministrativa del procedimento (Cass., Sez. U., n. 29432 del 2024), peraltro, nell’ipotesi, in mancanza di contrapposizioni di parte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 17/03/2025.