Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27044 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31509-2019 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME c.f. CODICE_FISCALE, NOME COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentate e difese dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliate in ROMA presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO;
ricorrenti
contro
NOME COGNOME c.f. RSTSNT36S04D907Q, RESTIVO NOMECOGNOME c.f. RSTNNN40E50D907V, rappresentati e difesi dall’avv. NOME
COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrenti
nonché contro
RESTIVO NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO;
contro
ricorrente
nonché contro
GIUNTA COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME ;
contro
ricorrente
ricorso per correzione di errore materiale di cui all’ordinanza n. 28617/2024 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 06/11/2024;
lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l’ordinanza in epigrafe, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalle ricorrenti avverso la sentenza non definitiva n. 727/2018 della Corte d’appello di Palermo depositata il 28 -32018 e la sentenza definitiva n. 561/2019 della Corte di appello di Palermo depositata il 18-3-2019.
Per l’effetto ha condannato le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, che ha liquidato in Euro 200,00
per esborsi e in Euro 8.800,00 complessivamente per compensi a favore dei controricorrenti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME e in 200,00 per esborsi e in Euro 4.300,00 per compensi a favore del controricorrente NOME COGNOME, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Con istanza del 13 gennaio 2025 le ricorrenti hanno chiesto disporsi la correzione dell’errore materiale contenuto nella detta ordinanza quanto alla liquidazione delle spese di lite.
Si deduce che NOME è stata erroneamente ritenuta ricorrente non avendo la stessa conferito procura speciale all’avv. NOME COGNOME né ad altro difensore.
Pertanto, l’avv. COGNOME non aveva depositato per la stessa alcun controricorso.
Si evidenzia altresì che tale errore era stato anche segnalato nelle memorie illustrative, depositate il 2.10.2024, ed era stato verosimilmente indotto dall’avv. NOME COGNOME, legale di COGNOME e COGNOME NOME (aventi identità di posizione quali eredi di COGNOME Pietro -parte nel giudizio di primo grado), la quale pur munita di mandato dei predetti, non ha notificato il ricorso per gli stessi ma solo per NOME, pur non essendo in possesso di procura speciale di quest’ultima per resistere nel giudizio di Cassazione.
Assumono quindi che per il grave errore evidenziato si ritrovano a subire una condanna alle spese di lite in favore di Restivo Santo e NOME per i quali l’avv. NOME COGNOME ha depositato il controricorso senza aver prima effettuato nell’interesse degli stessi la rituale notifica, nonché in favore di NOME
NOMECOGNOME che non ha mai conferito mandato per resistere in Cassazione e per la quale l’avv. NOME COGNOME ha effettuato arbitrariamente la notifica come da relata, allegata al controricorso non notificato di COGNOME e di COGNOME NOMECOGNOME
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Il ricorso è infondato, non sussistendo alcuno degli errori lamentati dalle ricorrenti.
Dall’esame degli atti di causa, risulta infatti che l’avv. COGNOME ha depositato un primo controricorso nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME che reca in calce la procura per il giudizio di legittimità, notificato a mezzo pec in data 7 novembre 2019 ad entrambi i difensori delle ricorrenti; ha poi depositato altro autonomo controricorso nell’interesse di NOMECOGNOME sempre con procura in calce, e notificato nella medesima data con modalità analoghe.
Emerge quindi con evidenza come il preteso errore denunciato sia frutto di una omessa considerazione da parte delle ricorrenti della duplicità dei controricorsi proposti, delle procure rilasciate e delle notifiche effettuate.
Di tale duplicità peraltro dà conto anche l’ordinanza di questa Corte che, alla pagina 5, riporta che: ‘ NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno resistito con distinti controricorsi e con unico controricorso hanno resistito NOME e NOME COGNOME. ‘
L’esistenza di autonomi controricorsi è poi ribadita alla pag. 9, proprio nella motivazione relativa alle spese di lite ove è dato leggere che: ‘ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, considerando la diversa attività svolta dai
contro
ricorrenti; inoltre, poiché i controricorrenti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno la medesima posizione processuale e lo stesso difensore, il quale ha depositato atti distinti di contenuto del tutto equivalente per NOME COGNOME da una parte e NOME COGNOME e NOME COGNOME dall’altra, in applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014 nel testo attualmente in vigore, è riconosciuto compenso unico con il relativo aumento ‘.
Per l’effetto la richiesta di correzione dell’errore materiale deve essere rigettata.
Nulla a disporre quanto alle spese del presente procedimento stante la natura dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 29432/2024).
P.Q.M.
La Corte rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 24 giugno 2025.
La Presidente
NOME COGNOME