Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4214 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4214 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16323/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
-intimato – per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione n. 21444 del 2025, pubblicata in data 25 luglio 2025;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 19
dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
con ordinanza di questa Corte n. 21444 del 2025, depositata in data 25 luglio 2025, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 2532/2024;
il ricorrente chiede correggersi l ‘ordinanza per omessa indicazione del codice fiscale RAGIONE_SOCIALE parti in causa e, sotto altro profilo, deduce la nullità e/o inesistenza RAGIONE_SOCIALE ordinanza per mancata sottoscrizione del relatore, ex art. 161 cod. proc. civ., sottolineando che, nel caso del giudice collegiale, la ordinanza avente contenuto decisorio, quale è quella emessa ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., richiede, quale requisito formale indispensabile del provvedimento, la sottoscrizione del presidente e del relatore, salvo che il presidente non sia anche relatore;
non ha svolto attività difensiva il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 cod. proc. civ.;
il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione;
Considerato che
il ricorso è inammissibile;
1.1. preliminarmente deve darsi atto che la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione – che necessariamente ha
carattere speciale – è valida solo se conferita in data successiva alla sentenza impugnata, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora, come nel caso di specie, la procura sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., sez. 3, 24/01/2006, n. 1328) ed il ricorso sia stato proposto sulla base RAGIONE_SOCIALE procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello, essendo quest’ultima inidonea allo scopo perché conferita in data anteriore alla sentenza (ordinanza) da impugnare in sede di legittimità (Cass. Sez. 6, 01/07/2020, n. 13263; Cass., sez. U, n. 36057/2022);
1.2. neppure il ricorso risulta ritualmente notificato alla controparte, ma in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, anche per quanto di seguito verrà precisato, non è luogo a provvedere ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., atteso che la concessione di un termine per la rituale instaurazione del contraddittorio si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALE parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670; Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141; Cass., sez. 1, 11/03/2020, n. 6924);
1.3. inammissibile è il ricorso là dove si lamenta che l’ordinanza di cui si chiede la correzione omette di indicare il codice fiscale RAGIONE_SOCIALE parti in causa e si invoca l’applicazione del l’art. 6, comma 1, lett. b) , del d.P.R. n. 605/1973;
in realtà, il richiamato art. 6 è del tutto inconferente, in quanto attiene alla richiesta di registrazione di atti di organi giurisdizionali e non ai provvedimenti emessi dal giudice;
l’omessa indicazione del codice fiscale RAGIONE_SOCIALE parti o di coloro che le
rappresentano ed assistono non integra errore materiale da emendare, non potendo ritenersi che siffatta omissione comporti mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all’atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto; peraltro, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che anche l’omessa indicazione negli atti processuali (quali il ricorso per cassazione o la relativa procura speciale) del codice fiscale o RAGIONE_SOCIALE partita IVA non ne determina la nullità (Cass., sez. U, 28/02/2024, n. 5303);
1.4. parimenti inammissibile è il ricorso là dove si denuncia la nullità e/o la inesistenza d ell’ordinanza indicata in epigrafe per mancata sottoscrizione del relatore;
è pur vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’omessa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE sentenza da parte del giudice, o, nell’ipotesi di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla determina, qualora l’impedimento del magistrato stesso non risulti menzionato, a norma del terzo comma dell’art. 132 cod. proc. civ., la nullità assoluta ed insanabile RAGIONE_SOCIALE sentenza anzidetta, equiparabile all’inesistenza del provvedimento; con la conseguenza che tale nullità, per un verso, è in ogni caso deducibile, ai sensi del secondo comma dell’art. 161 с od. proc. civ., fuori dei limiti e RAGIONE_SOCIALE regole dei mezzi di impugnazione e, per altro verso, può essere fatta valere, anche al di fuori dell’impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento ( actio nullitatis ) tesa a conseguire la declaratoria RAGIONE_SOCIALE nullità di cui trattasi, non soggetta a termini di prescrizione e di decadenza, ovvero in via di eccezione ( ex plurimis , Cass., sez. U, 09/03/1981, n.1297; Cass., 14/12/1994, n. 10681; Cass., 27/02/1995, n. 2292; Cass., 09/03/1998, n. 2582; Cass., 04/03/1999, n.1816; Cass., 13/01/2001, n. 423; Cass., sez. 1,
31/10/2005, n. 21193; Cass., sez. 1, 16/11/2025, n. 30207);
tuttavia, in via dirimente, è sufficiente rilevare che, nella specie, il provvedimento di cui si chiede dichiararsi la nullità non è una sentenza, ma una ordinanza, pronunciata a definizione del giudizio in sede camerale ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., in relazione alla quale trova applicazione l’art. 134 , primo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., che prevede che l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, quando il giudice è collegiale, è sottoscritta dal solo presidente e non anche dal relatore;
1.5. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, in quanto nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica (Cass., sez. U, 14/11/2024, n. 29432);
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, il 19 dicembre 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME