Errore Materiale: i Limiti della Correzione secondo la Cassazione
La procedura di correzione di un errore materiale è uno strumento essenziale per garantire la precisione dei provvedimenti giudiziari, ma non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione le valutazioni di merito del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini netti di questo istituto, dichiarando inammissibile un ricorso che tentava di contestare la quantificazione delle spese legali mascherandola da svista materiale. Questo caso offre spunti importanti per comprendere cosa costituisce un errore emendabile e cosa, invece, appartiene alla sfera insindacabile della decisione giudiziale.
I Fatti di Causa
Un legale si rivolgeva alla Corte di Cassazione chiedendo la correzione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., di una precedente ordinanza. La richiesta si fondava su due presunti errori:
1. Quantificazione dei compensi professionali: il ricorrente sosteneva che i 2.000 euro liquidati a favore della controparte (un club automobilistico nazionale) fossero eccessivi, poiché la causa, a suo dire, aveva un valore inferiore a 1.000 euro.
2. Liquidazione degli esborsi: il legale contestava la liquidazione di 200 euro per esborsi, ritenendola non più giustificata dato che il deposito degli atti era ormai telematico e, quindi, meno oneroso.
La controparte non si costituiva nel procedimento di correzione.
L’Analisi della Corte: perché il ricorso sull’errore materiale è inammissibile
La Suprema Corte ha respinto la richiesta, dichiarandola inammissibile per due ragioni fondamentali.
La Genericità del Ricorso
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato “aspecifico”. Il ricorrente non ha fornito alcun chiarimento su come avesse determinato che il valore della causa fosse inferiore a mille euro. La Corte ha sottolineato che, dalla lettura dell’ordinanza originale, emergeva che l’oggetto del contendere era una richiesta di valore non determinato, riguardante l’esecuzione di alcune trascrizioni e il risarcimento dei danni. La mancata specificazione di questo punto cruciale ha reso impossibile per la Corte valutare la fondatezza della doglianza sui compensi.
La Differenza tra Errore Materiale e Valutazione Giudiziale
Il secondo e più importante motivo di inammissibilità riguarda la natura stessa dell’errore materiale. La Corte ha ricordato che la correzione è ammessa solo per sviste oggettive, come un errore di calcolo o di trascrizione, che non intaccano il processo logico-decisionale del giudice.
Nel caso degli esborsi, la contestazione del ricorrente non verteva su una svista, ma su una valutazione di merito: se la digitalizzazione dei processi giustifichi o meno una riduzione delle spese. Questa, ha chiarito la Corte, è una valutazione squisitamente giudiziale, sottratta alla procedura di correzione. Tentare di utilizzare questo strumento per contestare il merito di una decisione equivale a un abuso del diritto processuale. L’errore materiale non può mai diventare un pretesto per ottenere un nuovo giudizio sulla questione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un principio cardine della procedura civile: la distinzione tra l’errore palese e l’errore di giudizio. L’istituto della correzione serve a rettificare il primo, non a censurare il secondo. Ammettere il contrario significherebbe creare una via di impugnazione impropria, minando la stabilità delle decisioni giudiziarie. La Corte ha quindi ritenuto che la richiesta del ricorrente, specialmente quella relativa agli esborsi, non fosse una segnalazione di svista, ma un vero e proprio dissenso sulla valutazione del giudice, che avrebbe dovuto essere sollevato, se del caso, in altre sedi.
Le Conclusioni
In conclusione, la decisione rafforza la natura eccezionale e limitata del procedimento di correzione dell’errore materiale. Per poter accedere a questo rimedio, è necessario che il ricorrente:
1. Indichi un errore oggettivo e palese, che non richieda alcuna valutazione discrezionale.
2. Formuli un ricorso specifico e dettagliato, fornendo tutti gli elementi necessari a dimostrare l’esistenza della svista.
In assenza di questi requisiti, il ricorso sarà dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre precisato che, data la natura del procedimento, non vi è luogo a pronuncia sulle spese e non si applica il pagamento del contributo unificato.
Quando una richiesta di correzione di errore materiale è considerata inammissibile?
Una richiesta è inammissibile quando è aspecifica, cioè non chiarisce in modo dettagliato le ragioni della presunta svista (ad esempio, come si è determinato il valore della causa), oppure quando mira a contestare una valutazione di merito del giudice anziché un errore oggettivo come una svista o un errore di calcolo.
La contestazione sull’importo delle spese liquidate può essere oggetto di correzione per errore materiale?
No, se la contestazione si basa su una valutazione discrezionale. Secondo la Corte, sostenere che le spese per esborsi non siano più giustificate a causa del processo telematico non è un errore materiale, ma una valutazione di merito che non può essere corretta con questa procedura.
Cosa si intende per errore materiale correggibile?
È un errore oggettivo, una svista che non incide sul contenuto decisionale del provvedimento. Tipici esempi sono gli errori di calcolo, l’errata indicazione di un nome o di una data, o un errore di trascrizione, che possono essere corretti senza alterare la volontà espressa dal giudice nella sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25488 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5230/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 36400/2023 depositata il 29/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede la correzione di errore materiale, ex art. 391-bis cod. proc. civ., della ordinanza di questa Corte n.36400, datata 29.12.2023, in riferimento, da un lato, alla quantificazione in 2000,00 euro dei compensi professionali liquidati a carico di esso richiedente e a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, in causa, a suo dire, di valore inferiore a mille euro, dall’altro lato, alla liquidazione di 200,00 euro per esborsi, asseritamente non più giustificata dacché il deposito degli atti è divenuto telematico;
2.l’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
considerato che:
1.il ricorso è aspecifico in quanto manca del chiarimento sul come sia stato individuato in somma inferiore a mille euro il valore della causa su cui la ordinanza corrigenda è intervenuta. Per di più consta dalla lettura della ordinanza che la causa aveva ad oggetto la richiesta, di valore non determinato, di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE all’esecuzione di alcune trascrizioni nel registro automobilistico oltre alla richiesta di risarcimento dei danni lamentati dall’odierno ricorrente come conseguenti al rifiuto opposto dell’RAGIONE_SOCIALE di eseguire le medesime trascrizioni.
Per quanto concerne la liquidazione della somma di 200 euro per esborsi è assorbente il rilievo che l’errore suscettivo di correzione è un errore materiale o di calcolo, una svista in ordine ad un aspetto oggettivamente sottratto a qualunque forma di valutazione giudiziale, mentre nella stessa prospettazione del ricorrente il preteso errore deriverebbe da una valutazione sulla insussistenza dei presupposti per la liquidazione di esborsi ‘per gli atti telematici’;
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
3.nel presente procedimento non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
4. il procedimento di correzione di errore materiale, in quanto parte dell’originario procedimento a cui si riferisce il provvedimento da correggere (v. Cass. n. 9065 del7 luglio 2000; n. 25978 del 24 dicembre 2015), non è soggetto al pagamento del contributo unificato con la conseguenza che non si applica neppure l’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, il 12/09/2024.