Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 471 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 471 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sui ricorso ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 9928/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/03/2022, resa nel procedimento vertente tra
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
– ric orre nte –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, – controricorrente-;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 9928/2022, pubblicata il 28/3/2022, con cui, nel giudizio di legittimità promosso con ricorso da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della anzidetta RAGIONE_SOCIALE, questa Corte nella parte motiva ha dichiarato inammissibile il ricorso e stabilito che le spese seguivano la soccombenza, mentre nel dispositivo – al contrario ed in parziale contrasto con la motivazione della decisione che aveva visto soccombere la ricorrente – ha previsto «dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t. a pagare alla società RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di euro 7.000,00, oltre euro 200,00= per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso per correzione materiale è fondato e va accolto.
Come si evince dalla lettura della parte motiva dell’ordinanza, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE è stato dichiarato inammissibile con collocazione delle spese a carico della anzidetta parte soccombente, mentre nella parte dispositiva – ove è stata ribadita l’inammissibilità del ricorso le spese sono state poste erroneamente a carico della RAGIONE_SOCIALE, controricorrente vittoriosa.
Invero, RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE riportata RAGIONE_SOCIALE evidente RAGIONE_SOCIALE discrasia RAGIONE_SOCIALE presente nell’impugnata ordinanza tra quanto previsto in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo con riferimento alla regolamentazione delle spese integra propriamente una ipotesi di errore materiale per effetto – appunto – dell’emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato in parte motiva, nel senso dell’applicazione del principio della soccombenza in danno della società ricorrente, e quanto statuito, per errore, nel dispositivo, ove, pur affermata l’inammissibilità del ricorso della società, le spese sono state liquidate e poste a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, risultata vittoriosa, non può che essere sciolta nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione, laddove risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della imputazione delle spese di lite a carico della società ricorrente (Cass. n 26236/2019). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo, con collocazione delle spese di giudizio ivi liquidate a carico di RAGIONE_SOCIALE ed in favore di RAGIONE_SOCIALE, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una
parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013).
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 9928/2022, pubblicata il 28/3/2022, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge «condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pt, a pagare alla società RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di euro 7.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», debba invece leggersi ed intendersi «condanna la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a pagare all’RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite che liquida nell’importo di euro 7.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge»;
Manda alla Cancelleria per l’annotazione e gli adempimenti.
Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2022.